Cassazione Penale, Sentenza n. 9960/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la misura della custodia in carcere per il reato di cessione di cocaina (capo 3) per due motivi principali: 1) Violazione di legge e vizio di motivazione per non avere escluso l'utilizzabilità di dati acquisiti come "documenti informatici" dalla autorità giudiziaria francese, trasmessi dopo "decriptazione" tramite ordine di indagine europeo; 2) Vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, sostenendo l'assenza della concreta e attuale pericolosità di reiterazione (assenza di reato associativo, fatti risalenti al 2021, carcerazione dei presunti fornitori), e che il Tribunale avrebbe dedotto il pericolo solo dalla gravità astratta del fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché il giudice del rinvio è vincolato e limitato all'esame dei punti annullati dalla Corte di legittimità e non poteva rimettere in discussione quanto ormai formatosi in giudicato progressivo. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: il Tribunale ha correttamente ritenuto sussistente il concreto pericolo di reiterazione sulla base dei precedenti penali e della gravità delle concrete modalità del fatto; la giurisprudenza consente una valutazione prognostica del pericolo anche in assenza di immediate specifiche occasioni di recidiva, e la detenzione dei fornitori non esclude la possibilità che l'imputato possa ripetere il reato con altri soggetti. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla multa di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamata quale regola procedurale che impone la limitazione delle deduzioni difensive ai motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione; qui usata per segnalare che il ricorso era formulato nei termini consentiti.
art. 627 c.p.p.
Il giudice del rinvio ex art. 627 è vincolato al principio affermato in sede di legittimità e limitato all'esame del capo o punto annullato dalla Cassazione; non può riesaminare aspetti già formatisi in giudicato progressivo.
art. 274 comma 1 lett. c) c.p.p. (ultimo periodo) e legge n. 47/2015
l'ultimo periodo della lettera c) dell'art.274 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravita' del "titolo di reato"
Non si puo' inferire il pericolo di reiterazione esclusivamente dalla gravita' astratta del reato; tuttavia la valutazione della gravita' del fatto nelle sue concrete manifestazioni (modalità, circostanze, personalità dell'imputato, contesto) resta elemento imprescindibile per valutare il rischio di reiterazione.
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità dell'impugnazione; qui ha comportato la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il giudice chiamato a riesaminare una misura cautelare dopo annullamento della Cassazione è strettamente vincolato alle parti del provvedimento che sono state annullate: non può riesaminare aspetti non compresi nell'annullamento (principio del "giudicato progressivo").
- La gravita' astratta del 'titolo di reato' non basta da sola a fondare il pericolo di reiterazione; tuttavia la gravita' del fatto nelle sue concrete modalità (quantità, ruoli, modalità esecutive, precedenti) può legittimamente essere valutata come indice di pericolosità.
- La valutazione del pericolo di reiterazione è prognostica: non è necessario provare l'esistenza di immediate e specifiche occasioni di recidiva, ma occorre un'analisi accurata della fattispecie concreta, della personalità e del contesto socio-ambientale dell'indagato.
- La detenzione di altri soggetti coinvolti (es. fornitori) non esclude automaticamente la possibilità che l'indagato possa reiterare il reato con altri soggetti o in contesti diversi; tale elemento è valutabile ma non determinante di per sé.
- Le impugnazioni manifestamente infondate o non consentite possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanne alle spese processuali e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.).
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