Sentenza n. 2738/2026 - Milano, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 94/2025, depositata e resa pubblica il 21 gennaio 2025, Sez. Lavoro, r.g. 1470/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 11 marzo 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria competente in data 10 luglio 2025 – carta docente ;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 94/2025, relativa al riconoscimento della carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 94/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva accertato il loro diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici indicati, per l'importo di 500 euro per ciascun anno, condannando l'amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro equipollente. Il titolo era stato notificato al Ministero l'11 marzo 2025, ma non era seguito alcun adempimento. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Le ricorrenti hanno quindi chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, verificando la definitività del titolo giudiziale, la sua rituale notificazione al Ministero, la notifica del ricorso di ottemperanza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo alle ricorrenti il beneficio della carta elettronica del docente. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di insufficienza dei fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Prevedono il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle decisioni giurisdizionali non eseguite dall'amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, consente il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all'istituto del pagamento in conto sospeso per eseguire il giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando una decisione giurisdizionale passata in giudicato, ritualmente notificata all'amministrazione, non sia stata eseguita e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine perentorio per l'esecuzione del giudicato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, può adottare tutti gli atti e le operazioni necessari all'esecuzione del giudicato, anche ricorrendo, in caso di insufficienza delle disponibilità ordinarie, al pagamento in conto sospeso previsto dalla disciplina applicabile.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'attività commissariale.
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