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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9636/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di patteggiamento nella parte in cui il giudice, d'ufficio, ha disposto la confisca per equivalente in misura eccessiva e non coerente con l'accordo: è stata disposta la confisca riferita al profitto complessivo (euro 91.400, provento di usura commessa da terzi) anziché al profitto del reato di riciclaggio contestato (euro 88.773,22) e, soprattutto, sono contestati gli importi attribuiti pro quota a ciascun concorrente (es. euro 31.706,65 per F. Calabrese; euro 57.066,57 per M. e G. Rosafio). I ricorrenti hanno inoltre dedotto che, in caso di concorso, la confisca per equivalente deve limitarsi alla somma concretamente conseguita da ciascuno (o, se non individuabile, dividersi in parti uguali). La R.D.M. s.r.l. ha censurato inoltre l'illegittimità di applicare la confisca (sanzione principale ai sensi del D.Lgs. 231/2001) senza che l'accordo delle parti sul punto fosse stato raggiunto.

La decisione

La Corte ha ritenuto tutti i ricorsi ammissibili e fondati nella parte relativa alla confisca. Per le tre persone fisiche (Calabrese, Michele e Giovanni Rosafio) ha annullato la statuizione di confisca e ha disposto il rinvio al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, in diversa composizione, affinché applichi il principio espresso dalle Sezioni unite secondo cui, in caso di concorso, la confisca per equivalente deve essere limitata alla quota concretamente conseguita da ciascun concorrente (e solo se quella non è individuabile può farsi ricorso a una ripartizione in parti uguali). Quanto all'ente R.D.M. s.r.l. la sentenza è stata annullata senza rinvio e gli atti restituiti al Tribunale di Taranto: la confisca nei confronti dell'ente, trattandosi di sanzione principale ai sensi del D.Lgs. 231/2001, non può essere imposta dal giudice nel patteggiamento senza accordo delle parti, per cui le parti dovranno eventualmente negoziare nuovamente la sanzione inclusiva della confisca.

Norme richiamate

  • art. 648 quater c.p.

    Regola la confisca per equivalente: la confisca diretta richiede prova del nesso di derivazione causale tra bene e reato; in assenza di nesso la confisca è per equivalente e va commisurata al profitto effettivamente conseguito.

  • art. 640 quater c.p.

    Imposta l'obbligo di adeguata motivazione quando si dispone la confisca; nel patteggiamento la motivazione sintetica non può estendersi alla confisca senza spiegazioni specifiche.

  • art. 644, comma sesto c.p.

    Richiamato come norma rilevante per misure ablative; nella sentenza è stato utilizzato come base normativa congiuntamente ad altre disposizioni sulla confisca.

  • D.Lgs. 231/2001, artt. 9, 19 e 63

    Per gli enti la confisca costituisce sanzione principale prevista dal decreto; secondo la giurisprudenza recente non può essere irrogata dal giudice in sede di patteggiamento senza che vi sia specifico accordo delle parti sulla sanzione.

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Consente di dedurre vizi relativi alla quantificazione della confisca nel rito del patteggiamento; limite alla sinteticità del rito quando si tocca la misura ablativa.

  • art. 606, comma 1, lett. b ed e c.p.p.

    Criteri di impugnazione (violazione di legge e vizio di motivazione) invocati nei motivi di ricorso.

  • Sezioni unite, 26/09/2024 (ric. Massini, n.r.g. 31775/2023)

    Principio di diritto richiamato: in caso di concorso di persone la confisca per equivalente deve essere limitata alla quota concretamente conseguita da ciascun concorrente; soltanto se la quota non è determinabile si può procedere a una ripartizione (in mancanza di altri criteri) in parti eguali.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento il giudice può applicare la pena concordata ma non può, senza adeguata motivazione e senza che vi sia accordo delle parti, imporre confische che eccedano quanto ragionevolmente attribuibile ai singoli imputati.
  • Per le confische per equivalente in caso di concorso di persone la regola è la limitazione della misura alla quota concretamente conseguita da ciascun concorrente; solo se tale quota non è individuabile può operarsi una ripartizione (in mancanza di altri parametri, in parti uguali).
  • La confisca diretta richiede prova del nesso causale tra bene e reato; in sua mancanza la confisca sarà per equivalente e deve essere motivata nel dettaglio anche nel rito abbreviato o nel patteggiamento.
  • Per le società soggette al D.Lgs. 231/2001 la confisca è sanzione principale: in sede di patteggiamento la determinazione della sanzione deve coinvolgere l'accordo delle parti, non potendo il giudice imporre d'ufficio la misura ablativa senza che le parti l'abbiano concordata.
  • Se la quantificazione della confisca nel provvedimento di applicazione della pena è incoerente o eccede la misura dovuta, il rimedio è l'annullamento (con o senza rinvio) e la rinnovazione della valutazione secondo i principi di corretta attribuzione del profitto.

Testo integrale

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