Corte di giustizia, Sentenza C-712/17
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell' 8 maggio 2019. — EN.SA. Srl contro Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Operazioni fittizie – Impossibilità di detrarre l’imposta – Obbligo, per l’emittente di una fattura, di assolvere l’IVA in essa indicata – Sanzione di importo pari a quello dell’IVA indebitamente detratta – Compatibilità con i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità. — Causa C-712/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha affrontato un caso di operazioni fittizie di energia elettrica tra società dello stesso gruppo, senza danno per l’Erario. Ha confermato che l’IVA su operazioni inesistenti non è detraibile e che chi indica l’IVA in fattura ne è comunque debitore, ma ha subordinato tale esito alla possibilità di rettifica del debito d’imposta quando il rischio di perdita di gettito sia stato eliminato. Ha invece ritenuto sproporzionata, e contraria anche alla neutralità dell’IVA, la sanzione amministrativa pari all’intero importo dell’IVA indebitamente detratta.
IVA su operazioni fittizie: detrazione esclusa, debito dell’emittente ex art. 203 direttiva IVA e incompatibilità di una sanzione pari al 100% dell’IVA indebitamente detratta
La questione giuridica
Se, in caso di operazioni fittizie circolari prive di danno erariale e di vantaggio fiscale, la direttiva 2006/112/CE, letta alla luce dei principi di neutralità e proporzionalità, osti a una normativa nazionale che: (1) nega la detrazione dell’IVA relativa a operazioni inesistenti; (2) impone comunque all’emittente della fattura di assolvere l’IVA indicata in fattura anche per operazioni inesistenti; (3) prevede una sanzione pari all’importo dell’IVA indebitamente detratta.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che, in presenza di vendite fittizie circolari che non hanno causato perdita di gettito, la direttiva IVA, letta alla luce dei principi di neutralità e proporzionalità, non osta alla normativa nazionale che nega la detrazione dell’IVA su operazioni inesistenti e impone all’emittente della fattura di versare l’IVA indicata, purché l’ordinamento consenta la rettifica del debito d’imposta quando l’emittente, non in buona fede, abbia eliminato in tempo utile ogni rischio di perdita di gettito; invece, ostano ai principi di proporzionalità e neutralità una sanzione pari al 100% dell’IVA indebitamente detratta.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 63 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 167 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 168 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 203 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 273 direttiva 2006/112/CE
- DPR n. 633/1972, articolo 17
- DPR n. 633/1972, articolo 19
- DPR n. 633/1972, articolo 21
- Decreto legislativo n. 471/1997, articolo 6, comma 6
IVA su operazioni fittizie, debito d’imposta e sanzione pari al 100% dell’indebita detrazione
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Commissione tributaria regionale di Lombardia in una controversia tra EN.SA. Srl e Agenzia delle Entrate su rettifiche IVA relative ad asserite operazioni fittizie di compravendita di energia elettrica. La Corte esamina la compatibilità con la direttiva 2006/112/CE e con i principi di neutralità e proporzionalità della disciplina italiana che esclude la detrazione dell’IVA, impone il versamento dell’IVA esposta in fattura e commina una sanzione pari all’importo indebitamente detratto.
Fatti e procedimento principale
Secondo il giudice del rinvio, le operazioni contestate erano vendite circolari tra società del medesimo gruppo, effettuate allo stesso prezzo e sugli stessi quantitativi di energia elettrica, con finalità contabili e finanziarie, ma senza perdita di gettito per l’Erario. L’Agenzia delle Entrate ha negato la detrazione dell’IVA sugli acquisti, ha applicato l’articolo 21 del DPR n. 633/1972 per considerare dovuta l’IVA indicata in fattura e ha irrogato la sanzione di cui all’articolo 6, comma 6, del d.lgs. n. 471/1997, pari all’importo della detrazione ritenuta illegittima.
Normativa rilevante
La Corte richiama la direttiva 2006/112/CE, in particolare:
- articolo 63, sul momento di esigibilità dell’imposta;
- articolo 167, sulla nascita del diritto a detrazione;
- articolo 168, che riconosce il diritto a detrazione per beni e servizi impiegati ai fini di operazioni soggette a imposta;
- articolo 203, secondo cui l’IVA è dovuta da chiunque la indichi in fattura;
- articolo 273, che consente agli Stati membri di adottare misure per assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e prevenire evasioni. Sono inoltre menzionati gli articoli 17, 19 e 21 del DPR n. 633/1972 e l’articolo 6, comma 6, del d.lgs. n. 471/1997.
Questione pregiudiziale
Il giudice nazionale chiede in sostanza se, in assenza di danno erariale e di vantaggio fiscale, il diritto dell’Unione osti a una disciplina interna che produce cumulativamente tre effetti:
- l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti fittizi;
- il debito IVA per il cedente che ha emesso la fattura;
- una sanzione pari all’IVA indebitamente detratta.
Ragionamento della Corte sulla detrazione e sul debito IVA dell’emittente
La Corte ricorda che il diritto a detrazione presuppone l’esistenza di operazioni reali: se l’acquisto è inesistente, manca il nesso con operazioni imponibili a valle e non nasce alcun diritto a detrazione. Parallelamente, l’articolo 203 della direttiva IVA rende dovuta l’IVA indicata in fattura da chi la espone, anche in assenza di operazione reale.
Nel caso concreto, però, le due regole ricadono sul medesimo operatore in un circuito circolare di vendite fittizie tra le stesse società e per i medesimi importi. La Corte afferma che tale applicazione congiunta non viola di per sé la neutralità dell’IVA, purché l’ordinamento nazionale consenta la rettifica del debito d’imposta quando l’emittente, non in buona fede, abbia eliminato in tempo utile qualsiasi rischio di perdita di gettito fiscale. Spetta al giudice del rinvio verificare tale condizione.
Ragionamento sulla sanzione amministrativa
Quanto alla sanzione pari al 100% dell’IVA indebitamente detratta, la Corte richiama l’articolo 273 della direttiva IVA e il potere degli Stati membri di prevedere sanzioni per garantire l’esatta riscossione e prevenire frodi, purché rispettino proporzionalità e neutralità.
La Corte osserva che una sanzione fissata in misura identica all’IVA indebitamente detratta non coincide necessariamente con il debito d’imposta reale e, nella specie, risulta sproporzionata perché applicata nonostante l’Erario non abbia subito alcuna perdita di gettito: l’IVA è stata regolarmente assolta sulle vendite a valle e il corrispondente importo è stato detratto sugli acquisti fittizi. In tale quadro, la sanzione svuota di contenuto la possibilità di rettificare il debito ex articolo 203 e compromette la neutralità dell’IVA.
Dispositivo e principio affermato
La Corte risponde che:
- la direttiva IVA, letta alla luce di neutralità e proporzionalità, non osta alla normativa nazionale che nega la detrazione su operazioni fittizie e impone all’emittente di versare l’IVA indicata in fattura, se il diritto nazionale consente la rettifica del debito quando sia stato eliminato in tempo utile ogni rischio di perdita di gettito;
- i principi di proporzionalità e neutralità ostano a una sanzione pari all’importo dell’IVA indebitamente detratta.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori IVA, la decisione conferma che le operazioni inesistenti non possono fondare detrazione, anche se non vi è danno erariale. Tuttavia, l’emittente della fattura non può essere gravato in modo irreversibile dal debito ex articolo 203 quando il rischio per l’Erario sia stato neutralizzato; inoltre, le sanzioni non possono essere automatiche e devono restare proporzionate rispetto alla concreta offensività della violazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 8 mag 2019Corte di giustizia, Sentenza C-24/17
- Sentenza · 8 mag 2019Corte di giustizia, Sentenza C-396/17
- Sentenza · 8 mag 2019Corte di giustizia, Sentenza C-450/17
- Sentenza · 8 mag 2019Corte di giustizia, Sentenza C-494/17
- Sentenza · 8 mag 2019Corte di giustizia, Sentenza C-566/17
- Sentenza · 8 mag 2019Corte di giustizia, Sentenza C-568/17
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →