Cassazione Civile, Ordinanza n. 31879/2025 del 06/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dal reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da una società già dichiarata fallita avverso la sentenza del Tribunale che ne aveva pronunciato il fallimento. La società sosteneva, in sintesi, che non fosse integrato lo stato di insolvenza e che, comunque, alcuni debiti non dovessero essere considerati o dovessero essere sospesi in ragione dell'accesso ai benefici previsti dalla l. n. 44/1999 per soggetti vittime di estorsione/usura. In cassazione vengono proposti sette motivi: omesso esame di fatti/documenti rilevanti ai fini dei requisiti di fallibilità; violazione dell'art. 20 l. n. 44/1999 per errata valutazione della sospensione dei pagamenti e del successivo finanziamento agevolato; violazione della medesima norma quanto all'inesigibilità dei crediti medio tempore maturati; omesso esame della contestazione sull'omessa notifica delle cartelle esattoriali; omessa valutazione di documenti sul debito bancario e delle risultanze di CTU di altri giudizi, nonché motivazione contraddittoria sui bilanci; violazione dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 15, comma 4, l. fall. per errata valutazione dei bilanci e delle risultanze peritali; violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. per mancata ricostruzione del reale stato di insolvenza mediante CTU contabile. Il fallimento intimato non svolge difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, per la maggior parte, si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione del merito e dei fatti, non consentita in sede di legittimità; inoltre, ha escluso che vi fosse una censura decisiva rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché lo stato di insolvenza era stato affermato anche in base all'entità della debitoria erariale, autonoma rispetto alle partite oggetto di sospensione ex l. n. 44/1999. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la sospensione prevista dall'art. 20 l. n. 44/1999 opera nei limiti dei singoli crediti interessati e non impedisce di valutare, ai fini fallimentari, gli altri debiti e l'insolvenza complessiva dell'imprenditore. Ha inoltre rilevato difetti di autosufficienza, genericità e inammissibile denuncia di vizi motivazionali non più previsti dal testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per la mancata difesa dell'intimato; è stato invece disposto l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 18 l. fall.
norma posta a base del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento
art. 20 l. n. 44/1999
la sospensione dei termini e dei pagamenti opera per i crediti interessati ma non paralizza l'accertamento dello stato di insolvenza in relazione all'intera esposizione debitoria; l'estensione degli effetti sospensivi va dimostrata dal debitore
art. 1 l. fall.
richiamato quale parametro dei requisiti di fallibilità, ma le censure sul punto sono ritenute generiche e inammissibili
art. 5 l. fall.
lo stato di insolvenza va valutato come incapacità dell'imprenditore di far fronte regolarmente a tutte le obbligazioni gravanti su di lui
art. 15, comma 4, l. fall.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate nella valutazione della fallibilità
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato per le censure di violazione di legge, ma i motivi sono stati reputati inammissibili per difetto di decisività o perché non si confrontavano con la ratio decidendi
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio di motivazione è scrutinabile solo nei limiti del nuovo testo, non essendo più proponibile la censura di contraddittorietà
art. 360bis c.p.c.
richiamato per l'inammissibilità del motivo che si pone in contrasto con un orientamento di legittimità già consolidato sull'art. 20 l. n. 44/1999
artt. 112, 115, 116 c.p.c.
richiamati nella doglianza sulla ricostruzione del reale stato di insolvenza, ma la Corte reputa la censura inammissibile perché mira a riesaminare il merito
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova, ma la censura è respinta come inammissibile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste del vizio motivazionale o della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
- L'effetto sospensivo previsto dalla l. n. 44/1999 non impedisce, di per sé, la declaratoria di fallimento: il giudice deve comunque verificare lo stato di insolvenza complessivo dell'imprenditore alla luce anche dei debiti estranei alla sospensione.
- La sospensione dei pagamenti o dei termini prevista dalla disciplina antimafia/antiracket opera entro limiti tassativi e in relazione ai singoli crediti interessati; spetta al debitore allegare e provare l'eventuale estensione dell'effetto sospensivo a ulteriori obbligazioni.
- Ai fini della prova dell'insolvenza, la mera contestazione generica dei debiti o la deduzione di documenti e consulenze senza specifica allegazione del loro contenuto e della loro decisività non è sufficiente a sovvertire l'accertamento del giudice di merito.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di denunciare la semplice contraddittorietà della motivazione né di chiedere una rivalutazione delle risultanze probatorie non specificamente trascritte o localizzate nel ricorso.
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