Ordinanza n. 25/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 718/2025, resa tra le parti, pubblicata il 17 dicembre 2025, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 2363/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sezione I, che aveva sospeso il decreto dirigenziale regionale di annullamento dei provvedimenti comunali diretti ad autorizzare la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico locale su alcune linee
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e operatori controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto appello cautelare, ai sensi dell’art. 62 c.p.a., contro l’ordinanza con cui il TAR Sicilia aveva accolto la domanda cautelare del Comune di Messina e sospeso il decreto dirigenziale regionale n. 3402 del 14 ottobre 2025. Tale decreto, adottato in accoglimento del ricorso gerarchico improprio presentato dalla società appellante, aveva annullato i provvedimenti dei Comuni di Messina e Villafranca Tirrena finalizzati ad autorizzare l’Azienda Trasporti Messina s.p.a. a prolungare il servizio di trasporto pubblico locale relativo alle linee 25, 26, 32, 33 e 33-bis. L’appellante ha prospettato un danno patrimoniale derivante dallo sviamento della clientela e ha sostenuto la necessità della riforma della misura cautelare di primo grado. Risulta inoltre che la società aveva già impugnato autonomamente i medesimi provvedimenti comunali davanti al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, nel giudizio n.r.g. 999/2025, nel quale aveva rinunciato all’istanza cautelare.
La decisione
Il CGARS ha respinto l’appello cautelare per carenza del periculum in mora. Il danno patrimoniale prospettato, consistente nello sviamento della clientela, non è stato adeguatamente provato come idoneo a determinare l’immediato e definitivo fallimento della società consorziata. Il Collegio ha valorizzato anche la ravvicinata fissazione dell’udienza pubblica nel giudizio cautelare di primo grado, la circostanza che il parallelo ricorso davanti al TAR di Catania era già stato trattenuto in decisione e, soprattutto, la rinuncia già espressa dalla stessa società all’istanza cautelare in tale giudizio, ritenuta dimostrativa dell’insussistenza del pericolo attuale e irreparabile. L’appello incidentale adesivo dell’Assessorato regionale è stato rinunciato. Le spese del giudizio d’appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR; nel caso concreto il giudice d’appello ha esaminato il requisito del periculum in mora e ha respinto l’impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio d’appello cautelare, il periculum in mora richiede la prova concreta di un pregiudizio attuale, grave e irreparabile; il mero danno patrimoniale o lo sviamento della clientela non sono sufficienti se non viene dimostrato che possano provocare un’immediata e definitiva compromissione dell’attività d’impresa.
- La prossimità dell’udienza di merito e la pendenza di un parallelo giudizio avente ad oggetto i medesimi atti possono escludere l’urgenza cautelare, quando riducano il rischio di una lesione non reversibile prima della definizione della controversia.
- La rinuncia precedentemente manifestata dalla stessa parte all’istanza cautelare in un giudizio parallelo costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione del periculum in mora, poiché può contraddire la prospettazione di un pericolo attuale e irreparabile nel successivo appello cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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