Sentenza n. 2992/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza n. 987 del 2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato manifestamente inammissibile per carenza di interesse il ricorso contro l’ordinanza sindacale di Roma Capitale n. 122 del 2024, recante limitazioni transitorie alla circolazione nella ZTL di Roma
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza semplificata del TAR Lazio, contestando la dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse e riproponendo, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., i motivi di ricorso non esaminati in primo grado. Il ricorso originario era diretto all’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 122 del 2024, che aveva introdotto disposizioni limitative della circolazione nella ZTL di Roma. Il TAR aveva ritenuto inutilmente esperibile l’impugnazione, poiché l’eventuale annullamento dell’ordinanza non avrebbe eliminato il divieto di circolazione già previsto in via permanente dalla delibera della Giunta di Roma Capitale n. 371 del 2022; tale delibera, secondo il primo giudice, avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnata. In appello Roma Capitale ha inoltre eccepito l’improcedibilità per l’adozione della successiva ordinanza sindacale n. 145 del 30 ottobre 2025, non impugnata, mentre il Collegio ha rilevato d’ufficio che l’ordinanza n. 122 del 2024 aveva comunque cessato di produrre effetti il 31 ottobre 2025.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le censure rivolte alla sentenza di primo grado né i motivi di merito riproposti. La decisione è fondata sulla cessazione degli effetti dell’ordinanza impugnata il 31 ottobre 2025 e sulla sua sostituzione con la successiva ordinanza sindacale n. 145 del 30 ottobre 2025, recante un divieto analogo. Tali sopravvenienze hanno eliminato l’interesse attuale alla decisione sull’impugnazione dell’ordinanza ormai non più efficace. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 101, comma 2, c.p.a.
Consente all’appellante di riproporre i motivi di ricorso non esaminati dal giudice di primo grado; nel caso concreto, la riproposizione non è stata esaminata perché l’appello è stato dichiarato improcedibile.
Massime di principio
- L’impugnazione di un provvedimento amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, il provvedimento cessa definitivamente di produrre effetti e viene sostituito da un nuovo atto, anche se quest’ultimo introduce una disciplina analoga.
- La cessazione dell’efficacia temporale dell’atto impugnato determina il venir meno dell’interesse attuale alla decisione, salvo che permanga uno specifico e concreto interesse alla pronuncia; in assenza di tale interesse, il giudice non esamina né i motivi d’appello né le censure di merito riproposte ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.
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