Sentenza n. 551/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 5462/24 del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il beneficio economico della Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale era stato riconosciuto il beneficio di euro 500,00 annui tramite Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Deduceva che, ricevuta la notificazione l'11 dicembre 2024, era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 senza alcun pagamento, neppure parziale. Chiedeva quindi l'ordine di pagamento di euro 1.000,00 e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche. La documentazione prodotta e le dichiarazioni della ricorrente dimostravano l'assenza di qualsiasi pagamento; il Ministero, pur costituito, non aveva contestato né l'esistenza né l'ammontare del credito e non aveva fornito indicazioni sull'adempimento. Il Tribunale ha quindi dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di effettuare integralmente il pagamento entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere gli atti necessari al pagamento, a spese dell'amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza e impartire le modalità esecutive, inclusa la nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il pagamento delle somme dovute in forza di un titolo esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione può essere richiesto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni; decorso inutilmente tale termine, l'inerzia dell'amministrazione integra inottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata nel titolo giudiziale quale fondamento del beneficio economico annuale erogabile tramite Carta elettronica del docente.
Massime di principio
- Quando una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione è passata in giudicato, è stata ritualmente notificata ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, il creditore può agire in ottemperanza per ottenere l'integrale pagamento.
- L'assenza di contestazioni dell'amministrazione sull'esistenza e sull'ammontare del credito, unitamente alla mancata produzione di elementi sull'adempimento, consente al giudice dell'ottemperanza di accertare l'inadempimento sulla base della documentazione e delle dichiarazioni della parte ricorrente.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un'obbligazione pecuniaria, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia, ponendo gli oneri dell'attività commissariale a carico dell'amministrazione inadempiente.
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