Cassazione Civile, Sentenza n. 6864/2020 del 11/03/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l’Agenzia del Territorio, su richiesta del Comune di Roma e ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, aveva rettificato il classamento di immobili situati in una microzona del territorio comunale. La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza dell’11 dicembre 2015, aveva accolto parzialmente il ricorso per uno degli immobili; la Commissione tributaria regionale di Roma, con sentenza del 2 dicembre 2016, aveva respinto l’appello, giudicando legittima l’attività amministrativa e rilevando che non erano stati forniti nuovi elementi tecnici. Il contribuente ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione: (1) violazione della disciplina del catasto e omesso confronto con un immobile confinante ricadente nella stessa microzona; (2) omesso esame della perizia di parte e della documentazione allegata; (3) violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la domanda mirasse all’annullamento o alla dichiarazione di nullità della revisione catastale e non alla determinazione di valori catastali diversi; (4) violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., per la mancata decisione sui motivi di impugnazione già proposti in primo grado e riproposti in appello. La Corte ha riqualificato il quarto motivo come denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto motivo, riqualificato come censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., e ha dichiarato assorbiti i primi tre motivi. Ha rilevato che il contribuente aveva riproposto in appello le contestazioni concernenti i criteri e le modalità del riclassamento, tra cui la standardizzazione delle valutazioni e la mancata considerazione delle caratteristiche intrinseche dei singoli immobili; la motivazione della CTR, limitata all’assenza di nuovi elementi tecnici e alla ripetizione delle tesi già esaminate, non forniva risposta, neppure implicita o indiretta, a tali doglianze. La sentenza impugnata è stata quindi cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Nella specie, è evidente che le ragioni enunciate a sostegno della decisione adottata non forniscono alcuna risposta (ancorchè indiretta o implicita o per relationem) alle doglianze manifestate con l’atto di appello in ordine all’operato dell’amministrazione nella revisione del classamento catastale, rispetto alle quali neppure può parlarsi di assorbimento o incompatibilità al fine di configurarne un tacito rigetto.
Vi è omessa pronuncia quando il giudice d’appello non esamina una censura specificamente riproposta e la motivazione non consente di ricavare una risposta, nemmeno implicita o indiretta; non è sufficiente una motivazione generica che non affronti le doglianze devolute.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ai motivi di appello, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione.
La denuncia di omessa pronuncia può essere esaminata come error in procedendo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. anche se il ricorrente ha indicato una diversa categoria di vizio, purché il contenuto del motivo richiami univocamente la nullità della decisione derivante dall’omissione.
art. 360, primo comma, c.p.c.
Secondo un costante orientamento di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, l’erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina ex se l’inammissibilità di questo se si possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura.
La rubrica del motivo non vincola la qualificazione del vizio: se le argomentazioni svolte consentono di identificarlo con chiarezza, la Corte può ricondurre la censura alla corretta fattispecie dell’art. 360 c.p.c.
art. 53 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nella specie, la disamina degli atti processuali evidenzia come, nonostante la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado – che pure assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, in tale giudizio, dell’appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (ex multis: Cass., Sez. 6, 23 novembre 2018, n. 30525; Cass., Sez. 5, 20 dicembre 2018, n. 32954) -, il giudice di secondo grado si sia limitato al rigetto del gravame con una scarna e laconica motivazione, senza prendere posizione (neppure implicitamente o indirettamente) in ordine ad una serie di contestazioni attinenti i criteri e le modalità del riclassamento catastale (in particolare, in ordine alla revisione dei parametri delle microzone in cui il territorio comunale è suddiviso, ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335).
Nel processo tributario l’appello ha carattere devolutivo pieno ed è diretto al riesame della causa nel merito; la riproposizione delle ragioni di impugnazione in contrapposizione alla decisione di primo grado può assolvere l’onere di specificità previsto dall’art. 53.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia del giudice d’appello ricorre quando una censura devoluta al giudice non viene esaminata e la motivazione non contiene una risposta, neppure implicita o indiretta; non ricorre invece quando la decisione è fondata su una ricostruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda.
- La qualificazione del motivo di ricorso per cassazione dipende dal contenuto effettivo delle argomentazioni e non dalla sola rubrica: la Corte può ricondurre la censura alla corretta fattispecie processuale se il vizio denunciato è chiaramente individuabile.
- Per denunciare l’omessa pronuncia sui motivi d’appello non è indispensabile indicare espressamente l’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., purché dal motivo emerga in modo univoco la nullità della decisione conseguente all’omissione.
- Nel processo tributario l’appello è un mezzo a devoluzione piena, diretto al riesame della causa nel merito, e non è limitato al controllo di specifici vizi della sentenza di primo grado.
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