Ordinanza n. 668/2026 - Lecce, Sezione 2
per la liquidazione - del compenso del verificatore come da istanza inserita nella relazione di verificazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di ricostruzione della carriera del 2023, contestato per asserita mancata ottemperanza a una sentenza della Corte d’appello
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Nel giudizio principale il ricorrente ha contestato il nuovo decreto di ricostruzione della carriera emanato dal Ministero, sostenendo che l’Amministrazione non avesse correttamente dato esecuzione al dictum contenuto in una precedente sentenza della Corte d’appello di Lecce, Sezione Lavoro. Il TAR aveva disposto una verificazione per accertare la conformità del decreto alla pronuncia giudiziale, successivamente sostituendo il verificatore per giustificati motivi. Definito il giudizio principale con sentenza di rigetto e compensazione delle spese, il verificatore ha chiesto la liquidazione del compenso, rimettendone la determinazione al Collegio.
La decisione
Il TAR ha liquidato al verificatore, per compenso e rimborso delle spese, l’importo complessivo di euro 2.000,00 al lordo delle ritenute di legge. La quantificazione è stata ritenuta congrua in considerazione della qualità e quantità delle prestazioni svolte, della tipologia dell’attività espletata e del tempo verosimilmente impiegato, come risultante dalla relazione di verificazione. Il compenso è stato posto a carico del ricorrente, in ragione della sua soccombenza nel giudizio principale, definito con rigetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 20 c.p.a.
Richiamato quale base per la sostituzione del verificatore precedentemente nominato.
Massime di principio
- Il compenso del verificatore può essere liquidato dal giudice amministrativo sulla base della qualità e quantità delle prestazioni, della tipologia dell’attività svolta e del tempo verosimilmente impiegato, anche quando il verificatore abbia rimesso la quantificazione al Collegio.
- Quando il giudizio principale si conclude con la soccombenza del ricorrente, il compenso e il rimborso delle spese del verificatore possono essere posti a suo carico.
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