Cassazione Penale, Sentenza n. 12323/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'aumento della pena disposto dalla Corte d'appello di Torino a titolo di continuazione con reati già precedentemente giudicati. Contesta la nullità della sentenza per violazione di legge e carenza o vizio logico di motivazione: in particolare sostiene che la Corte abbia calcolato la pena base (6 mesi) ridotta a 4 mesi per il rito abbreviato e poi abbia aumentato la pena complessiva di ulteriori 4 mesi richiamando una sentenza precedente, in modo che l'operazione abbia avuto l'effetto pratico di un cumulo di pene anziché di una continuazione, e che l'aumento sia sproporzionato rispetto alla modestia della condotta.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto dell'aumento disposto per la continuazione con reati già giudicati, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio su tale punto. Ha rilevato che l'aumento era stato commisurato senza motivazione, pari all'entità della pena per il reato residuo, e che mancava indicazione del trattamento sanzionatorio dei reati già giudicati; ha richiamato i principi delle Sezioni Unite (Pizzone) secondo cui il giudice deve individuare il reato più grave, determinare la pena base e calcolare e motivare separatamente l'aumento per ciascun reato satellite, con grado di motivazione commisurato all'entità dell'aumento, per verificare rispetto della proporzione fra le pene e dei limiti dell'art. 81 c.p. Conseguentemente la sentenza è annullata e rinviata per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 341-bis c.p.
Riferimento al rito abbreviato: la Corte ha rideterminato la pena del reato residuo tenendo conto della riduzione prevista per l'adozione del rito abbreviato; l'articolo è evocato in relazione al trattamento sanzionatorio dei reati giudicati con rito abbreviato
art. 81 c.p.
Limita le operazioni di cumulazione/continuazione imponendo proporzione tra le pene; la Corte ha richiamato la necessità di motivare l'aumento per verificare che non si sia concretizzato un cumulo materiale in violazione dei limiti dell'art. 81 c.p.
Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Principio giurisprudenziale richiamato: il giudice, nel reato continuato, deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite; il grado di motivazione richiesto è correlato all'entità dell'aumento e serve a consentire il controllo del rispetto della proporzione e dei limiti dell'art. 81 c.p.
Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018 (Rv. 274361)
Il precedente giurisprudenziale evidenzia che, se l'aumento per continuazione è contenuto entro la media della pena applicabile, basta un richiamo alla adeguatezza e congruità dell'aumento; tuttavia occorre sempre evitare che la motivazione mancante ed un aumento non spieghino un'effettiva violazione dei limiti di proporzione
Massime di principio
- Nel determinare la pena nel reato continuato il giudice deve: individuare il reato più grave, fissare la pena base e quantificare separatamente e motivare l'aumento per ciascun reato satellite.
- L'entità della motivazione richiesta è proporzionale all'entità dell'aumento: aumenti modestissimi possono richiedere motivazioni più sintetiche; aumenti significativi richiedono motivazioni specifiche che consentano di verificare la proporzione e il rispetto dell'art. 81 c.p.
- Non è ammesso trasformare, senza adeguata motivazione, una continuazione in un cumulo materiale di pene: se l'aumento coincide con la pena del reato satellite senza spiegazioni, la decisione può essere annullata e rinviata.
- I principi relativi alla motivazione dell'aumento per continuazione si applicano anche quando la continuazione riguarda reati già precedentemente giudicati; il giudice deve indicare il trattamento sanzionatorio dei reati già giudicati.
- La mancata motivazione dell'aumento della pena a titolo di continuazione espone la sentenza a annullamento e rinvio per nuovo giudizio sul punto controverso.
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