Sentenza del 05/03/2020 n. 6207 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di rettifica e liquidazione relativo alla compravendita del 3 maggio 2004: l'Agenzia aveva rideterminato il valore di un fabbricato rurale e di un terreno utilizzato a cava (capitalizzando il canone di affitto nella misura del ventuplo e/o valorizzando il materiale estraibile), mentre le parti avevano pagato prezzi molto inferiori. In primo grado gli avvisi furono annullati in parte o integralmente; in appello la Commissione tributaria regionale ha annullato l'avviso anche nei confronti di P.I.C. S.r.l., ritenendo inattendibili i criteri di rettifica adottati dall'Agenzia e non ammettendo in appello nuova documentazione (tra cui un atto di rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione della cava). L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo, in sintesi, errori di diritto e di motivazione: inammissibile esclusione della documentazione prodotta in appello, errata valutazione della rilevanza dell'autorizzazione al rinnovo (che comprovava la redditività della cava al momento del trasferimento), omessa o insufficiente motivazione sui dati tecnici e reddituali che fondavano la rettifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso (violazione delle norme sul divieto di nova in appello, errata qualificazione della natura sopravvenuta dell'autorizzazione al rinnovo e carenze motivazionali) e ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale. Ha ritenuto ammissibile la produzione in appello della documentazione relativa al rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione della cava poiché attinente alla causa petendi della rettifica (valorizzazione della destinazione produttiva del terreno) e non consistente in fatti sopravvenuti irrilevanti. Ha inoltre censurato la motivazione della CTR per avere escluso o ignorato elementi decisivi (contraddittorietà nella valutazione delle superfici e della quantità di materiale estraibile). Il quarto motivo è assorbito; il quinto è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza dell'impugnazione. La Corte ha rinviato la controversia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, perché riesamini la controversia alla luce dei principi di diritto indicati e utilizzando la documentazione prodotta in appello.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992
art. 57, art. 58, art. 1, art. 2, art. 7, art. 23, art. 49, art. 54
Norme processuali tributarie richiamate per stabilire i limiti della nova in appello e i poteri istruttori del giudice tributario; la Corte ha ritenuto ammissibile la produzione in appello della documentazione quando essa attiene alla causa petendi dell'avviso impugnato e non introduce fatti sopravvenuti irrilevanti.
D.P.R. n. 131 del 1986
art. 43, art. 46, art. 51, art. 52 (n.1 e n.4)
Richiamato per i criteri di rettifica del valore in registro: art. 51 comma 3 ammette 'altri elementi di valutazione' (destinazione, tipologia, ecc.); art. 52 stabilisce le modalità di valutazione automatica e i limiti della stima catastale: per le cave non è applicabile la valutazione fondata sulla rendita catastale se le risultanze catastali non corrispondono alla destinazione effettiva.
L.R. Sicilia 9 dicembre 1980, n. 127
Disciplina regionale delle cave: l'inclusione delle superfici nel piano regionale di sfruttamento è essenziale per la rilevanza della destinazione estrattiva ai fini della valutazione del valore venale; deroghe previste molto limitate.
R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572
Esclude le cave dalla stima fondiaria, motivo per cui la rendita catastale non può giustificare da sola la valorizzazione ai fini dell'imposta di registro per terreni destinati a cava.
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4,5; art. 112 c.p.c.; art. 329 c.p.c.; art. 366 c.p.c., comma 1, n.6; art. 115 c.p.c.
Regole di ammissibilità e contenuto del ricorso per cassazione, onere di autosufficienza nelle deduzioni, limiti del sindacato sulla motivazione e poteri della Corte (esame degli atti e rinvio per nuovo esame).
Codice civile
Richiamato nella doglianza relativa a questioni di prescrizione o impedimenti di impugnazione; la Corte ha ritenuto il relativo motivo inammissibile per difetto di specificazione.
Massime di principio
- Una produzione documentale in appello può essere ammessa anche se si riferisce a un provvedimento formale successivo alla data dell'atto venduto, quando tale documento sia pertinente alla causa petendi dell'avviso di rettifica (cioè attesti o confermino una qualità o destinazione del bene già rilevante al momento della compravendita).
- Per i terreni destinati a cava, la valutazione ai fini della rettifica di valore deve privilegiare la verifica dell'inclusione delle superfici nel piano cava regionale; l'iscrizione catastale o la rendita fondiaria non sono dispositivi automatici se non corrispondono alla destinazione effettiva del terreno.
- Se l'Amministrazione fiscale basa la rettifica sulla redditività estrattiva (capitalizzazione del canone o valorizzazione del materiale estraibile), il giudice deve ammettere e valutare tutte le prove tecniche e documentali pertinenti (compresi rinnovi autorizzativi e perizie sulla quantità di materiale) e motivare espressamente sulle divergenze probatorie.
- In sede di cassazione l'omesso esame di un fatto storico e decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti integra motivo fondato se, esaminato, avrebbe potuto determinare esito diverso; pertanto la motivazione del giudice di merito deve essere completa e coerente rispetto ai documenti tecnici prodotti.
- La Corte di legittimità può cassare e rinviare per nuovo esame quando riscontri errori di diritto o motivazioni contraddittorie nel giudizio di merito, lasciando al giudice di merito il potere (anche officioso) di svolgere ulteriori accertamenti istruttori.
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