Cassazione Penale, Sentenza n. 27011/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello del 29/03/2022 che li ha ritenuti responsabili di reati connessi alla famiglia mafiosa di Marsala: D'Aguanno per partecipazione a associazione mafiosa (ruolo di soldato/armiere/uomo di fiducia) e reati in materia di armi; Giacalone per partecipazione all'associazione mafiosa e tentata estorsione aggravata; Vinci per concorso esterno in associazione mafiosa. Le censure hanno riguardato, in sintesi: insufficienza o travisamento probatorio delle intercettazioni e degli altri elementi, errata qualificazione giuridica (partecipazione vs concorso esterno), illegittima applicazione dell'aggravante dell'associazione armata e delle aggravanti connesse alle armi, diniego delle attenuanti generiche, e contestazioni sulla determinazione delle pene e sulla corretta temporalità di applicazione della disciplina (prima o dopo la legge n. 69/2015).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di D'Aguanno e Giacalone e ha rigettato il ricorso di Vinci. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui le plurime intercettazioni telefoniche e ambientali, riscontrate da servizi di osservazione, videosorveglianza, localizzazione e dai sequestri/perquisizioni, formano un quadro probatorio convergente e logico che giustifica le qualificazioni adottate dai giudici del merito: partecipazione stabile e organica per D'Aguanno e Giacalone (art. 416-bis), e concorso esterno/imprenditore colluso per Vinci (art. 110 e 416-bis). La Cassazione ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello, ha escluso vizio logico o travisamento della prova, ha giudicato legittima la negazione delle attenuanti generiche e la valutazione sull'aggravante dell'associazione armata; ha altresì confermato l'applicazione della formulazione normativa pertinente al periodo di commissione dei fatti (considerando la novella della legge n. 69/2015). Conseguenze pratiche: inammissibilità/rigetto dei ricorsi, condanne alle spese processuali, condanna al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e rifusione di spese di difesa/assistenza per le parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato e per le altre parti civili come liquidato in dispositivo.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma relativa all'associazione di tipo mafioso. La Corte ha applicato la fattispecie sia nella forma di partecipazione organica (per D'Aguanno e Giacalone), sia come base per il concorso esterno (per Vinci). Ha inoltre valutato l'aggravante dell'associazione armata (comma 4) quando ricavabile dalla disponibilità stabile di armi della consorteria; la disciplina temporale (pre o post legge n. 69/2015) è stata applicata in funzione del periodo di commissione dei fatti.
art. 110 cod. pen.
Norma sulla partecipazione al reato (concorso di persone). Usata in combinato con l'art. 416-bis per qualificare il concorso esterno in associazione mafiosa nel caso di Vinci.
Legge n. 69 del 27/05/2015
Novella normativa che ha modificato il regime sanzionatorio dell'art. 416-bis. La Corte ha valutato se la condotta contestata fosse anteriora o protrattasi oltre l'entrata in vigore della legge e ha parametrato la pena secondo la formulazione normativa più favorevole al reo se applicabile.
art. 416-bis, comma 4 cod. pen.
Riguarda l'aggravante della associazione armata. La Corte ha ritenuto l'aggravante ascrivibile quando vi fosse prova della stabile disponibilità di armi per la consorteria, applicando l'aggravante in relazione alle condotte e al ruolo degli imputati.
art. 541 cod. proc. pen.
Norma sulle spese del giudizio di cassazione; la Corte ha disposto la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 83 comma 2 e 110
Norme regolamentari richiamate nella parte relativa alle spese e al patrocinio a spese dello Stato; applicate per liquidare e ordinare la rifusione delle spese di difesa e rappresentanza delle parti civili ammesse.
Giurisprudenza: Sez. U., sent. Mannino (12/07/2005) e Sez. U., Modaffari (27/05/2021)
Principi interpretativi richiamati dalla Corte in tema di distinzione tra partecipazione organica all'associazione mafiosa e concorso esterno (ruolo stabile e affectio societatis vs extraneità e patto di scambio). La Corte ha applicato tali orientamenti per qualificare le posizioni dei singoli imputati.
Massime di principio
- La valutazione del contenuto delle intercettazioni ambientali e telefoniche, se analiticamente trascritta e riscontrata da altri elementi (videosorveglianza, localizzazioni, perquisizioni, sequestri, dichiarazioni e brogliacci), costituisce questione di fatto di competenza del giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione salvo vizio logico o contraddittorietà manifesta.
- Per distinguere partecipazione organica (art. 416-bis) da concorso esterno rileva l'organicità del rapporto: ruolo stabile, affectio societatis e responsabilità collocano il soggetto nell'associazione; contiguità imprenditoriale o patto di scambio qualificano invece il concorso esterno quando il contributo esterno rafforzi o conservi la capacità operativa del sodalizio.
- La disponibilità stabile di armi a favore del sodalizio può integrare l'aggravante dell'associazione armata; non è sufficiente la detenzione personale se non dimostrata la finalità e la titolarità collettiva della disponibilità.
- La determinazione della pena deve tener conto del periodo di commissione delle condotte rispetto alle modifiche normative (es. legge n. 69/2015): se applicabile la formulazione più favorevole al reo, questa va considerata.
- Le doglianze generiche o prive di specificità sulla motivazione o sul travisamento della prova sono frequentemente dichiarate inammissibili; è necessario indicare punti di motivazione concreti e dimostrare il vizio logico o l'illogicità per sperare in accoglimento.
- Il diniego delle attenuanti generiche va motivato dal giudice di merito e, se fondato su gravità della condotta, pericolosità sociale e precedenti, difficilmente è riformabile in cassazione.
- In presenza di decisioni di merito convergenti e ben argomentate, la Cassazione tende a ritenere insindacabile la valutazione probatoria; l'attenzione deve pertanto concentrarsi sulla dimostrazione di errori di diritto o di palese illogicità.
- Chi impugna deve considerare anche le conseguenze processuali ed economiche della mancata accoglienza: spese processuali, condanne alla Cassa delle ammende e rifusione delle spese di difesa delle parti civili possono essere disposte dalla Corte di Cassazione.
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