Sentenza del 31/01/2017 n. 444 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRAP - autonoma organizzazione - spesa ingente - acquisto di beni o servizi indispensabili - indice di autonoma organizzazione - non è tale - fattore produttivo di reddito distinto dall'attività - non è tale - tributo - non è dovuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sosteneva che le spese, anche ingenti, sostenute per computer, stampanti, utenze telefoniche e canoni di locazione non dimostrassero l'esistenza di un'autonoma organizzazione. Tali beni e servizi erano infatti indispensabili e direttamente asserviti all'esercizio della professione, senza costituire un fattore produttivo aggiuntivo o moltiplicativo rispetto all'attività intellettuale personale del professionista.
La decisione
La Corte di cassazione ha affermato che l'entità della spesa, considerata isolatamente, non è sufficiente a integrare il presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP. Anche investimenti rilevanti non assumono rilievo come fattore produttivo autonomo quando riguardano strumenti e servizi connaturati e indispensabili all'attività professionale e non aggiungono una capacità produttiva distinta da quella dell'attività intellettuale del lavoratore autonomo. In assenza di autonoma organizzazione, il tributo non è dovuto.
Norme richiamate
IRAP e presupposto dell'autonoma organizzazione
Una spesa ingente sostenuta per l'acquisto di beni o servizi indispensabili per l'esercizio della professione può essere inidonea a significare l'esistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione.
La sola entità delle spese non dimostra l'autonoma organizzazione. Occorre verificare se il capitale impiegato costituisca un fattore aggiuntivo o moltiplicativo della capacità produttiva del professionista, distinto dalla sua attività personale.
Cassazione civile, sentenza n. 573/2016
Sebbene ingenti, gli impieghi di capitale non rilevano quale fattore produttivo di reddito distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale del lavoratore autonomo quando siano asserviti all'acquisto di attrezzatura connaturata e indispensabile all'esercizio dell'attività.
Gli strumenti ordinariamente necessari allo svolgimento della professione, come computer, stampanti, utenze e locali, non integrano automaticamente un'autonoma organizzazione, anche se il loro costo complessivo è elevato.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista è soggetto a IRAP non conta soltanto quanto spende, ma la funzione delle spese e la loro capacità di aumentare autonomamente la produttività.
- Le spese per beni e servizi indispensabili o connaturati all'attività professionale, anche se rilevanti, non indicano di per sé un'autonoma organizzazione.
- L'autonoma organizzazione richiede un apparato organizzativo ulteriore rispetto al lavoro personale del professionista, idoneo a generare una capacità produttiva distinta o potenziata.
- In una situazione analoga occorre valutare concretamente la presenza di dipendenti o collaboratori, beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e un'organizzazione capace di produrre reddito indipendentemente dall'attività intellettuale personale.
- L'assenza di un fattore produttivo autonomo e aggiuntivo rispetto all'attività del professionista può escludere il presupposto IRAP e consentire di contestare il tributo.
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