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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM A540 n. 31880 del 10/03/2026

CONDOTTE ABUSIVE ITALGAS/ATEM VENEZIA 1

AGCMA540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento riguarda il procedimento A540 avviato nei confronti di Italgas Reti S.p.A. per possibili violazioni dell’art. 102 TFUE nel mercato della gestione del servizio di distribuzione del gas, in particolare per la fornitura all’incumbent di informazioni necessarie alla predisposizione del bando di gara per l’affidamento del servizio nell’ATEM Venezia 1. L’Autorità aveva già reso obbligatori gli impegni proposti dalla società nel 2021 e li aveva poi parzialmente revocati nel 2023. Con il provvedimento del 10 marzo 2026, AGCM accoglie in parte la nuova istanza di revoca parziale, limitatamente alla tempistica di invio della nota metodologica, e modifica gli impegni riducendo da semestrale ad annuale la frequenza della relazione prevista dalla lettera c) del dispositivo.

Italgas Reti/ATEM Venezia 1: modifica parziale di impegni in un procedimento per presunto abuso di posizione dominante nella fornitura di informazioni per gara gas, con accoglimento parziale dell’istanza

Italgas Reti / ATEM Venezia 1: modifica parziale degli impegni in procedimento ex art. 102 TFUE

Il provvedimento non conclude con un accertamento di infrazione o con una sanzione, ma interviene sulla disciplina di impegni già resi vincolanti in un’istruttoria AGCM concernente presunte condotte abusive di Italgas Reti S.p.A. nel contesto della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas nell’ATEM Venezia 1. L’Autorità valuta una nuova istanza di revoca parziale alla luce di una sopravvenuta regolazione ARERA e modifica in parte il contenuto degli obblighi vigenti.

Parti e origine del procedimento

L’istruttoria A540 era stata avviata con delibera n. 28249 del 27 maggio 2020 nei confronti di Italgas Reti S.p.A., ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/1990, per verificare eventuali violazioni dell’art. 102 TFUE. L’oggetto della contestazione riguardava il mercato della gestione del servizio di distribuzione del gas e, in particolare, la condotta dell’incumbent nella fornitura delle informazioni necessarie alla predisposizione del bando di gara per il nuovo affidamento del servizio nell’ATEM Venezia 1.

Impegni resi vincolanti e precedenti modifiche

Nel corso del procedimento, con delibera n. 28585 del 23 febbraio 2021, AGCM aveva reso obbligatori gli impegni presentati da Italgas Reti S.p.A. ai sensi dell’art. 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990. Successivamente, con delibera n. 30622 del 2 maggio 2023, l’Autorità aveva già disposto una revoca parziale degli impegni, a seguito di una precedente istanza della società.

Nuova istanza di revoca parziale del 30 gennaio 2026

Con istanza del 30 gennaio 2026, Italgas Reti S.p.A. ha chiesto un’ulteriore revoca parziale degli impegni, motivandola con l’entrata in vigore della Deliberazione ARERA 142/2025/R/gas. Tale provvedimento regolatorio ha introdotto il cosiddetto "Chiarimento Aggiornamento VIR", fissando i criteri di aggiornamento dei valori di rimborso delle reti di distribuzione del gas (VIR) già notificati alle stazioni appaltanti o agli enti concedenti.

Secondo la società, questa sopravvenienza normativa rendeva non più necessario, per molti ATEM, l’invio della nota metodologica prevista dall’impegno n. 5. L’Autorità ha tuttavia rilevato che l’invio di tale nota resta comunque richiesto da un certo numero di stazioni appaltanti o enti concedenti.

Valutazione dell’Autorità e modifica degli impegni

AGCM ha ritenuto che la Deliberazione ARERA renda superflua la predisposizione e l’invio della nota metodologica da parte di Italgas Reti S.p.A. soltanto per una parte degli ATEM interessati. Per questo motivo ha accolto l’istanza presentata dalla società limitatamente alla tempistica di invio della nota metodologica.

L’Autorità ha inoltre modificato la delibera n. 28585 del 23 febbraio 2021 con esclusivo riferimento alla frequenza dell’invio della relazione di cui alla lettera c) del dispositivo, sostituendo le parole "ogni sei mesi" con "ogni anno".

Esito del procedimento

Il provvedimento non accerta l’infrazione né irroga sanzioni. Si limita ad accogliere parzialmente la richiesta di Italgas Reti S.p.A. e ad aggiornare gli obblighi derivanti dagli impegni, in coerenza con il nuovo quadro regolatorio ARERA. Restano ferme le altre previsioni degli impegni non modificate dal provvedimento.

Punti principali

Origine del procedimento e oggetto dell’istruttoria

L’istruttoria era stata avviata nel 2020 nei confronti di Italgas Reti S.p.A. per verificare un possibile abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 102 TFUE. Il focus era sulla condotta dell’incumbent nella trasmissione delle informazioni necessarie alla predisposizione del bando di gara per il nuovo affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ATEM Venezia 1.

Impegni precedentemente resi vincolanti

Nel 2021 l’Autorità aveva accolto e reso obbligatori gli impegni presentati dalla società ai sensi dell’art. 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990. Nel 2023 AGCM aveva già disposto una revoca parziale di tali impegni, su istanza della stessa Italgas Reti S.p.A.

Nuova istanza di revoca parziale e motivazione

Nel gennaio 2026 Italgas Reti S.p.A. ha chiesto un’ulteriore revoca parziale, richiamando l’entrata in vigore della Deliberazione ARERA 142/2025/R/gas. Tale delibera ha introdotto il cosiddetto "Chiarimento Aggiornamento VIR", fissando i criteri di aggiornamento dei valori di rimborso delle reti di distribuzione del gas già notificati alle stazioni appaltanti o agli enti concedenti, con conseguente venir meno della necessità, per molti ATEM, dell’invio della nota metodologica prevista dall’impegno n. 5.

Decisione dell’Autorità

AGCM ha ritenuto che la disciplina ARERA renda superflua la predisposizione e l’invio della nota metodologica da parte di Italgas Reti S.p.A. per una parte degli ATEM interessati. Ha quindi accolto l’istanza limitatamente alla tempistica di invio della nota metodologica e ha modificato la delibera n. 28585/2021, sostituendo la previsione di invio della relazione ogni sei mesi con l’obbligo di invio ogni anno.

Come è indicizzato

Materieabuso di posizione dominanteart. 102 tfueimpegnimercato della distribuzione del gasgara atemsanzioni antitrust

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