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Sentenza

Sentenza n. 5629/2026 - Napoli, Sezione 8

per l' esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord - Sezione lavoro, n.5546/2024 con RG n. 8949/2024, pubblicata in data 04/12/2024, notificata in data 09.12.2024 e passata in giudicato il 08.01.25, come da attestazione del Tribunale di Napoli Nord – Sez. Lavoro del 15.01.2026 agli atti.

Giustizia amministrativa202600800

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli Nord, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per sei anni scolastici, dal 2019/2020 al 2024/2025, per complessivi € 3.000

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione lavoro, n. 5546/2024, pubblicata il 4 dicembre 2024, notificata il 9 dicembre 2024 e passata in giudicato l’8 gennaio 2025. La sentenza aveva accertato il diritto al beneficio annuale di € 500 tramite la carta elettronica del docente per sei anni scolastici, per un totale di € 3.000. Il ricorrente ha dedotto l’inerzia del Ministero, l’infruttuoso esito della notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; ha chiesto l’adempimento, gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l’ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; ha inoltre considerato rispettati i termini processuali e decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo. Poiché il Ministero non ha provato l’adempimento, ne ha dichiarato l’obbligo di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Se il termine biennale fissato dal giudice ordinario per fruire del beneficio è ormai decorso, il Ministero deve comunque corrisponderne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo: l’amministrazione non può trarre vantaggio dalla propria inerzia, che ha impedito la fruizione tempestiva del beneficio. È stato nominato sin d’ora un dirigente della DGOSV quale commissario ad acta, senza compenso, con facoltà di delega; in caso di persistente inadempimento dovrà predisporre anche gli stanziamenti e compiere le fasi necessarie al pagamento, senza che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa possano giustificare la mancata esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 500 oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.

    L’ottemperanza è esperibile per ottenere che la pubblica amministrazione si conformi al giudicato contenuto in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Nel caso concreto il TAR ha ritenuto rispettato il termine previsto per proporre l’azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Il TAR ha ritenuto rispettato anche il termine processuale richiamato per il rito camerale dell’ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

    L’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo; nel caso deciso tale termine era decorso inutilmente.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Con ricorso notificato in data 19.1.2026 e depositato in data 4.02.2026 l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a., per conseguire l’attuazione della sentenza in epigrafe contenente l’accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per n. 6 anni scolastici (dal 2019/2020 al 2024/2025), per un totale di € 3.000,00.

    La disposizione è richiamata quale base del beneficio annuale di € 500 per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, la cui mancata tempestiva fruizione è stata convertita, nella fase esecutiva, nel pagamento del controvalore.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, limitatamente al caso deciso.
  • Quando l’amministrazione non prova di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • Se l’inerzia imputabile all’amministrazione ha impedito la fruizione entro il termine stabilito dal giudice di un beneficio pecuniario, l’amministrazione non può avvalersi del decorso di quel termine per sottrarsi all’adempimento: deve erogare il controvalore in denaro, con gli interessi legali fino al soddisfo.
  • La mancanza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non costituisce legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato pecuniario; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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