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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15073/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta da una correntista per la rideterminazione del saldo di un conto corrente bancario, assumendo l'illegittimità di addebiti per interessi ultra-legali, capitalizzazione anatocistica, spese e commissioni non concordate o non dovute. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato la banca alla restituzione di una somma rilevante. In appello, la banca aveva ottenuto una drastica riduzione dell'importo riconosciuto, perché la Corte territoriale aveva ritenuto prescritti tutti i movimenti anteriori al 20.4.2000 e, per il periodo 1992-1996, aveva escluso l'esistenza di un affidamento di fatto, qualificando tutte le rimesse come solutorie. La ricorrente per cassazione deduceva: 1) violazione di legge e dell'art. 2697 c.c. per la ritenuta insussistenza di un fido di fatto e per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sulle rimesse 1992-1996; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente quanto alla prescrizione delle rimesse 1996-2000; 3) omesso esame del fatto decisivo costituito dal contratto scritto di apertura di credito dell'8.4.1996; 4) omesso esame delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ma ha accolto il secondo, il terzo e il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della Corte territoriale è stata dunque annullata nella parte in cui aveva ritenuto prescritte le pretese relative alle rimesse del periodo 1996-2000 senza adeguata motivazione e senza considerare il contratto di apertura di credito scritto del 1996.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    depositato la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione

    Il ricorso è stato ritenuto procedibile perché la parte ricorrente aveva depositato correttamente la copia autentica della sentenza notificata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato richiamato come parametro del primo motivo, poi dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi e mirava a una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato richiamato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente quanto al periodo 1996-2000.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato richiamato per denunciare omesso esame di fatti decisivi, in particolare il contratto scritto di apertura di credito e le risultanze della consulenza tecnica.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha ricordato che il motivo fondato sulla ripartizione dell'onere della prova non era decisivo rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che aveva negato in fatto la prova del contratto di apertura di credito.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato nel primo motivo in tema di decorrenza della prescrizione, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato nel primo motivo quale norma sulla prescrizione ordinaria decennale, ma la censura è stata reputata inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha osservato che il motivo tendeva in realtà a una nuova valutazione del merito.

  • art. 2725 c.c.

    La Corte ha ribadito che è inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in un'epoca in cui non era richiesta la forma scritta ad substantiam.

  • art. 127, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993

    Richiamato con riferimento alla possibilità che il correntista o l'avente causa facciano valere la nullità per vizio di forma del contratto nel periodo successivo alla nuova disciplina.

  • art. 3 l. n. 154 del 1992

    Richiamato per affermare che, prima della sua entrata in vigore, il contratto di apertura di credito poteva essere concluso anche per facta concludentia.

Massime di principio

  • In tema di ripetizione di indebito bancario, l'eccezione di prescrizione della banca può essere proposta indicando l'inerzia del titolare e la volontà di profittarne; non è necessario indicare singolarmente tutte le rimesse ritenute prescritte, ma la decisione resta censurabile se il giudice di merito non spiega in modo intelligibile quali versamenti abbiano natura solutoria e perché.
  • La prova dell'esistenza di un'apertura di credito può essere fornita anche per presunzioni quando, nel regime anteriore alla disciplina che impone la forma scritta, il contratto poteva perfezionarsi per facta concludentia; tuttavia la mera tolleranza di uno scoperto di conto non basta, da sola, a dimostrare la stipulazione del fido.
  • Il giudice di merito non può omettere l'esame di un contratto scritto di apertura di credito ritualmente prodotto e discusso tra le parti, se tale fatto è decisivo per stabilire la natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse e, quindi, il dies a quo della prescrizione.
  • La motivazione è apparente quando la sentenza si limita ad affermazioni generiche o apodittiche che non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito, specie se il passaggio decisivo riguarda la qualificazione delle rimesse bancarie ai fini della prescrizione.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; la censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

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