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Sentenza

Sentenza del 22/01/2018 n. 21 - Comm. Trib. Prov. Asti

Presunzioni di secondo grado. Avviso di accertamento riguardante il recupero IRPEF in capo al socio di una società di capitale soggetta ad accertamento divenuto definitivo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento IRPEF sostenendo che l'attribuzione al socio del reddito accertato in capo alla società costituisse una presunzione di secondo grado, o una presunzione fondata su un'altra presunzione. La società era stata sottoposta a un accertamento, anche di natura induttiva, divenuto definitivo per omessa impugnazione; l'Amministrazione aveva quindi imputato al socio, in proporzione alla quota di partecipazione, il reddito considerato prodotto dalla società.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto che, una volta divenuto definitivo l'accertamento tributario nei confronti della società, il reddito accertato costituisca un dato oggettivo non più contestabile dal socio sotto il profilo della sua esistenza e quantificazione. La successiva imputazione al socio in base alla quota di partecipazione non integra una presunzione di secondo grado, anche quando l'accertamento societario originario era induttivo. L'avviso di accertamento IRPEF nei confronti del socio è pertanto risultato legittimo.

Norme richiamate

  • Articolo 5 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    La norma disciplina l'imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone e, secondo l'impostazione richiamata dalla massima, costituisce il riferimento per l'attribuzione ai soci del reddito in proporzione alla quota di partecipazione, nei casi in cui il relativo regime sia applicabile.

  • Principio delle presunzioni semplici e divieto di presunzioni di secondo grado

    Il divieto riguarda l'uso di una presunzione per dimostrare un ulteriore fatto presunto. Non ricorre, invece, una presunzione di secondo grado quando il primo accertamento sia divenuto definitivo: il reddito della società non è più un fatto da provare presuntivamente, ma un dato oggettivo ormai consolidato.

  • Principio del giudicato o della definitività dell'accertamento tributario

    L'omessa impugnazione rende definitivo l'accertamento nei confronti della società. Tale definitività impedisce di rimettere in discussione, nel giudizio relativo al socio, l'esistenza e l'ammontare del reddito societario accertato.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento del reddito di una società è divenuto definitivo per mancata impugnazione, il socio non può normalmente contestare nuovamente l'esistenza o l'ammontare del reddito societario nel giudizio contro il proprio accertamento.
  • L'attribuzione al socio della quota di reddito risultante dall'accertamento definitivo della società non è, di per sé, una presunzione di secondo grado: il reddito societario costituisce ormai un dato oggettivo e la quota del socio deriva da un calcolo proporzionale.
  • La natura induttiva dell'accertamento originario non impedisce necessariamente l'utilizzo del relativo risultato nei confronti del socio, se l'accertamento è divenuto definitivo.
  • Per evitare la stabilizzazione dell'accertamento, la società deve impugnare tempestivamente l'atto originario; il socio dovrebbe inoltre valutare autonomamente la tutela contro l'eventuale accertamento personale, senza confidare nella possibilità di contestare successivamente il merito dell'accertamento societario.

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