Cassazione Civile, Ordinanza n. 30705/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato dinanzi alla giustizia tributaria due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008. La CTP aveva accolto solo parzialmente i ricorsi, riconoscendo maggiori costi forfettari in deduzione; la CTR Campania aveva poi rigettato l'appello del contribuente. In Cassazione il ricorrente aveva proposto quattro motivi, ma nel testo dell'ordinanza non sono riportati nel dettaglio. Nel corso del giudizio di legittimità, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, affermando la regolarità della definizione.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite tributaria e ha dichiarato estinta la causa per cessazione della materia del contendere. Ha richiamato l'art. 6, commi 10, 12 e 13, del d.l. n. 119/2018, osservando che, in base alla disciplina della definizione agevolata, il processo resta sospeso e, in mancanza di istanza di trattazione, è dichiarato estinto; ha inoltre precisato che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Nel dispositivo ha quindi dichiarato l'estinzione con spese a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
"Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020"
La Corte richiama la norma come disciplina della sospensione del processo nelle controversie definibili mediante definizione agevolata.
art. 6, comma 12, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
"L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. [...]"
La Corte richiama la disposizione nel contesto della procedura di definizione della lite tributaria.
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
"In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. [...] Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate"
La Corte applica la disposizione per dichiarare l'estinzione del giudizio e per regolare le spese, poste a carico della parte che le ha anticipate.
art. 46, comma 3, proc. trib.
Richiamato in conformità all'orientamento secondo cui, in caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria è definita mediante la procedura agevolata prevista dalla legge, il giudizio di legittimità diviene estinto per cessazione della materia del contendere, ove ne ricorrano i presupposti procedurali.
- Nella definizione agevolata delle liti fiscali, il pagamento effettuato dal contribuente comprende anche il regolamento delle spese processuali, che restano a carico della parte che le ha anticipate.
- La declaratoria di estinzione per definizione della lite presuppone la regolarità della domanda di definizione e l'assenza di una tempestiva istanza di trattazione da parte dell'interessato.
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