Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 533/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento 1) della nota del 21 marzo 2022, relativa alla pratica edilizia n. 56/2022, con la quale è stata dichiarata l’inefficacia della c.i.l.a. prot. n. 1685 del 21 febbraio 2022, relativa a lavori di ampliamento di apertura di due cancelli in difformità dal progetto approvato; 2) della nota del 21 marzo 2022, relativa alla pratica edilizia n. 57/2022, con la quale è stata dichiarata l’inefficacia della c.i.l.a. prot. n. 1689 del 21 febbraio 2022, relativa a lavori di ripristino mediante sostituzione di materiale lapideo di muretti reggi-poggio; 3) della nota del 21 marzo 2022, relativa alla pratica edilizia n. 58/2022, con la quale è stata dichiarata l’inefficacia della c.i.l.a. prot. n. 1691 del 21 febbraio 2022, relativa a lavori di ampliamento di posizionamento di serbatoi di raccolta delle acque interrati ed ispezionabili solo per la pulizia; 4) della nota del 21 marzo 2022, relativa alla pratica edilizia n. 59/2022, con la quale è stata dichiarata l’inefficacia della c.i.l.a. prot. n. 1692 del 21 febbraio 2022, relativa a lavori di ripristino, mediante opere edilizie di manutenzione ordinaria, di stradelli pedonali esistenti e di scale esterne con materiali simili a quelli già impiegati; 5) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.

Giustizia amministrativa202200231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Quattro note comunali del 21 marzo 2022 che dichiaravano l’inefficacia di altrettante CILA relative a opere di sistemazione di spazi esterni già oggetto di diniego di condono e di ordine di demolizione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le quattro note comunali deducendo: violazione degli artt. 97 Cost. e 10-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi; violazione degli artt. 3, comma 1, lett. a), 6 e 6-bis d.P.R. 380/2001 ed eccesso di potere, sostenendo che le opere rientrassero nell’edilizia libera e fossero mantenibili in sanatoria per la sussistenza della doppia conformità; mancata considerazione di una precedente sentenza del Consiglio di Stato che avrebbe accertato la preesistenza del fabbricato diruto, dei muri e dei sentieri; violazione dei principi di legalità e buon andamento, nonché difetto assoluto di attribuzione, poiché l’amministrazione non avrebbe il potere di dichiarare l’inefficacia di una CILA, potendo soltanto adottare i provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge. Il Comune ha evidenziato che le opere erano già state oggetto di diniego di condono e di ordine di demolizione e che la sentenza invocata dal ricorrente era stata successivamente revocata dal Consiglio di Stato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure edilizie e procedimentali. Ha rilevato che l’atto con cui il Comune dichiara l’inefficacia, respinge, archivia o qualifica in altro modo una CILA non ha natura provvedimentale, non costituisce un diniego amministrativo impugnabile e non è dotato di esecutorietà o forza inibitoria. Esso ha il valore di una mera comunicazione o avviso sulla non regolarità delle opere segnalate. Di conseguenza, l’azione impugnatoria è ontologicamente inconfigurabile e manca l’interesse a ricorrere. Nel caso concreto, le note comunali si erano limitate a richiamare l’illiceità di opere già esaminate e disciplinate da precedenti dinieghi di condono e ordini di ripristino, che costituivano gli atti effettivamente lesivi. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La questione relativa all’omessa comunicazione dei motivi ostativi è stata dedotta dal ricorrente, ma non è stata esaminata nel merito a causa dell’inammissibilità del ricorso.

  • art. 6-bis d.P.R. 380/2001

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione al regime della CILA, ma il giudice non ha esaminato nel merito la qualificazione edilizia delle opere.

  • art. 73 c.p.a.

    La questione dell’inammissibilità del ricorso per l’assenza di valenza provvedimentale degli atti impugnati è stata sottoposta alle parti in udienza ai sensi della disposizione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nello svolgimento processuale in relazione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • L’atto con cui l’amministrazione dichiara l’inefficacia, respinge, archivia o qualifica in altro modo una CILA non ha, di per sé, natura provvedimentale: costituisce una mera comunicazione sulla ritenuta irregolarità delle opere, priva di esecutorietà e di autonoma forza inibitoria.
  • La dichiarazione amministrativa di inefficacia di una CILA non è autonomamente impugnabile con un’azione di annullamento, poiché manca un atto amministrativo lesivo e l’azione impugnatoria è inconfigurabile sotto il profilo ontologico e strutturale.
  • Quando le opere segnalate con CILA sono già disciplinate da precedenti dinieghi di sanatoria e ordini di demolizione o ripristino, questi ultimi costituiscono gli atti effettivamente lesivi; la successiva comunicazione comunale di inefficacia non riapre i termini né offre un nuovo oggetto di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.