Sentenza del 03/11/2017 n. 1566 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento - Avviso di accertamento - Potere di emanare l'avviso - Termini - Raddoppio dei termini - Condizioni - Enunciazione espressa delle cause giustificative nella motivazione dell'atto - Necessità - Omissione dell'indicazione - Illegittimità dell'atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione del contribuente è stata accolta. L'avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo, poiché l'Amministrazione finanziaria aveva l'onere di esplicitare nell'atto le ragioni concrete che giustificavano il raddoppio dei termini. In assenza di tale indicazione, non era possibile effettuare il controllo sulla reale sussistenza dei presupposti normativi e sulla tempestività dell'accertamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento per intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo. In particolare, l'Amministrazione aveva applicato il raddoppio dei termini previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 senza indicare espressamente, nella motivazione dell'atto, le cause giustificative e il reato al quale tale proroga sarebbe stata collegata. Tale omissione impediva al giudice di verificare se il raddoppio fosse effettivamente fondato su una fattispecie penalmente rilevante oppure fosse stato utilizzato in modo improprio per recuperare termini ormai scaduti.
Norme richiamate
Art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973
La disposizione disciplina i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e il loro eventuale raddoppio in presenza di fatti che possono costituire reato. Il raddoppio non può essere applicato automaticamente: l'Amministrazione deve indicare nell'avviso le circostanze che lo giustificano.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria applica un termine di accertamento eccezionale o raddoppiato, deve motivare specificamente l'atto indicando i presupposti di fatto e di diritto che giustificano tale scelta.
- La semplice allegazione astratta della possibile rilevanza penale dei fatti non è sufficiente: deve essere individuata la concreta fattispecie penalmente rilevante collegata all'accertamento.
- L'omessa indicazione delle cause del raddoppio impedisce il controllo giudiziale sulla tempestività dell'accertamento e può comportare l'illegittimità dell'avviso.
- Il raddoppio dei termini non può essere utilizzato come strumento per sanare la decadenza già maturata dell'Ufficio.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe verificare sia la scadenza ordinaria del termine sia che l'atto esponga in modo chiaro e concreto le ragioni dell'eventuale termine raddoppiato.
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