Ordinanza n. 409/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della nota prot. n. -OMISSIS- del 19.9.2024 avente ad oggetto “-OMISSIS- - Segnalazione -OMISSIS-” a firma del RUP - Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti s.p.a.; modello “C” “Comunicazione delle notizie rilevanti ai sensi dell’articolo 222, comma 10 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante codice dei contratti pubblici” allegato alla predetta nota del 19.9.2024; determinazione ARIA n. -OMISSIS- del 30.7.2024 recante “ARIA_2021_078 - Procedura aperta multilotto, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di pulizia e disinfezione di ambienti sanitari in favore degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della legge regionale n.30/2006 e s.m.i.” - Lotto 1 - Ottemperanza a sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. -OMISSIS- Reg.Prov.Coll. n. -OMISSIS- Reg.Ric. A.P. del 24 aprile 2024” anch’essa allegata alla predetta nota del 19.9.2024; nota RUP - Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti s.p.a. prot. n. -OMISSIS- del 30.7.2024; tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-. il 11\2\2025: della nota prot. n. -OMISSIS- del 13.12.2024 avente ad oggetto “-OMISSIS- Escussione garanzia fideiussoria n. -OMISSIS- rilasciata il 28/02/2023”; tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di segnalazione all’ANAC, atti relativi all’ottemperanza a una sentenza dell’Adunanza plenaria e successiva escussione della garanzia fideiussoria
Esito
La controversia
L’impresa ha impugnato, con il ricorso introduttivo, una nota del RUP dell’ARIA recante una segnalazione e il modello di comunicazione delle notizie rilevanti ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d.lgs. 36/2023, nonché la determinazione e la nota del 30 luglio 2024 adottate nell’ambito dell’ottemperanza a una sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato relativa a una procedura aperta multilotto per l’affidamento di servizi di pulizia e disinfezione in ambienti sanitari. Con motivi aggiunti l’impresa ha inoltre impugnato la nota del 13 dicembre 2024 concernente l’escussione di una garanzia fideiussoria. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli vizi di legittimità dedotti, né prende posizione sulla fondatezza delle censure; rileva invece la necessità di aggiornare la situazione sostanziale e processuale, verificando la permanenza dell’interesse alla decisione e l’eventuale sopravvenienza di fatti o atti rilevanti.
La decisione
Il TAR non definisce il giudizio e dispone incombenti istruttori. La parte ricorrente deve precisare motivatamente, entro il 6 maggio 2026, se permanga l’interesse alla decisione di merito, aggiornare la situazione relativa alla controversia, riferire su eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicare se ritenga necessarie ulteriori attività istruttorie. ANAC e ARIA devono fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, indicando in particolare eventuali sopravvenienze rilevanti per la permanenza dell’interesse o per l’esito del giudizio. Il giudice avverte che il mancato adempimento della richiesta relativa alla permanenza dell’interesse potrà comportare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, desunta dal comportamento processuale della parte. È inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base per la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 65 c.p.a.
Richiamato insieme alle norme sull’istruttoria e sui poteri del giudice.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la possibilità di dichiarare l’improcedibilità in caso di sopravvenuta carenza di interesse e mancato adempimento alla richiesta del giudice.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell’ordinanza.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Indicato quale fondamento della possibilità di valorizzare il comportamento processuale della parte ai fini della verifica dell’interesse alla decisione.
art. 222, comma 10, d.lgs. 36/2023
Norma richiamata nel modello relativo alla comunicazione all’ANAC di notizie rilevanti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo non dispone di elementi aggiornati per verificare la permanenza dell’interesse alla decisione, può disporre istruttoria chiedendo alle parti di riferire sui fatti e sugli atti sopravvenuti e sulla necessità di ulteriori acquisizioni istruttorie.
- La parte ricorrente compulsata dal giudice a dichiarare espressamente la permanenza dell’interesse alla decisione deve adempiere nel termine assegnato; l’inerzia può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre all’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La stazione appaltante e l’autorità amministrativa coinvolta devono fornire chiarimenti documentati e aggiornati quando tali informazioni siano necessarie per stabilire se il giudizio conservi utilità concreta e attuale o se siano intervenute sopravvenienze incidenti sull’esito della controversia.
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