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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM A527 n. 31879 del 10/03/2026

COMUNE DI GENOVA/DISTRIBUZIONE GAS NATURALE

AGCMA527

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento riguarda il procedimento A527 relativo alla distribuzione del gas naturale nell’Ambito Territoriale Minimo Genova 1, avviato nei confronti di Ireti S.p.A., Italgas Reti S.p.A. e 2i Rete Gas S.p.A. per possibili violazioni dell’art. 102 TFUE nella gestione del servizio e, in particolare, nella fornitura di informazioni necessarie alla predisposizione del bando di gara. Dopo la decisione del 2020 che aveva reso obbligatori gli impegni presentati dalle imprese, l’Autorità accoglie nel 2026 l’istanza di Italgas Reti volta a semplificare la rendicontazione, prevedendo un solo riepilogo annuale delle richieste informative ricevute dalle stazioni appaltanti e delle risposte fornite.

Comune di Genova/distribuzione gas naturale: modifica degli impegni resi vincolanti per Ireti, Italgas Reti e 2i Rete Gas sulla rendicontazione annuale delle informazioni fornite alle stazioni appaltanti; istanza accolta.

Comune di Genova/distribuzione gas naturale: modifica delle modalità di rendicontazione degli impegni

Il provvedimento riguarda il procedimento A527 relativo alla gestione della distribuzione del gas naturale nell’Ambito Territoriale Minimo Genova 1. L’Autorità interviene non per un nuovo accertamento dell’infrazione, ma per modificare le modalità con cui Ireti S.p.A., Italgas Reti S.p.A. e 2i Rete Gas S.p.A. devono rendere conto dell’attuazione degli impegni già resi obbligatori nel 2020.

Origine dell’istruttoria e contestazione iniziale

L’istruttoria era stata avviata con delibera n. 27585 del 12 marzo 2019 ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/1990 nei confronti di:

  • Ireti S.p.A.
  • Italgas Reti S.p.A.
  • 2i Rete Gas S.p.A.

La verifica riguardava possibili violazioni dell’art. 102 TFUE nel mercato della gestione del servizio di distribuzione del gas e, in particolare, la condotta dei gestori incumbent nella fornitura delle informazioni necessarie alla predisposizione del bando di gara per il nuovo affidamento del servizio nel Comune di Genova.

Impegni e precedente decisionale

Con delibera n. 28082 del 14 gennaio 2020 l’Autorità aveva reso obbligatori gli impegni presentati dalle imprese ai sensi dell’art. 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990. Il testo del provvedimento del 2026 chiarisce che tali impegni restano immutati per tutti gli altri profili e che la modifica incide soltanto sulla modalità di rendicontazione verso l’Autorità.

Istanza di modifica presentata da Italgas Reti

Il 30 gennaio 2026 Italgas Reti S.p.A. ha presentato un’istanza di modifica parziale delle modalità di rendicontazione, chiedendo in sostanza di interrompere la trasmissione all’Autorità delle singole evidenze previste dal punto b) della delibera finale del 2020. L’istanza è stata giustificata dal fatto che la società, quale gestore con operatività nazionale e incorporante di 2i Rete Gas S.p.A., riceve numerose richieste nel corso di ciascun anno, ciascuna delle quali viene già trasmessa all’Autorità con il relativo riscontro.

Valutazione dell’Autorità nel mutato contesto normativo

L’Autorità richiama il comma 7-bis dell’art. 14 del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, introdotto dalla legge 5 agosto 2022, n. 118, che ha rafforzato i poteri delle stazioni appaltanti nella richiesta delle informazioni necessarie ai fini della predisposizione del bando di gara. La norma prevede espressamente poteri sanzionatori qualora il gestore uscente ometta informazioni, ne fornisca in modo inesatto o fuorviante, oppure non rispetti il termine stabilito.

Alla luce di tale evoluzione, l’Autorità ritiene che il controllo sull’attuazione degli impegni possa essere esercitato in modo efficace e con minore aggravio amministrativo mediante una semplice relazione annuale riepilogativa delle richieste ricevute e delle risposte fornite.

Decisione finale e contenuto della modifica

L’Autorità accoglie l’istanza di Italgas Reti S.p.A. e modifica la lettera b) del dispositivo della delibera n. 28082 del 14 gennaio 2020. La nuova formulazione stabilisce che:

  • Ireti S.p.A., Italgas Reti S.p.A. e 2i Rete Gas S.p.A. devono dare conto all’Autorità dell’attuazione degli impegni;
  • la rendicontazione deve avvenire, al termine di ciascun anno, mediante un riepilogo delle richieste informative avanzate dalle stazioni appaltanti e delle relative risposte.

Restano invariati tutti gli altri profili degli impegni già resi vincolanti.

Profili procedurali finali

Il provvedimento dispone la notificazione ai soggetti interessati e la pubblicazione nel Bollettino dell’Autorità. È inoltre indicata la possibilità di impugnazione davanti al TAR Lazio nei termini di legge, ovvero di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Punti principali

Origine del procedimento e contestazione iniziale

L’istruttoria era stata avviata nel 2019 ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/1990 nei confronti di Ireti S.p.A., Italgas Reti S.p.A. e 2i Rete Gas S.p.A. per accertare eventuali violazioni dell’art. 102 TFUE nel mercato della gestione del servizio di distribuzione del gas, con focus sulla fornitura da parte dei gestori incumbent delle informazioni necessarie per la gara di affidamento del servizio nel Comune di Genova.

Impegni resi obbligatori nel 2020

Con la delibera n. 28082 del 14 gennaio 2020 l’Autorità aveva reso obbligatori gli impegni presentati dalle società ai sensi dell’art. 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990. Il provvedimento del 2026 non modifica il contenuto sostanziale degli impegni, ma solo le modalità di rendicontazione all’Autorità.

Istanza di modifica e motivazioni

Italgas Reti S.p.A. ha chiesto il 30 gennaio 2026 di modificare parzialmente le modalità di rendicontazione, chiedendo di interrompere l’invio delle singole evidenze previste dal punto b) del dispositivo della delibera del 2020. L’istanza è stata motivata dal fatto che la società, quale gestore con operatività nazionale che ha incorporato 2i Rete Gas S.p.A., riceve numerose richieste annuali, ciascuna già trasmessa all’Autorità con il relativo riscontro.

Valutazione dell’Autorità nel nuovo contesto normativo

L’Autorità considera rilevante il comma 7-bis dell’art. 14 del d.lgs. n. 164/2000, introdotto dalla legge n. 118/2022, che ha rafforzato i poteri delle stazioni appaltanti nel richiedere le informazioni necessarie alla predisposizione del bando di gara e ha previsto poteri sanzionatori in caso di omissione, inesattezza, fuorvianza o ritardo del gestore uscente. In tale contesto, il controllo sull’attuazione degli impegni può essere svolto efficacemente con un minor aggravio amministrativo mediante una sola relazione annuale riepilogativa.

Esito e contenuto della modifica

L’istanza di Italgas Reti S.p.A. viene accolta. La lettera b) del dispositivo della delibera n. 28082 del 14 gennaio 2020 è riformulata prevedendo che Ireti S.p.A., Italgas Reti S.p.A. e 2i Rete Gas S.p.A. diano conto annualmente all’Autorità dell’attuazione degli impegni trasmettendo un riepilogo delle richieste informative avanzate dalle stazioni appaltanti e delle relative risposte. Gli impegni restano invariati sotto ogni altro profilo.

Come è indicizzato

Materieabuso di posizione dominanteart. 102 tfueimpegnimercato della distribuzione del gas naturalegara pubblicainformazioni alle stazioni appaltanti

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