Cassazione Civile, Ordinanza n. 36595/2023 del 30/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionisti)
La controversia
I committenti avevano incaricato un geometra di predisporre la pratica per una concessione edilizia relativa alla ristrutturazione e all'ampliamento di un immobile. La concessione, inizialmente rilasciata, veniva poi annullata perché negli elaborati non era stato indicato un fabbricato con parete finestrata posto a distanza inferiore a 10 metri dall'immobile. I committenti ottenevano in primo grado la risoluzione del contratto per inadempimento del professionista e la condanna degli eredi di quest'ultimo al risarcimento dei danni. La Corte d'appello revocava però la condanna risarcitoria, ritenendo che i danni patrimoniali lamentati fossero stati causati da una condotta dei committenti tenuta in epoca anteriore al conferimento dell'incarico, sicché la condotta del geometra non aveva inciso causalmente sul pregiudizio. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: con il primo hanno denunciato violazione di norme sull'inadempimento, sul contratto d'opera intellettuale e sui doveri del direttore dei lavori, sostenendo che la Corte d'appello aveva escluso erroneamente il nesso causale e trascurato la diligenza qualificata dovuta dal professionista; con il secondo hanno lamentato omesso esame di fatti decisivi, richiamando documenti e risultanze tecniche che, a loro dire, avrebbero dimostrato che al momento dell'intervento del professionista i lavori erano solo inizialmente avviati e che il danno era imputabile alla sua attività; con il terzo hanno censurato la statuizione sulle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non si confrontassero con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'assenza di nesso causale tra la condotta del professionista e i danni lamentati, poiché questi erano riconducibili a iniziative dei committenti anteriori all'incarico e si sarebbero comunque verificati anche senza l'opera del geometra. I ricorrenti, invece di censurare specificamente tale argomentazione, hanno sollecitato una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità; il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché meramente derivato dall'assunto di fondatezza dei precedenti. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1218 c.c.
richiamato dai ricorrenti per fondare la responsabilità contrattuale del professionista per inadempimento
art. 6, comma 1, L. n. 47/1985
richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina urbanistica e agli obblighi connessi all'attività professionale edilizia
artt. 1373, 1375, 1175 e 1176, comma 2, c.c.
richiamati dai ricorrenti a sostegno dei doveri di correttezza, buona fede e diligenza qualificata nell'esecuzione del contratto
art. 1453 c.c.
richiamato dai ricorrenti in relazione alla domanda di risoluzione per inadempimento
art. 2697, comma 2, c.c.
richiamato dai ricorrenti sul piano del riparto dell'onere probatorio
artt. 2222, 2226, 2229 e 2230 c.c.
richiamati dai ricorrenti per qualificare il rapporto come contratto d'opera/professionale e definire il contenuto della prestazione
art. 380-bis.1 c.p.c.
indica la trattazione del ricorso in adunanza camerale
art. 360, n. 5 c.p.c.
la Corte afferma che non è consentito usare il vizio di omesso esame per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie
art. 91 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo con riferimento alla regolazione delle spese di lite
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti o una rivalutazione del materiale probatorio.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. non consente di censurare la mancata valorizzazione delle risultanze istruttorie o di sollecitare una nuova valutazione del merito; occorre indicare uno specifico fatto storico decisivo effettivamente omesso dal giudice di merito.
- La responsabilità contrattuale del professionista richiede non solo l'allegazione dell'inadempimento, ma anche la prova del nesso causale tra la condotta professionale e il danno lamentato; se il pregiudizio deriva da condotte anteriori del cliente e si sarebbe comunque prodotto, manca il presupposto risarcitorio.
- Le censure sulle spese di lite che presuppongono soltanto l'erroneità della decisione di merito seguono la sorte dei motivi principali e sono inammissibili se non contengono una specifica autonoma critica della statuizione impugnata.
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