Cassazione Civile, Sentenza n. 9256/2020 del 20/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussore)
La controversia
Il ricorrente aveva prestato il 31 maggio 2004 una fideiussione omnibus a garanzia delle obbligazioni della società, inizialmente per Euro 456.000, poi elevata il 29 luglio 2005 a Euro 480.000. Aveva inoltre sottoscritto, quale legale rappresentante della società, due contratti di prestito d’uso d’oro il 21 giugno e il 9 agosto 2004, ciascuno di durata trimestrale e già prorogato più volte. Dopo aver ceduto l’intera partecipazione societaria e receduto dalla fideiussione in una data omessa nel testo, conveniva la banca chiedendo che fosse accertato di non dovere somme per finanziamenti concessi successivamente al recesso; in subordine invocava la liberazione ai sensi dell’art. 1956 c.c. e chiedeva che fosse inibita la segnalazione alla Centrale dei rischi, con risarcimento degli eventuali danni. La banca sosteneva che le operazioni successive fossero proroghe dei rapporti preesistenti e chiedeva in via riconvenzionale Euro 264.028,38, quale saldo del conto corrente garantito all’8 febbraio 2008. Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 19 settembre 2011, accolse parzialmente la domanda del fideiussore, dichiarò che nulla era dovuto in conseguenza del recesso, vietò la segnalazione e dichiarò tardiva la riconvenzionale. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 27 marzo 2017, accolse parzialmente l’appello della banca e respinse la domanda di accertamento negativo, confermando l’inammissibilità della riconvenzionale. Il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha contestato l’applicazione dell’art. 1373, secondo comma, c.c., sostenendo che i prestiti d’uso d’oro erano rapporti a durata determinata e che, alla scadenza, erano stati concessi nuovi finanziamenti, estranei alla garanzia dopo il recesso; con il secondo ha denunciato l’omessa valutazione dell’art. 1956 c.c. rispetto ai nuovi affidamenti, asseritamente concessi dalla banca conoscendo le difficoltà della società; con il terzo ha contestato la ripartizione dell’onere probatorio e dedotto che anche eventuali proroghe, decise quando il fideiussore non era più socio e senza informarlo, avrebbero potuto integrare violazione della buona fede e giustificare la liberazione.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo, nei limiti precisati, e ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo. Ha rilevato che il prestito d’uso d’oro, pur essendo un contratto atipico accostabile al mutuo, è caratterizzato da una scadenza alla quale il debitore deve restituire il tantundem oppure pagare il controvalore dell’oro. La Corte d’appello non poteva applicare automaticamente il criterio elaborato per fideiussioni relative ad aperture di credito in conto corrente senza durata predeterminata, né addossare al fideiussore la prova che i debiti fossero stati ripianati o che le operazioni successive fossero nuovi finanziamenti. Occorreva accertare se, al momento del recesso, l’obbligazione alternativa relativa ai prestiti d’uso fosse già stata adempiuta e se la garanzia riguardasse soltanto quei prestiti oppure anche le successive obbligazioni dipendenti dai rapporti preesistenti, considerando la disciplina contrattuale della fideiussione. Se la garanzia riguardava specificamente i prestiti d’uso, spettava alla banca provare l’inadempimento della società all’obbligo di restituzione dell’oro o di pagamento del controvalore. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per la decisione nel merito e per la liquidazione delle spese, comprese quelle del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 1373, comma 2, c.c.
Invero, se la garanzia prestata dal D.L. concerneva solo “quei” prestiti d’uso d’oro, era onere di Monte dei Paschi provare l’inadempimento, da parte di Triade, dell’obbligazione di restituire il “tantundem” o di pagare il controvalore dell’oro nascente da quell’operazione, giacchè solo in relazione ad essi (e per il relativo importo) potrebbe ancora operare la garanzia fideiussoria, giacchè solo in questo caso il recesso – a norma dell’art. 1372 c.c., comma 2, – potrebbe ritenersi intervenuto in relazione ad un’operazione “in corso di esecuzione”.
Il recesso non determina automaticamente l’estinzione della garanzia per un’operazione già in corso di esecuzione: occorre accertare se l’obbligazione derivante dal prestito d’uso fosse ancora pendente al momento del recesso, distinguendo tale ipotesi dall’avvenuto adempimento e dalla successiva insorgenza di un nuovo rapporto.
art. 1372, comma 2, c.c.
Invero, se la garanzia prestata dal D.L. concerneva solo “quei” prestiti d’uso d’oro, era onere di Monte dei Paschi provare l’inadempimento, da parte di Triade, dell’obbligazione di restituire il “tantundem” o di pagare il controvalore dell’oro nascente da quell’operazione, giacchè solo in relazione ad essi (e per il relativo importo) potrebbe ancora operare la garanzia fideiussoria, giacchè solo in questo caso il recesso – a norma dell’art. 1372 c.c., comma 2, – potrebbe ritenersi intervenuto in relazione ad un’operazione “in corso di esecuzione”.
La sentenza richiama la regola per cui il recesso non scioglie il rapporto relativamente alle prestazioni già in corso di esecuzione, ma ne subordina l’applicazione all’accertamento che l’obbligazione garantita fosse ancora pendente alla data del recesso.
art. 2697 c.c.
D’altra parte, l’esito della ritenuta falsa applicazione della norma suddetta (e del conseguente accoglimento del primo motivo di ricorso), si corrobora, vieppiù, anche in ragione della natura dell’azione esercitata dall’odierno ricorrente, visto che, come chiarito da questa Corte, nell’ipotesi “di accertamento negativo del credito, nella quale l’attore non chiede la verifica di un proprio diritto, ma solo che sia negato il fondamento dell’altrui pretesa”, la corretta applicazione dell’art. 2697 c.c. – le cui regole in tema di distribuzione dell’onere della prova “sono fondate non già sulla posizione processuale, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia dei fatti incidenti sul diritto oggetto del giudizio e sull’interesse delle parti” – comporta che “l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo”.
Nel giudizio di accertamento negativo del credito, l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa grava su chi afferma di esserne titolare e intende farla valere, anche quando rivesta processualmente la posizione di convenuto.
art. 1816 c.c.
In secondo luogo, concorre a corroborare il parallelismo “la previsione della alternativa che si offre al contraente alla scadenza prestabilita, tra la restituzione del “tantundem””, da intendersi come prestazione principale, “e il pagamento dell’equivalente in danaro (avvalendosi della c.d. “opzione d’acquisto” dell’oro)”, ponendosi tale pagamento, invece, come “prestazione alternativa facoltativa”, e ciò perchè risulta “pienamente plausibile, anche sotto tale profilo, l’accostamento, tanto più sul piano economico, all’obbligazione che grava sul mutuatario di “una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili” della restituzione di “altrettante cose della stessa specie e qualità” (art. 1816 c.c.), tanto più se si considera che, anche nel mutuo, ai sensi dell’art. 1818 c.c., ove siano mutuate cose diverse dal denaro e la restituzione sia divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi è tenuto a pagarne il valore (con la sola differenza dunque che nel caso in esame la scelta di pagare l’equivalente può discendere anche dalla sola semplice manifestazione di volontà in questo senso del debitore)”.
Il prestito d’uso d’oro presenta, tra i profili di affinità con il mutuo, l’obbligo di restituire alla scadenza una quantità equivalente di cose fungibili della stessa specie e qualità; la sentenza utilizza tale analogia per descrivere l’obbligazione alternativa propria del contratto.
art. 1818 c.c.
In secondo luogo, concorre a corroborare il parallelismo “la previsione della alternativa che si offre al contraente alla scadenza prestabilita, tra la restituzione del “tantundem””, da intendersi come prestazione principale, “e il pagamento dell’equivalente in danaro (avvalendosi della c.d. “opzione d’acquisto” dell’oro)”, ponendosi tale pagamento, invece, come “prestazione alternativa facoltativa”, e ciò perchè risulta “pienamente plausibile, anche sotto tale profilo, l’accostamento, tanto più sul piano economico, all’obbligazione che grava sul mutuatario di “una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili” della restituzione di “altrettante cose della stessa specie e qualità” (art. 1816 c.c.), tanto più se si considera che, anche nel mutuo, ai sensi dell’art. 1818 c.c., ove siano mutuate cose diverse dal denaro e la restituzione sia divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi è tenuto a pagarne il valore (con la sola differenza dunque che nel caso in esame la scelta di pagare l’equivalente può discendere anche dalla sola semplice manifestazione di volontà in questo senso del debitore)”.
La disposizione è richiamata per il confronto con il prestito d’uso d’oro: nel mutuo di cose diverse dal denaro, quando la restituzione diviene impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, è dovuto il valore delle cose; nel prestito d’uso esaminato, il pagamento dell’equivalente può invece dipendere anche dalla scelta del debitore.
art. 1941, comma 1, c.c.
Il giudice di appello, inoltre, richiamava anche il principio secondo cui, qualora il saldo esistente alla chiusura del rapporto di apertura di credito risulti inferiore a quello esistente al momento del recesso del fideiussore, si verifica una corrispondente riduzione dell’obbligazione fideiussoria, in applicazione della regola sancita dall’art. 1941 c.c., comma 1, per cui la fideiussione non può eccedere l’ammontare dell’obbligazione garantita.
La fideiussione non può eccedere l’ammontare dell’obbligazione principale garantita; nel caso richiamato dalla sentenza, ciò comporta la riduzione della garanzia se il saldo finale del rapporto è inferiore a quello esistente al momento del recesso.
Massime di principio
- Nel giudizio di accertamento negativo del credito, l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa grava sul soggetto che si afferma titolare del diritto e intende farlo valere, anche se processualmente convenuto; la ripartizione probatoria dipende dalla natura dei fatti incidenti sul diritto, non dalla posizione formale delle parti.
- Quando la fideiussione garantisce specificamente le obbligazioni derivanti da un prestito d’uso d’oro, per stabilire se la garanzia sopravviva al recesso occorre accertare se, alla data del recesso, l’obbligazione alternativa di restituzione del tantundem o pagamento del controvalore fosse ancora inadempiuta. Se era già stata adempiuta, il fideiussore è liberato rispetto a quell’operazione.
- Le proroghe successive al recesso di un prestito d’uso a durata determinata non possono essere qualificate automaticamente come prosecuzione dell’operazione originaria: occorre verificare se differiscano soltanto il termine dell’obbligazione ancora pendente, mettano a disposizione nuovo oro dopo l’adempimento dell’obbligazione precedente, o costituiscano operazioni di diversa natura.
- La disciplina convenzionale della fideiussione deve essere accertata e considerata per determinare l’estensione della garanzia dopo il recesso. Se la garanzia riguarda soltanto specifici prestiti, il creditore deve provare l’inadempimento delle obbligazioni sorte da essi; se comprende anche obbligazioni successive dipendenti da rapporti preesistenti, tale estensione richiede l’accertamento del contenuto delle clausole pertinenti.
- Il criterio elaborato per il recesso da fideiussioni relative ad aperture di credito in conto corrente senza predeterminazione di durata non può essere applicato automaticamente a rapporti con durata intrinsecamente predeterminata, come il prestito d’uso d’oro, senza prima accertare la natura dell’obbligazione e delle operazioni successive.
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