Cassazione Penale, Sentenza n. 41456/2024 del 12/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la pronuncia di primo grado: 1) censura per vizio di motivazione e valutazione probatoria in relazione al reato di turbativa d'asta (art. 353 cod. pen.), con rilievi sulla presunta utilizzabilita delle dichiarazioni del coimputato Finarelli, sugli esiti tecnici del RIS (che non avrebbe comprovato la manomissione) e sulla mancanza di spiegazione di come e da chi sarebbe avvenuta la sostituzione dell'offerta economica; 2) censura per violazione di legge per l'omessa pronuncia sul reato di falso per soppressione (art. 490 cod. pen.) contestato in appello, sostenendo che la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito e non dichiarare parziale nullita rimettendo gli atti al GIP.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni: il primo motivo (sulla turbativa d'asta) e' inammissibile perche' verte su questioni di fatto e rivalutazione probatoria non consentite in cassazione; la mancata pronuncia sul reato di falso per soppressione e' priva di interesse per il ricorrente in quanto la relativa capospecie e' stata gia' dichiarata nulla, per cui la difesa non ha interesse a vederne annullata la declaratoria di nullita. La Corte ha confermato la ricostruzione dei fatti della Corte d'appello (tra cui la consegna del denaro e gli indizi di manomissione delle buste), ha rilevato che la riqualificazione del fatto in induzione indebita (art. 319-quater) e la trasmissione degli atti per la mancata pronuncia sull'art. 490 erano operazioni correttamente compiute dalla Corte di appello. La Cassazione ha inoltre osservato che, per l'inammissibilita del ricorso, non poteva pronunciare l'eventuale estinzione per prescrizione (termine massimo con sospensioni fissato al 01/11/2024). Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 319-quater cod. pen.
art. 319-quater cod. pen.
La Corte di appello ha riqualificato il fatto originariamente contestato come induzione indebita (319-quater). La Cassazione ha accettato la riqualificazione e l'efficacia degli elementi indiziari a fondamento di tale reato.
art. 353 cod. pen.
Riguarda la turbativa d'asta. La Corte ha ritenuto che la prova logica (segni di manomissione sulle buste, consegna di denaro dopo l'aggiudicazione) fosse idonea a dimostrare la turbativa; doglianze difensive su valutazioni tecniche sono state considerate questioni di fatto non riesaminabili in cassazione.
art. 490 cod. pen.
Falso per soppressione della originaria offerta economica. La Corte di appello ha dichiarato la nullita della sentenza di primo grado per la mancata pronuncia su questo capo e ha disposto la trasmissione degli atti al GIP; la Cassazione ha ritenuto la censura difensiva priva di interesse rispetto a quella declaratoria.
art. 319, art. 319-bis, art. 321, art. 110 cod. pen.
art. 110, 319, 319-bis e 321 cod. pen.
Articoli contestati in primo grado per reati di corruzione e concorso. La sentenza di merito originaria aveva contestato tali fattispecie; la Corte d'appello ha riformulato alcune qualificazioni, operazione ritenuta corretta dalla Cassazione nei limiti di valutazione del caso.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma sulla estinzione del reato per prescrizione; la Cassazione ha precisato che, essendo il ricorso inammissibile e quindi privo di valido rapporto di impugnazione, non poteva procedere a dichiarare l'estinzione per prescrizione.
art. 604 cod. proc. pen.
Previsione normativa che delimita le ipotesi in cui la Corte di appello puo' non decidere nel merito; la Corte di Cassazione ha osservato che l'omessa pronuncia sul capo non rientrava nelle eccezioni ove il giudice d'appello sarebbe esentato dal decidere, ma ha comunque ritenuto la doglianza difensiva priva di interesse.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola sulla sintetizzazione del ricorso di cassazione; utilizzata per ricondurre i motivi esposti dal ricorrente alla formulazione di legge.
Massime di principio
- In Cassazione non e' consentita una nuova valutazione dei fatti o delle prove: i motivi fondati su rivalutazioni probatorie vengono dichiarati inammissibili
- La riqualificazione del fatto operata dalla Corte d'appello e le valutazioni logiche basate su elementi indiziari (segni di manomissione, pagamenti successivi) possono essere ritenute sufficienti se motivate in modo coerente e non contraddette da elementi nuovi decisivi
- Se la sentenza di appello dichiara la nullita di una pronuncia di primo grado su un capo e rinvia gli atti al giudice procedente, il difensore puo' essere privo di interesse a impugnare quella declaratoria di nullita; la mancanza di interesse puo' comportare l'inammissibilita del ricorso
- La Corte di cassazione puo' rifiutarsi di esaminare questioni di prescrizione quando il ricorso e' inammissibile, perche' non si forma un valido rapporto di impugnazione
- Le censure sulla mancata o difettosa motivazione sono rilevabili in Cassazione se attengono a profili di diritto o di insufficienza logico-giuridica della motivazione; l'opposizione a specifiche valutazioni tecniche conclusivamente apprezzate in fatto resta normalmente inammissibile
- Quando la consulenza tecnica e' inconcludente, il giudice puo' comunque fondare la decisione su altri elementi indiziari purche la concatenazione logica sia esplicitata
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