Cassazione Penale, Sentenza n. 14506/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Messina del 12/11/2021 che aveva riformato, agli effetti civili, l'assoluzione di primo grado per i reati indicati negli artt. 616 e 646 c.p., dichiarando la responsabilità della Ingegnere agli effetti civili e condannandola al risarcimento in favore della parte civile. Secondo il difensore, la Corte d'appello aveva violato l'art. 603 comma 3-bis c.p.p. non disponendo la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale quando aveva operato una diversa valutazione della prova dichiarativa rispetto al primo giudice. Il fatto centrale è l'accusa di essersi appropriata di un pacco contenente un libro indirizzato a Carmelo Junior Ingegnere; la Corte d'appello, prendendo in considerazione testimonianze (i genitori della persona offesa) trascurate dal primo giudice, ha ritenuto provato che la ricorrente si era rifiutata di restituire il pacco al corriere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto applicabile il principio consolidato secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria è necessaria solo quando si tratti effettivamente di una differente valutazione del significato della prova dichiarativa; invece in questo caso la Corte d'appello ha valorizzato un elemento completamente trascurato in primo grado (le testimonianze dei genitori della parte offesa) e non ha operato una mera rivalutazione di prove già considerate. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità) e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Ingegnere Carmelo Junior, liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 603 comma 3-bis c.p.p.
La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è prevista quando l'appellante opera una differente valutazione del significato della prova dichiarativa; non è necessaria quando l'appello valorizza elementi che il primo giudice aveva omesso e che non costituiscono una mera diversa lettura delle stesse dichiarazioni
Sezioni Unite n. 18620 del 19/01/2017 (Patalano, Rv. 269785)
Giurisprudenza di riferimento che chiarisce il confine tra una diversa valutazione della prova dichiarativa (che può imporre la rinnovazione) e il caso in cui la valutazione del giudice di appello si fondi su elementi non considerati dal primo giudice
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina le conseguenze per i ricorsi inammissibili: prevede la condanna della parte che propone il ricorso al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il versamento di somme in favore della Cassa delle ammende (nel caso concreto fissata in euro 3.000,00)
artt. 616 e 646 c.p.
Norme penali indicate nel capo di imputazione (reati contestati): la decisione della Corte d'appello ha avuto effetti civili, ritenendo la responsabilità della imputata agli effetti del risarcimento in favore della parte civile
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria (art. 603 c.p.p.) non è automatica ogniqualvolta l'appello critichi la valutazione delle dichiarazioni: è richiesta solo quando si dia una effettiva diversa valutazione del significato delle stesse prove dichiarative.
- Se il giudice d'appello fonda la propria decisione su elementi o testimonianze che il primo giudice aveva effettivamente trascurato, non è obbligatoria la rinnovazione dell'istruttoria.
- I ricorsi infondati o manifestamente inammissibili possono comportare sanzioni pecuniarie e l'addebito delle spese processuali, compreso il pagamento alla Cassa delle ammende se riscontrata colpa nella proposizione del ricorso.
- In ambito penal-civile, la riforma dell'assoluzione agli effetti civili può derivare da una diversa valutazione di elementi di prova concernenti l'an della responsabilità e l'idoneità dei fatti a determinare un obbligo risarcitorio.
- Chi propone ricorso in Cassazione dovrebbe specificare chiaramente i profili che giustificano la necessità della rinnovazione probatoria (se richiesta), altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile e di comportare condanne alle spese
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