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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36595/2023 del 30/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionisti)

La controversia

I committenti avevano incaricato un geometra di predisporre la pratica per una concessione edilizia relativa alla ristrutturazione e all'ampliamento di un immobile. La concessione, inizialmente rilasciata, veniva poi annullata perché negli elaborati non era stato indicato un fabbricato con parete finestrata posto a distanza inferiore a 10 metri dall'immobile. I committenti ottenevano in primo grado la risoluzione del contratto per inadempimento del professionista e la condanna degli eredi di quest'ultimo al risarcimento dei danni. La Corte d'appello revocava però la condanna risarcitoria, ritenendo che i danni patrimoniali lamentati fossero stati causati da una condotta dei committenti tenuta in epoca anteriore al conferimento dell'incarico, sicché la condotta del geometra non aveva inciso causalmente sul pregiudizio. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: con il primo hanno denunciato violazione di norme sull'inadempimento, sul contratto d'opera intellettuale e sui doveri del direttore dei lavori, sostenendo che la Corte d'appello aveva escluso erroneamente il nesso causale e trascurato la diligenza qualificata dovuta dal professionista; con il secondo hanno lamentato omesso esame di fatti decisivi, richiamando documenti e risultanze tecniche che, a loro dire, avrebbero dimostrato che al momento dell'intervento del professionista i lavori erano solo inizialmente avviati e che il danno era imputabile alla sua attività; con il terzo hanno censurato la statuizione sulle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non si confrontassero con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'assenza di nesso causale tra la condotta del professionista e i danni lamentati, poiché questi erano riconducibili a iniziative dei committenti anteriori all'incarico e si sarebbero comunque verificati anche senza l'opera del geometra. I ricorrenti, invece di censurare specificamente tale argomentazione, hanno sollecitato una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità; il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché meramente derivato dall'assunto di fondatezza dei precedenti. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per fondare la responsabilità contrattuale del professionista per inadempimento

  • art. 6, comma 1, L. n. 47/1985

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina urbanistica e agli obblighi connessi all'attività professionale edilizia

  • artt. 1373, 1375, 1175 e 1176, comma 2, c.c.

    richiamati dai ricorrenti a sostegno dei doveri di correttezza, buona fede e diligenza qualificata nell'esecuzione del contratto

  • art. 1453 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla domanda di risoluzione per inadempimento

  • art. 2697, comma 2, c.c.

    richiamato dai ricorrenti sul piano del riparto dell'onere probatorio

  • artt. 2222, 2226, 2229 e 2230 c.c.

    richiamati dai ricorrenti per qualificare il rapporto come contratto d'opera/professionale e definire il contenuto della prestazione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione del ricorso in adunanza camerale

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    la Corte afferma che non è consentito usare il vizio di omesso esame per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo con riferimento alla regolazione delle spese di lite

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti o una rivalutazione del materiale probatorio.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. non consente di censurare la mancata valorizzazione delle risultanze istruttorie o di sollecitare una nuova valutazione del merito; occorre indicare uno specifico fatto storico decisivo effettivamente omesso dal giudice di merito.
  • La responsabilità contrattuale del professionista richiede non solo l'allegazione dell'inadempimento, ma anche la prova del nesso causale tra la condotta professionale e il danno lamentato; se il pregiudizio deriva da condotte anteriori del cliente e si sarebbe comunque prodotto, manca il presupposto risarcitorio.
  • Le censure sulle spese di lite che presuppongono soltanto l'erroneità della decisione di merito seguono la sorte dei motivi principali e sono inammissibili se non contengono una specifica autonoma critica della statuizione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionaleMandato
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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