Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33451/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La lite nasce da rapporti contrattuali intercorsi tra una società poi posta in liquidazione e una società fornitrice di carni. La prima aveva ricevuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di corrispettivi dovuti per forniture di carni; aveva proposto opposizione e, parallelamente, aveva azionato in altro giudizio un proprio credito per provvigioni asseritamente maturate per attività di segnalazione di clienti e per l'apporto nella conclusione di un appalto relativo a forniture per ASL. In appello, i giudici di merito hanno escluso sia il credito di euro 15.000 per segnalazioni già avvenute prima della scrittura del 10/9/2005, sia il credito di euro 50.000 legato all'appalto "Area Vasta", ritenendo non provata alcuna attività lecita di attivazione, consulenza o assistenza causalmente riconducibile all'aggiudicazione dell'appalto e interpretando la clausola contrattuale nel senso che la provvigione non maturasse automaticamente per il solo ottenimento dell'appalto. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto quattro motivi: violazione degli artt. 2697 e 1988 c.c. per avere la corte d'appello invertito l'onere della prova e non valorizzato la scrittura del 10/9/2005 come promessa di pagamento/ricognizione del debito; violazione degli artt. 1362 e 1371 c.c. per l'interpretazione della decorrenza dell'accordo dal 10/9/2005 e non dal 18/7/2005; violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per avere la corte d'appello considerato una questione asseritamente non dedotta e non contestata; violazione dell'art. 2722 c.c. per avere fatto ricorso a deposizioni testimoniali su patti contrari o aggiunti rispetto alla scrittura.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, osservando che i giudici di merito avevano svolto un'interpretazione plausibile e non censurabile della scrittura del 10/9/2005, valorizzando il dato letterale delle clausole e la mancata prova, da parte della ricorrente, sia della segnalazione effettuata dopo e in esecuzione dell'accordo, sia di una concreta attivazione lecita in relazione all'appalto "Area Vasta". La Corte ha precisato che l'apprezzamento delle prove e la qualificazione delle dichiarazioni come promessa di pagamento spettano al giudice di merito e non sono riesaminabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale oggi tipizzato. Ha inoltre affermato che la censura sulla promessa di pagamento era comunque nuova e non trattata nei gradi di merito, e che il rigetto della domanda discendeva correttamente dall'assenza di prova degli elementi costitutivi del credito azionato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    la parte che agisce per il pagamento deve provare i fatti costitutivi del credito; la corte ha ritenuto che tale prova non fosse stata fornita per i crediti provvigionali azionati

  • art. 1988 c.c.

    la qualificazione della scrittura come promessa di pagamento richiede un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; la censura è stata ritenuta non decisiva e in parte nuova

  • art. 1362 c.c.

    ai fini dell'interpretazione del contratto il primo criterio è quello letterale del testo

  • art. 1371 c.c.

    il criterio dell'equo contemperamento è solo integrativo e rileva se il testo resti ambiguo o insufficiente

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ha escluso il vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia, ritenendo che l'accertamento della decorrenza contrattuale rientrasse nella fattispecie costitutiva del credito

  • art. 115 c.p.c.

    la mancata contestazione non ha impedito al giudice di merito di valutare liberamente le prove secondo prudente apprezzamento

  • art. 2722 c.c.

    la censura non è stata accolta perché la decisione non è stata fondata su patti contrari non consentiti, ma sull'interpretazione del testo e sulla mancanza di prova delle attività dedotte

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    i motivi erano formalmente proposti per violazione di legge, ma in realtà tendevano a sollecitare una nuova valutazione di merito

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    l'unico sindacato possibile sui fatti sarebbe stato il vizio di omesso esame di fatti decisivi, non dedotto in modo conforme

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione delle prove e dell'attendibilità dei testimoni rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nell'interpretazione del contratto il criterio letterale è il primo e principale parametro; i canoni ulteriori operano solo se il testo risulti ambiguo o insufficiente.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova lettura del contratto o delle prove sotto la veste della violazione di legge quando la censura mira in realtà a contestare l'accertamento di fatto del giudice di merito.
  • La parte che agisce per il pagamento di una somma pattuita deve provare l'esistenza del credito e i fatti costitutivi della pretesa; se il giudice accerta che l'attività dedotta come fonte del compenso non è stata provata, la domanda va rigettata.
  • La qualificazione di una scrittura come promessa di pagamento o ricognizione di debito è questione che richiede accertamento del contenuto sostanziale dell'atto e, se non trattata nei gradi di merito con specifica deduzione, non può essere introdotta utilmente per la prima volta in cassazione.
  • La mancata contestazione di un fatto non impedisce al giudice di merito di valutarne comunque la rilevanza alla luce dell'intero compendio probatorio, nei limiti del libero apprezzamento delle prove.
  • Una clausola che subordini il compenso a una condotta specifica non consente di pretendere il corrispettivo per il solo verificarsi dell'evento finale se manca la prova della prestazione causalmente collegata e lecita che giustifica l'attribuzione patrimoniale.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProveInadempimento
RamiContrattiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.