Provvedimento AGCM I808C n. 31885 del 10/03/2026
GARA CONSIP FM4/ACCORDI TRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL FACILITY MANAGEMENT - RIDETERMINAZIONE SANZIONE REKEEP
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento dispone l’avvio di un procedimento nei confronti di Rekeep S.p.A. per rideterminare la sanzione amministrativa pecuniaria originariamente irrogata nel caso I808 relativo alla gara Consip FM4. La decisione fa seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1234/2026, che ha annullato la precedente rideterminazione della sanzione e ha ordinato all’Autorità di procedere nuovamente in contraddittorio con la parte. Il procedimento riguarda quindi esclusivamente la quantificazione della sanzione per l’intesa restrittiva già accertata con il provvedimento finale n. 27646/2019, avente ad oggetto la ripartizione dei lotti della gara nazionale di facility management.
Rekeep S.p.A.: avvio di procedimento per la rideterminazione della sanzione relativa all’intesa nella gara Consip FM4; esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato
Rekeep – gara Consip FM4 e rideterminazione della sanzione
Il provvedimento avvia un procedimento volto a rideterminare la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata a Rekeep S.p.A. nel caso I808, relativo all’intesa tra i principali operatori del facility management nella gara Consip FM4. L’oggetto del nuovo intervento è esclusivamente la quantificazione della sanzione, in esecuzione delle pronunce del giudice amministrativo.
Parti e origine del procedimento
L’Autorità richiama il provvedimento finale n. 27646 del 17 aprile 2019, con il quale aveva accertato che C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi, Consorzio Stabile Energie Locali, Engie Servizi, Exitone, Kuadra, Manital, Rekeep e Romeo Gestioni avevano posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’art. 101 TFUE. La condotta contestata consisteva nella ripartizione dei lotti messi a gara nella procedura pubblica per la fornitura su tutto il territorio nazionale dei servizi di facility management, quarta edizione della gara FM4.
Sanzione originaria e primo contenzioso
Nel provvedimento del 2019, a Rekeep S.p.A. era stata irrogata una sanzione di 91.612.653,90 euro. In seguito, il TAR Lazio, con sentenza n. 8777 del 27 luglio 2020, ha accolto parzialmente il ricorso della società limitatamente alla quantificazione della sanzione, con rinvio all’Autorità per una nuova determinazione dell’importo. In esecuzione di tale sentenza, l’Autorità ha quindi adottato il provvedimento n. 28422 del 20 ottobre 2020, riducendo la sanzione a 79.800.000 euro.
Nuova pronuncia del Consiglio di Stato
La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1234 del 17 febbraio 2026 ha accolto l’appello di Rekeep e ha annullato il provvedimento dell’Autorità del 20 ottobre 2020. Il giudice ha ritenuto errata la precedente operazione di rideterminazione, precisando che l’Autorità avrebbe dovuto applicare un coefficiente di gravità pari al 15% e, solo successivamente, sottrarre l’entry fee dall’importo base così ottenuto. Il Consiglio di Stato ha inoltre ordinato all’Autorità di procedere alla corretta esecuzione della sentenza del TAR in contraddittorio con Rekeep entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione.
Avvio del procedimento e termini
In esecuzione di tali indicazioni, l’Autorità delibera l’avvio di un procedimento per la rideterminazione della sanzione nei confronti di Rekeep S.p.A. Il provvedimento assegna alla parte un termine di trenta giorni dalla notifica per esercitare il diritto di essere sentita; l’istanza di audizione deve pervenire alla Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing almeno sette giorni prima della scadenza del termine. È inoltre nominata responsabile del procedimento la dott.ssa Giulia Cipolla, e viene stabilito che il procedimento debba concludersi entro il 10 luglio 2026.
Ambito della decisione
Il provvedimento non contiene un nuovo accertamento dell’infrazione né una nuova sanzione già quantificata: si limita ad avviare il subprocedimento necessario a ricalcolare la sanzione già irrogata, in conformità alle decisioni del giudice amministrativo e nel rispetto del contraddittorio con la parte interessata.
Punti principali
Origine del procedimento
L’Autorità richiama il proprio provvedimento finale n. 27646 del 17 aprile 2019, con cui aveva accertato, tra le altre, la partecipazione di Rekeep S.p.A. a un’intesa restrittiva della concorrenza vietata dall’art. 101 TFUE, avente ad oggetto la ripartizione dei lotti della gara Consip FM4 per servizi di facility management su tutto il territorio nazionale.
Sanzione originaria e vicende giudiziarie
Nel provvedimento del 2019 a Rekeep era stata irrogata una sanzione pari a 91.612.653,90 euro. Il TAR Lazio, con sentenza n. 8777 del 27 luglio 2020, aveva accolto parzialmente il ricorso limitatamente alla quantificazione della sanzione, portando l’Autorità a rideterminare l’importo in 79.800.000 euro con provvedimento n. 28422 del 20 ottobre 2020.
Intervento del Consiglio di Stato
La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1234 del 17 febbraio 2026 ha accolto l’appello di Rekeep e ha annullato il provvedimento dell’Autorità del 20 ottobre 2020. Il giudice ha indicato che la nuova quantificazione avrebbe dovuto applicare meccanicamente un coefficiente di gravità del 15% e, successivamente, sottrarre l’entry fee dall’importo base così rideterminato.
Contenuto dispositivo
L’Autorità avvia quindi un nuovo procedimento per la rideterminazione della sanzione nei confronti di Rekeep in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato e della precedente sentenza del TAR Lazio. È fissato un termine di 30 giorni dalla notifica per chiedere di essere sentiti, con facoltà di audizione presso la Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing almeno sette giorni prima della scadenza. Il procedimento dovrà concludersi entro il 10 luglio 2026.
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