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Sentenza

Sentenza n. 14/2026 - Latina, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato portato dalla sentenza del giudice del lavoro di Cassino n.331/2023;

Giustizia amministrativa202400364

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza dell’INPS alla sentenza del giudice del lavoro di Cassino che aveva accertato il diritto al reddito di cittadinanza e ordinato il ripristino del trattamento

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiario previdenziale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte dell’INPS, della sentenza del giudice del lavoro di Cassino n. 331/2023, passata in giudicato il 9 gennaio 2024. La sentenza aveva accertato il diritto al reddito di cittadinanza richiesto il 25 marzo 2019 e condannato l’INPS al ripristino del trattamento, con la corresponsione degli accessori di legge. Dopo la notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine previsto dall’art. 14 d.lgs. n. 669/1996, il ricorrente ha lamentato l’assenza di esecuzione spontanea e ha chiesto l’adozione delle misure necessarie per l’esecuzione coattiva, la fissazione di un termine per provvedere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Nel corso del giudizio, l’INPS ha progressivamente eseguito la sentenza, ripristinando il trattamento e corrispondendo i ratei mensili dovuti dal febbraio 2020 al settembre 2020, oltre interessi e rivalutazione, come risultante dalla documentazione depositata e dal mandato di pagamento del 12 gennaio 2026. Il ricorrente ha confermato l’integrale soddisfazione delle proprie pretese. Poiché il giudicato è stato integralmente eseguito, anche se solo dopo l’instaurazione del giudizio e mediante atti successivi, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo non più necessaria una pronuncia sul merito delle domande di ottemperanza. Le spese sono state poste a carico dell’INPS, poiché l’amministrazione ha adempiuto soltanto in seguito all’instaurazione del contenzioso, e sono state liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.

    Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Costituisce la base della richiesta di fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; la sentenza non ha dovuto pronunciarsi nel merito su tale richiesta per l’integrale sopravvenuta soddisfazione delle pretese.

  • art. 14 d.lgs. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio rilevante per l’esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni e degli enti pubblici; il ricorrente ha notificato la sentenza ai fini del relativo decorso.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel quadro processuale della decisione; la pronuncia definisce il giudizio alla luce della sopravvenuta integrale soddisfazione delle pretese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione durante il processo determina la cessazione della materia del contendere, perché viene meno la necessità di una pronuncia sul merito delle domande esecutive.
  • L’adempimento dell’amministrazione successivo all’instaurazione del giudizio non esclude la condanna alle spese quando il ricorso si è reso necessario a causa della precedente inerzia amministrativa.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che l’attuazione sopravvenuta sia piena e conforme al giudicato, comprendendo, ove dovuti, sia le prestazioni principali sia gli accessori riconosciuti dal titolo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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