Cassazione Civile, Ordinanza n. 11146/2025 del 28/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dall’azione revocatoria proposta dalla procedura di amministrazione straordinaria contro una società che aveva ricevuto pagamenti nel semestre anteriore alla dichiarazione di insolvenza. La Corte d’appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva revocato alcuni pagamenti eseguiti per provvigioni da procacciamento di affari e per IVA di rivalsa, escludendo invece una parte relativa a premi assicurativi. La società convenuta ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) sosteneva che, nonostante la comunicazione formale di scioglimento dal contratto di procacciamento di affari ex art. 50 d.lgs. 270/1999, il rapporto sarebbe proseguito per facta concludentia tramite pagamenti successivi, con conseguente subentro implicito e applicazione della disciplina dei contratti pendenti; in subordine, affermava che non sarebbero revocabili pagamenti anteriori alla dichiarazione di insolvenza; (2) denunciava violazione delle norme sulla prova tra imprenditori, contestando che fosse stato privilegiato un ordine di bonifico rispetto alla mancata annotazione nella prima nota; (3) invocava l’esenzione da revocatoria prevista per i pagamenti a dipendenti e collaboratori non subordinati, qualificando il rapporto come collaborazione; (4) contestava la revocabilità dell’IVA di rivalsa, ritenendo che si trattasse di somme sostanzialmente destinate all’Erario; (5) sosteneva che non fosse contestata l’insolvenza, ma solo la conoscibilità della crisi, con conseguente insussistenza della scientia decoctionis.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, una volta intervenuta una espressa comunicazione di scioglimento del contratto da parte dei commissari straordinari, il rapporto non può ritenersi proseguito o riattivato per facta concludentia, poiché il subentro nel contratto pendente richiede una manifestazione esplicita di volontà dell’organo concorsuale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto a sollecitare una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché introduceva una questione nuova, non trattata nei gradi di merito. Ha ritenuto manifestamente infondato il quarto motivo, chiarendo che l’esenzione da revocatoria dell’art. 89 d.P.R. 602/1973 riguarda i pagamenti di imposte scadute agli enti impositori e non l’IVA di rivalsa incassata dal prestatore. Ha ritenuto palesemente inammissibile il quinto motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a una revisione del merito sull’apprezzamento della scientia decoctionis. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67 l.fall.
La revocatoria fallimentare colpisce i pagamenti eseguiti nel periodo sospetto quando ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi; l’esenzione per dipendenti e collaboratori non è stata applicata perché la questione era nuova e non esaminata nei gradi di merito.
artt. 49, 50 e 51 d.lgs. 270/1999
Il contratto non ancora eseguito o parzialmente eseguito prosegue ope legis dopo l’apertura dell’amministrazione straordinaria; il commissario può scioglierlo, ma il subentro richiede una manifestazione espressa di volontà, non essendo sufficiente un comportamento concludente.
art. 1-bis d.l. 134/2008 conv. in L. 166/2008
Norma di interpretazione autentica richiamata per chiarire la disciplina dei contratti pendenti in amministrazione straordinaria.
art. 72 l.fall.
Richiamato come disciplina dei rapporti pendenti e dei crediti del contraente in bonis nel caso di scioglimento o subentro.
art. 74 l.fall.
Richiamato per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, con riferimento ai pagamenti per prestazioni già eseguite.
art. 1373 c.c.
Invocato dal ricorrente in tema di efficacia ex nunc del recesso, ma non ritenuto decisivo nel contesto della disciplina concorsuale.
art. 2709 c.c.
Le scritture contabili possono avere rilievo probatorio tra imprenditori, ma la censura sulla valutazione comparativa tra prima nota e ordine di bonifico è stata ritenuta inammissibile in cassazione.
art. 2710 c.c.
Richiamato in relazione alla prova tra imprenditori mediante scritture contabili.
art. 89 d.P.R. 602/1973
L’esenzione da revocatoria riguarda i pagamenti di imposte scadute effettuati agli agenti della riscossione/enti impositori, non l’IVA di rivalsa incassata dal prestatore di servizi.
art. 26, comma 2, d.P.R. 602/1973
Richiamato per il meccanismo di variazione e detrazione dell’IVA in presenza di credito non recuperato.
art. 70, comma 2, l.fall.
Richiamato in connessione al meccanismo di detrazione e all’ammissione al passivo.
art. 183 c.p.c.
La contestazione sul mancato pagamento è stata ritenuta tardiva perché sollevata solo nella terza memoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Presuppone il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel sistema dell’amministrazione straordinaria, il subentro dell’organo concorsuale in un contratto pendente richiede una manifestazione espressa di volontà; non è sufficiente desumerlo da comportamenti concludenti o da pagamenti successivi.
- La prosecuzione ope legis del contratto dopo l’apertura della procedura non equivale a subentro: il rapporto resta esecutivo fino all’eventuale scioglimento, con disciplina distinta per i crediti maturati prima e dopo la decisione del commissario.
- L’azione revocatoria può colpire i pagamenti relativi a contratti già esauriti o giunti a naturale scadenza, non potendo il convenuto invocare la disciplina dei contratti pendenti senza un effettivo subentro.
- In sede di legittimità non è consentito censurare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, se la doglianza mira solo a ottenere un diverso apprezzamento del materiale istruttorio.
- Non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione questioni nuove di fatto o di diritto non dedotte nei precedenti gradi di giudizio.
- L’esenzione da revocatoria prevista per il pagamento di imposte scadute opera soltanto per i versamenti eseguiti a favore dell’Erario o degli agenti della riscossione, non per l’IVA di rivalsa incassata dal fornitore.
- Le censure formalmente formulate come violazioni di legge ma dirette in realtà a contestare l’accertamento della scientia decoctionis o dell’insolvenza sono inammissibili perché si risolvono in un riesame del merito.
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