Sentenza n. 1473/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva, nella parte in cui ha escluso il progetto comunale dalla procedura per la concessione di contributi destinati agli eventi culturali 2024, nonché gli atti presupposti e i verbali della commissione
Esito
Favorevole al ricorrente (ente concorrente)
La controversia
Il Comune ha impugnato l’esclusione del progetto denominato “Estate Luzzese”, disposta perché il software di comparazione testuale “Compilatio” lo aveva ritenuto identico, oltre la soglia del 50%, ad altri progetti. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 4.5, comma 3, lettera c), dell’avviso pubblico e del principio di tassatività della clausola escludente; contraddittorietà e deficit di motivazione; travisamento dei fatti e dei presupposti; manifesta irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa; ingiustizia grave e manifesta; disparità di trattamento e sviamento di potere, anche in relazione alla circostanza che la percentuale di similitudine risultante dal certificato del software sarebbe stata inferiore al 50% e alla diversa ammissione di un altro partecipante con analoga percentuale; violazione dei principi di buon andamento e imparzialità. Il Comune ha inoltre contestato l’idoneità del software a valutare l’originalità di progetti culturali e l’assenza di una verifica umana dell’output algoritmico da parte della commissione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, ritenendo fondata la censura relativa al vizio istruttorio e al non corretto uso del software di comparazione, con assorbimento degli ulteriori motivi. Il Collegio ha riconosciuto che l’impiego di algoritmi nei procedimenti amministrativi è in linea generale ammissibile, ma subordinato, tra l’altro, alla piena conoscibilità del modulo, all’imputabilità della decisione all’organo competente, al carattere non discriminatorio dell’algoritmo e alla sindacabilità giurisdizionale. In particolare, il principio di non esclusività della decisione algoritmica impone che l’esito prodotto dal software sia sottoposto a revisione umana, mediante un contributo capace di controllarlo, validarlo o smentirlo. Nel caso concreto, la comparazione era stata affidata esclusivamente a “Compilatio”, senza alcun intervento della commissione sulla verifica dell’output. Inoltre, il software rilevava soltanto somiglianze di parole e frasi ed era stato progettato per contesti accademici o educativi, senza valutare il contesto, la natura tecnica e l’idea originale di un progetto culturale. La possibile identità testuale, dovuta anche all’impiego della medesima metodologia da parte dello stesso tecnico, non dimostrava quindi l’identità dell’idea progettuale. Il TAR ha annullato la graduatoria definitiva nella parte in cui escludeva il progetto del Comune, rimettendo all’amministrazione le successive determinazioni, senza disporre direttamente l’ammissione o la concessione del contributo. La Regione è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 4.5, comma 3, lett. c), Avviso pubblico Eventi di promozione culturale 2024
Verifica che le proposte progettuali siano originali, sia nella descrizione che nel formulario. Al fine di evitare la riproposizione di formulari identici in diverse proposte, sarà utilizzato un software di comparazione. Le proposte identiche nella misura del 50% saranno escluse dalla valutazione
La clausola consente l’uso di un software di comparazione per individuare proposte identiche almeno nella misura prevista, ma non esonera l’amministrazione dall’accertare effettivamente l’identità progettuale né dalla verifica umana dell’esito algoritmico.
Massime di principio
- L’impiego di algoritmi nei procedimenti amministrativi è ammissibile solo se il modulo utilizzato è conoscibile, la decisione resta imputabile all’organo titolare del potere, l’algoritmo opera in modo non discriminatorio e il risultato è sindacabile dal giudice amministrativo.
- Il principio di non esclusività della decisione algoritmica impone che l’esito prodotto da un software sia sottoposto a un effettivo controllo umano, idoneo a verificarlo, validarlo o smentirlo; l’amministrazione non può fondare un provvedimento esclusivamente sul risultato automatico.
- Quando un algoritmo rileva soltanto somiglianze testuali e non è in grado di comprendere il contesto, la natura tecnica o l’idea originale dell’elaborato, la soglia percentuale di similitudine non dimostra da sola l’identità sostanziale dei progetti.
- Nelle procedure comparative per contributi pubblici, l’uso di formule o metodologie standardizzate, anche se determina un’elevata similitudine testuale, non equivale necessariamente alla mancanza di originalità dell’idea progettuale; occorre una valutazione umana calata nella specificità degli elaborati.
- L’annullamento dell’esclusione fondata su una valutazione algoritmica illegittima comporta la riedizione della valutazione da parte dell’amministrazione, ma non determina automaticamente l’ammissione del progetto né il diritto alla concessione del contributo.
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