Cassazione Civile, Ordinanza n. 01625/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto l'integrazione dell'ordinanza n. 12128/2023, aggiungendo in dispositivo la clausola di distrazione delle spese del giudizio di appello e di legittimità in favore del difensore costituito, Avv. Walter Feliciani, per dichiarazione di anticipo resa. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese del procedimento di correzione.
Esito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Nel giudizio definito con precedente ordinanza della Corte di cassazione, la società ricorrente aveva ottenuto la cassazione della sentenza d'appello e la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dall'istituto di credito, con condanna di quest'ultimo alle spese del giudizio di appello e di cassazione in favore della società. Il difensore della società aveva però formulato, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., istanza di distrazione delle spese a proprio favore, con dichiarazione di anticipo. Nell'ordinanza originaria la Corte, per mero errore materiale, aveva omesso di inserire la clausola di distrazione. La società ha quindi chiesto la correzione dell'errore materiale per ottenere l'integrazione del dispositivo. Il problema giuridico affrontato riguarda il rimedio esperibile in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore: la Corte ribadisce che il rimedio è il procedimento di correzione degli errori materiali, non l'impugnazione ordinaria, perché la richiesta di distrazione non integra domanda autonoma.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
La dichiarazione di anticipazione delle spese resa dal difensore legittima la richiesta di distrazione in suo favore.
art. 287 c.p.c.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è il rimedio esperibile per rimediare all'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese.
art. 288 c.p.c.
La correzione può essere disposta anche per integrare il dispositivo con la clausola di distrazione omessa per errore materiale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il procedimento di correzione è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 391-bis c.p.c.
La regola sulla correzione dell'errore materiale opera anche rispetto alle pronunce della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., quando la richiesta sia stata ritualmente formulata e sia stata resa la dichiarazione di anticipazione, costituisce un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.
- La richiesta di distrazione delle spese non ha natura di domanda autonoma e non richiede quindi la proposizione di un mezzo di impugnazione ordinario per ottenere l'integrazione del dispositivo.
- Il rimedio della correzione degli errori materiali è utilizzabile anche per le ordinanze della Corte di cassazione, al fine di consentire al difensore distrattario di ottenere rapidamente un titolo esecutivo per il recupero delle spese.
- Quando il procedimento di correzione riguarda la sola integrazione della clausola di distrazione, non è dovuta una autonoma pronuncia sulle spese del procedimento stesso.
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