Cassazione Penale, Sentenza n. 43832/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., della sentenza di condanna emessa il 24/07/2018 dalla Corte d'appello di Milano (confermata dalla Corte di Cassazione il 20/06/2019) per il reato previsto dagli artt. 110 cod. pen. e 74, commi 1, 3 e 4, d.P.R. n. 309/1990. Il difensore deduce che la consulenza tecnica prodotta successivamente costituisce "prova nuova": con una metodologia investigativa diversa avrebbe dimostrato che l'epiteto "il grande" nelle intercettazioni non si riferirebbe sempre al ricorrente ma varierebbe a seconda del contesto, alterando la ricostruzione probatoria alla base della condanna. Si censura inoltre un'asserita antcipazione del giudizio di merito da parte della Corte territoriale nella valutazione preliminare dell'ammissibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello di Brescia secondo cui la consulenza difensiva non costituisce "prova nuova": si tratta di una mera riconsiderazione/rielaborazione del significato delle intercettazioni senza apportare metodiche tecnico-scientifiche nuove e indipendenti, quindi incapace di ribaltare il costrutto accusatorio. La Corte ha inoltre ricordato il principio secondo cui la revisione è uno strumento straordinario volto a rimuovere il giudicato solo se emergono elementi estranei e davvero nuovi che possano capovolgere la decisione definitiva. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
Definisce i presupposti della revisione; la Corte interpreta che la "prova nuova" deve essere estranea e diversa dagli elementi già definiti nel processo e capace di ribaltare il costrutto accusatorio
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) ed e)
Richiamato dal ricorrente per censurare vizi nella motivazione; la Corte rileva che la censura non investe elementi che possano rendere ammissibile il ricorso
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle doglianze tecniche; non emergono elementi nuovi tali da rendere applicabile diversamente la norma
art. 631 cod. proc. pen.
Norme procedurali relative alla revisione; applicate per valutare i limiti dell'istanza
art. 634 cod. proc. pen.
Richiami procedurali sulle formalità dell'istanza di revisione; non hanno mutato l'esito per carenza di prova nuova
art. 110 cod. pen.
Norma sostanziale sulla concorso di persone nel reato: richiamata per contestualizzare la condanna che è stata oggetto della richiesta di revisione
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 3 e 4
Norme sulle sostanze stupefacenti in base alle quali è stata formulata l'accusa e la condanna; il giudizio di revisione avrebbe dovuto incidere su questi elementi ma non lo ha fatto
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per i ricorsi inammissibili e la possibilità di irrogare una somma a titolo di sanzione; la Corte ha applicato tale norma ritenendo che non ricorresse assenza di colpa
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al parametro sull'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità e alla conseguente applicazione della sanzione pecuniaria
Massime di principio
- La revisione è uno strumento straordinario: ammissibile solo se emergono elementi realmente nuovi, estranei e diversi rispetto a quanto già definito nel processo definitivo
- Una consulenza che si limita a una diversa interpretazione o a una nuova lettura di prove già acquisite non costituisce "prova nuova" ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c)
- Per essere ammissibile la "prova nuova" deve portare risultati ottenibili solo con metodologie tecniche o scientifiche effettivamente innovative rispetto a quelle precedentemente disponibili
- Nella fase di esame dell'ammissibilità il giudice effettua una valutazione comparativa della persuasività e della congruenza della nuova prova rispetto al materiale processuale già acquisito, senza tuttavia anticipare il giudizio di merito
- Se il ricorso per revisione è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a titolo di sanzione se non sussiste assenza di colpa nella presentazione dell'istanza
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