Cassazione Penale, Sentenza n. 28145/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 13/12/2024 con cui il Tribunale di Rovigo, in sede di esecuzione e in ottemperanza a precedente annullamento da parte della Corte di cassazione, aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 4/6/2014 (confermata in appello il 6/5/2019). Il Tribunale aveva ritenuto che la sospensione era stata concessa in violazione del limite posto dall'art. 164, comma 4, cod. pen., alla luce di una precedente condanna della stessa Conti pronunciata dalla Corte d'appello di Bologna il 31/01/2014. La ricorrente deduceva violazione dell'art. 623 c.p.p., sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe dovuto uniformarsi al principio di diritto fissato dalla sentenza di annullamento (n. 33560 del 9/6/2023) e limitarsi al controllo prescritto senza applicare la "nuova" giurisprudenza delle Sezioni unite (n. 36460/2024).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione si sia correttamente attenuto al mandato della sentenza rescindente, avendo acquisito il fascicolo e verificato che il Tribunale di primo grado non era a conoscenza, documentalmente, della causa ostativa (il casellario risultava nullo), mentre la Corte d'appello era venuta in possesso degli elementi ma non aveva la devoluzione del punto relativo alla sospensione condizionale e non aveva espresso valutazione sul tema. Avendo effettuato il controllo ex actis richiesto dalla precedente pronuncia e applicato il principio delle Sezioni unite (Zangari, n. 36460/2024) secondo cui è legittima la revoca in sede esecutiva quando la causa ostativa era ignota al giudice di primo grado anche se nota al giudice d'appello non investito della questione, la revoca è stata ritenuta legittima. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 164 cod. pen.
Disciplina il limite alla concessione della sospensione condizionale della pena in presenza di precedenti o di altre cause ostative; la Corte ha ritenuto che la sospensione fosse stata originariamente concessa in violazione di tale limite qualora sussistesse una causa ostativa documentalmente evidente
art. 623 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata dalla ricorrente per sostenere l'obbligo del giudice del rinvio di uniformarsi al principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione; la Corte ha però ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia ottemperato al mandato della sentenza rescindente e che l'applicazione successiva di principi di legittimità non abbia violato l'art. 623
Sez. U., n. 36460 del 30/05/2024 (Zangari)
Sez. U., n. 36460 del 30/05/2024
Principio secondo cui è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale concessa in violazione dell'art. 164, comma 4, quando la causa ostativa era ignota al giudice di primo grado anche se nota al giudice d'appello che non era stato investito della relativa questione (principio sul divieto di revoca d'ufficio dell'appello non devoluto)
Sez. U., n. 37345 del 23/04/2015 (Longo)
Sez. U., n. 37345 del 23/04/2015
Distinzione tra la mera conoscibilità e la conoscenza concreta, documentalmente risultante, da parte del giudice della cognizione; è la conoscenza concreta che ostacola la revoca in sede esecutiva
Sez. U., n. 4460 del 19/01/1994 (Cellerini)
Sez. U., n. 4460 del 19/01/1994
Principio generale secondo cui il giudice del rinvio deve uniformarsi alle statuizioni di diritto della Corte di cassazione che hanno annullato; richiamato dalla ricorrente ma la Corte ha ritenuto che, qui, non vi sia contrasto con l'operato del giudice dell'esecuzione
Corte di cassazione, Prima Sezione, n. 37883 del 2024
Prima Sezione, n. 37883 del 2024
Pronuncia che aveva annullato una precedente ordinanza del Tribunale di Rovigo per mancato controllo ex actis circa la conoscenza documentale dei precedenti ostativi da parte del giudice che aveva concesso il beneficio; tale annullamento ha imposto il nuovo accertamento poi eseguito dal giudice dell'esecuzione
Massime di principio
- Se la sospensione condizionale della pena è stata concessa in presenza di una causa ostativa, il giudice dell'esecuzione può revocarla se dal controllo ex actis emerge che il giudice di primo grado non aveva documentalmente conoscenza della causa ostativa
- La mera presenza negli atti della Corte d'appello di elementi relativi a precedenti non impedisce automaticamente la revoca in sede esecutiva se la questione non era stata devoluta all'appello e l'appello non ha espresso valutazione sul punto
- Quando la Corte di cassazione annulla per mancato accertamento ex actis, il giudice di rinvio è tenuto ad acquisire il fascicolo e a verificare concretamente la documentazione; solo in presenza di conoscenza concreta e documentale della causa ostativa da parte del giudice che ha concesso il beneficio la revoca può risultare preclusa
- Il principio dell'osservanza del mandato della Corte di cassazione (Cellerini) rimane valido, ma l'applicazione di successivi principi di legittimità da parte del giudice dell'esecuzione è legittima se essi regolano le conseguenze del controllo disposto dalla sentenza rescindente
- In situazioni analoghe la strategia difensiva efficace consiste nel dimostrare documentalmente che il giudice che ha concesso la sospensione aveva effettiva conoscenza della causa ostativa o che la questione era stata devoluta e decisa in grado di appello
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28165/2025 del 31/07/2025
- Sentenza penale · 31 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28017/2025 del 31/07/2025
- Sentenza penale · 31 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28020/2025 del 31/07/2025
- Sentenza penale · 31 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28021/2025 del 31/07/2025
- Sentenza penale · 31 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28022/2025 del 31/07/2025
- Sentenza penale · 31 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28080/2025 del 31/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →