Cassazione Civile, Ordinanza n. 16661/2023 del 12/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I contribuenti hanno impugnato un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria, ritenendo inesistenti operazioni di consulenza fatturate dalla società ricorrente a una società terza, ha rideterminato l'imponibile per l'anno 2012 ai fini IRES, IRAP e IVA e ha irrogato sanzioni. La tesi dell'Ufficio era che la società fosse una cartiera e che le consulenze annotate fossero operazioni oggettivamente inesistenti, con conseguente indetraibilità dell'IVA sugli acquisti e recupero del maggior tributo. La CTR aveva confermato l'atto impositivo valorizzando una pluralità di indizi. In cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per errato governo della prova presuntiva; 2) omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per non avere la CTR valutato elementi difensivi prodotti; 3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., per omesso esame di documenti decisivi. L'Agenzia ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha ribadito che, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può provare l'inesistenza anche per presunzioni semplici, senza dover dimostrare la mala fede del contribuente; una volta dimostrata l'inesistenza, spetta al contribuente fornire la prova contraria dell'effettiva esistenza delle operazioni, non essendo sufficiente la sola fattura o la regolarità formale della contabilità. La Cassazione ha inoltre affermato che la CTR aveva correttamente valutato gli indizi in modo globale e non atomistico, traendone un quadro logico di inesistenza delle operazioni. Quanto al dedotto omesso esame di fatti e documenti, la Corte ha osservato che la sentenza d'appello aveva comunque considerato il fatto storico rilevante e che non è consentito in cassazione rivalutare il merito delle prove. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2727 c.c.
Disciplina la prova per presunzioni; il giudice di merito deve desumere il fatto ignoto da elementi noti secondo un ragionamento logico e complessivo.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili anche nel processo tributario, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti, valutati unitariamente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Rimedio per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, invocato per censurare il governo della prova presuntiva.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la semplice contestazione della valutazione delle prove.
art. 132 c.p.c.
La nullità della sentenza non è configurabile quando il giudice di merito abbia comunque motivato sul fatto storico rilevante e lamentarsi dell'omesso esame di singoli documenti equivalga a chiedere una rivalutazione del merito.
art. 116 c.p.c.
Non consente di censurare in cassazione la complessiva valutazione delle risultanze probatorie né di ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio dimostrando, anche mediante presunzioni semplici, che l'operazione non è mai stata posta in essere.
- Accertata l'inesistenza dell'operazione, non grava sull'Ufficio l'onere di provare la mala fede del contribuente; spetta invece al contribuente fornire la prova contraria dell'effettività delle operazioni contestate.
- La prova presuntiva è correttamente utilizzata solo se gli indizi sono valutati nel loro complesso, in un giudizio globale e non atomistico, idoneo a raggiungere il livello di gravità, precisione e concordanza richiesto dalla legge.
- Il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del materiale probatorio: la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di contestare il convincimento del giudice di merito, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
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