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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49750/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per Giada Quattrocchi. La ricorrente censurava: 1) violazione dell'art. 416-bis c.p. e vizio di motivazione per presunta assenza di gravi indizi circa la sua partecipazione ad associazione di stampo mafioso, sostenendo che le sue condotte si risolvevano in mera tutela del compagno e non in un apporto stabile, continuativo e con affectio societatis; 2) violazione dell'art. 629 c.p. e vizio di motivazione con riguardo al concorso nell'estorsione ai danni dell'imprenditore Licciardi, sostenendo di non aver avuto alcun ruolo causale o partecipativo nell'interlocuzione intimidatoria e di non aver presenziato né rafforzato l'azione del compagno. La difesa richiamava orientamenti giurisprudenziali sul requisito del contributo consapevole e sulla distinzione tra favoreggiamento personale, mera contiguità e partecipazione associativa o concorso esterno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, nella fase cautelare, rilevano soltanto i gravi indizi di colpevolezza e non la prova piena; ha inoltre precisato che il rimedio per cassazione è ammesso solo se si denunciano violazioni di norme o la manifesta illogicità della motivazione, non per semplici riconsiderazioni di merito. Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione dettagliata e coerente, dalla quale emergeva la piena conoscenza da parte della Quattrocchi delle dinamiche associative, il suo ruolo di tramite e agevolatrice delle comunicazioni tra il compagno e altri sodali e il suo coinvolgimento nell'episodio estorsivo. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte rileva che per la partecipazione ad associazione mafiosa è richiesto uno stabile inserimento e un apporto concreto e continuativo all'organizzazione; tuttavia, nella sede cautelare la sussistenza dei gravi indizi può essere fondata su elementi idonei a dimostrare una qualificata probabilità di responsabilità.

  • art. 629 cod. pen.

    Riferimento al reato di estorsione contestato: la Corte non rientra nel merito dei fatti ma conferma che il Tribunale ha dato conto degli elementi indiziari relativi al concorso morale e materiale nella condotta intimidatoria.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Distinzione tra criteri probatori per il giudizio di merito e il giudizio cautelare: la Corte sottolinea che, ai fini cautelari, non si applica il comma 2 dell'art. 192 (che richiede particolare qualificazione degli indizi) ma solo i criteri di gravità indiziaria.

  • art. 273 comma 1-bis cod. proc. pen.

    Richiamato per precisare che nella fase cautelare è sufficiente la sussistenza di gravi indizi e che gli indizi non devono essere valutati con i criteri del giudizio di merito previsti dall'art. 192, comma 2.

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Norma richiamata implicitamente sul perimetro dei motivi ammessi in cassazione; la Corte afferma che l'impugnazione deve denunciare violazioni di legge o la manifesta illogicità della motivazione per essere ammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Usata per motivare la condanna per spese e per l'ammenda; la Corte ha ritenuto di applicare una somma equa di euro 3000 per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Riferimento formale agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare la valutazione si fonda sulla sussistenza di "gravi indizi" e non sulla prova piena: gli indizi possono essere valutati in modo meno rigoroso rispetto al giudizio di merito.
  • Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari è ammissibile solo se denuncia violazioni di legge o la manifesta illogicità della motivazione; non è uno strumento per riequilibrare valutazioni di merito o per chiedere una diversa lettura degli stessi elementi probatori.
  • Per la configurazione del reato associativo (art. 416-bis) è necessario dimostrare, anche in sede cautelare, elementi che rendano plausibile uno stabile inserimento e un contributo significativo all'organizzazione (affectio societatis); tuttavia, elementi di agevolazione delle comunicazioni e di conoscenza delle dinamiche interne possono costituire gravi indizi se adeguatamente motivati.
  • La distinzione tra favoreggiamento personale, mera contiguità e partecipazione associativa dipende dalla continuità, rilevanza e consapevolezza del contributo fornito: atti isolati o prestazioni limitate nel tempo sono meno idonei a costituire partecipazione associativa, salvo che non emergano altri indizi di adesione organizzativa.
  • Quanto al concorso nell'estorsione, è necessario valutare il contributo causale e la consapevolezza dell'agente: in sede cautelare è sufficiente che emergano gravi indizi di una sua partecipazione morale o materiale, purché la motivazione del giudice del riesame espliciti in modo coerente tali elementi.
  • In casi simili, chi impugna una misura cautelare in Cassazione dovrebbe concentrarsi su profili di illegittimità giuridica o su palese illogicità della motivazione, evitando censure meramente riformulative della valutazione probatoria svolta dal giudice di merito.

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