Cassazione Civile, Ordinanza n. 28970/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Gli eredi legittimi di un contribuente deceduto hanno impugnato in cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva rigettato il loro appello contro la decisione di primo grado, in una controversia relativa a una cartella di pagamento per contributo consortile dovuto per l'anno 2013. In appello era stato dedotto, tra l'altro, che il piano di riparto non fosse stato approvato dal Consiglio comunale e che la cartella fosse inadeguatamente motivata quanto ai presupposti della pretesa impositiva. Con il primo motivo di ricorso in cassazione è stata denunciata nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c. e art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sul motivo di appello relativo alla violazione dell'art. 7 del D.L. luog. n. 1446/1918, conv. in L. n. 473/1925, per mancata approvazione del piano di riparto da parte del Consiglio comunale. Con il secondo motivo è stata dedotta analoga omessa pronuncia sulla censura di difetto di motivazione della cartella di pagamento. I resistenti sono rimasti intimati.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, ravvisando un'omessa pronuncia da parte del giudice d'appello sul motivo concernente la necessaria approvazione del piano di riparto da parte del Consiglio comunale ai fini della legittimità della cartella per contributo consortile. Ha quindi dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
Consente la definizione del ricorso in camera di consiglio non partecipata quando ne ricorrano le condizioni processuali.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia su un motivo di appello integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia deve essere dedotto come nullità della sentenza, non come vizio di violazione di legge o di motivazione.
art. 1, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato quale norma del processo tributario applicabile, in combinazione con l'art. 112 c.p.c.
art. 7, comma 1, D.L. luog. 1 settembre 1918, n. 1446, conv. in L. 17 aprile 1925, n. 473
I contributi degli utenti si esigono nei modi e coi privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli compilati in base al piano di ripartizione approvato dal Consiglio Comunale (...)
La legittimità dell'esazione del contributo consortile presuppone il ruolo compilato sulla base del piano di ripartizione approvato dal Consiglio comunale; la mancata verifica di tale requisito integra un tema decisivo che deve essere esaminato dal giudice di merito.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello integra nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e va dedotta ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
- Nel giudizio di cassazione per omessa pronuncia la Corte può esaminare direttamente gli atti di merito, compreso l'atto di appello, per verificare se il motivo sia stato effettivamente devoluto e trascurato dal giudice.
- In materia di contributi consortili esigibili mediante ruolo, la pretesa deve fondarsi su un piano di ripartizione approvato dall'organo comunale competente; se tale profilo è contestato, il giudice deve esaminarlo espressamente.
- Quando il giudice di legittimità accoglie il motivo di ricorso per omessa pronuncia su un punto decisivo, gli ulteriori motivi che dipendono dallo stesso thema decidendum restano assorbiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28758/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28766/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28770/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28771/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28773/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28774/2021 del 19/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →