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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34902/2023 del 11/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 6, comma 1, lett. c) della legge n. 69 e art. 297, comma 3 c.p.p.) sostenendo che il mandato di arresto europeo fosse privo delle necessarie informazioni e volto a finalità investigative e non processuali. Il difensore ha richiamato dichiarazioni rese dall\'imputato (5/6/2023) secondo cui era già stato arrestato, processato ed espulso dalla Germania, e ha sostenuto che la consegna non può essere disposta per mere indagini, soprattutto se l\'imputato è già assistito da difensore nello Stato emittente; ha richiamato la Direttiva 2014/41/UE e giurisprudenza che vietano esecuzione di EAW ad esclusivo scopo investigativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Ha ritenuto che il mandato di arresto fosse di natura processuale (emesso durante il processo "al fine dell\'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale"), e che il provvedimento conteneva indicazioni sufficienti (esistenza di provvedimento coercitivo della Pretura di Krefeld del 12/04/2017; qualificazione giuridica del reato; descrizione dei fatti, luogo, tempo e grado di partecipazione; pena minima e massima). Ha inoltre rilevato che, dalle informazioni acquisite il 28/06/2023, l\'autorità emittente ha chiarito che non esiste sentenza definitiva (quindi mandato processuale) e che l\'espulsione del prevenuto nel 2016 riguardava violazioni del soggiorno, non misure restrittive per i furti. La Corte ha escluso che il mandato fosse emesso per finalità investigative esclusive e ha rigettato la censura relativa all\'art. 297 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; il provvedimento è stato trasmesso alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69 (disciplina dell\'esecuzione del mandato d\'arresto europeo)

    art. 1, comma 2; art. 6, comma 1, lett. c); art. 9; art. 22, comma 5

    Il mandato è stato qualificato dalla Corte come di tipo processuale ai sensi dell\'art. 1, comma 2; l\'art. 9 limita il sindacato che l\'autorità nazionale può svolgere sul mandato (esclude un riesame esteso richiamando norme processuali interne come l\'art. 297 c.p.p.); art. 22 comma 5 riguarda adempimenti di trasmissione della sentenza.

  • Codice di procedura penale

    La censura basata sull\'art. 297 c.p.p. è stata esclusa perché l\'autorità italiana non può estendere il proprio sindacato oltre i limiti previsti dalla legge n. 69/2005 (art. 9); quindi la questione non era deducibile nei termini proposti.

  • Direttiva 2014/41/UE (Ordine europeo d\'indagine)

    Richiamata dalla difesa per sostenere il divieto di esecuzione di strumenti europei esclusivamente investigativi; la Corte ha riconosciuto la regola ma ritenuto che nel caso concreto il mandato non risultava emesso per finalità investigative esclusive.

  • Codice di procedura penale

    Articolo invocato per la condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato anche al versamento di una somma per la Cassa delle ammende in mancanza di elementi che escludano colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Un mandato d\'arresto europeo può essere eseguito se risulta chiaramente di natura processuale (finalizzato all\'esercizio dell\'azione penale) e contiene informazioni essenziali: titolo giudiziario, qualificazione del reato, descrizione dei fatti, tempo, luogo, grado di partecipazione e indicazione della pena.
  • Non è eseguibile un EAW emesso esclusivamente per finalità investigative disancorate dall\'azione penale; in tali casi occorrono strumenti di cooperazione non coercitivi (Direttiva 2014/41/UE).
  • L\'autorità nazionale, ai sensi della legge n. 69/2005, ha limiti al sindacato sul contenuto del mandato: non può svolgere un riesame esteso richiamando norme processuali interne che la legge non inserisce nel suo ambito di verifica.
  • Se l\'autorità emittente fornisce chiarimenti (ex art. 16 L. n. 69/2005) che attestano la natura processuale del mandato e spiegano la situazione (es. assenza di sentenza definitiva, ragione dell\'espulsione), le obiezioni basate su generiche carenze informative rischiano di essere rigettate.
  • La semplice esistenza di un difensore nello Stato emittente non impedisce automaticamente la consegna: rileva la finalità del mandato (processuale vs investigativo) e le specifiche garanzie/esigenze processuali indicate dall\'autorità emittente.
  • Nei ricorsi in Cassazione è necessario contestare in modo specifico e motivato le determinazioni chiave della decisione impugnata; rimandi generici o censure indeterminate possono comportare l\'inammissibilità per genericità.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o generici può comportare condanne alle spese e sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende).
  • In presenza di espulsioni amministrative anteriori, va verificato se esse riguardano le stesse fattispecie penali o solo la posizione di soggiorno: un\'espulsione per motivi migratori non esclude necessariamente l\'esecuzione di un EAW per reati diversi.

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