Cassazione Penale, Sentenza n. 7735/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma del 15/11/2019 sostenendo: 1) insufficiente motivazione e violazione di legge quanto alla responsabilità di Toma Marjan, lamentando che il suo concorso nell'installazione dell'apparecchiatura "jammer" sarebbe stato dedotto da indizi estranei alla specificità del fatto; 2) illegittima qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 617‑quinquies c.p., poiché, secondo i ricorrenti, la norma richiede l'accertamento della concreta idoneità dell'apparato a intercettare/perturbare flussi telematici e non basti il mero fatto che fosse acceso; 3) violazione dell'art. 62‑bis c.p. per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, basato su argomentazioni apodittiche e riferimenti a intenzioni di commettere furti; 4) illegittimità della confisca dell'autovettura ai sensi dell'art. 240 c.p., sostenendo che il veicolo non poteva essere considerato prezzo, profitto o cosa a servizio/destinata al reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato infondati i primi tre motivi e fondato il quarto. In dettaglio: 1) ha confermato la responsabilità di Toma Marjan ritenendo attendibili le informazioni rese ai sensi dell'art. 350 c.p.p., i verbali di perquisizione/sequestro e le circostanze (allontanamento dal luogo, presenza dell'apparecchio acceso con led arancione); 2) ha ritenuto corretta la qualificazione ai sensi dell'art. 617‑quinquies c.p., rilevando la perizia che ha accertato che il jammer era acceso, funzionante e idoneo a compromettere comunicazioni e funzioni GPS/allarme; 3) ha confermato il rigetto delle attenuanti generiche sulla base della capacità delinquenziale emergente dai precedenti e dall'armamentario per commettere reati; 4) ha però annullato la parte relativa alla confisca dell'Audi A3 (art. 240 c.p.) perché la motivazione non ha dimostrato il nesso stabile e strumentale tra veicolo e attività criminosa richiesto dalla giurisprudenza per la confisca facoltativa di cose "servite" al reato. La sentenza è annullata limitatamente alla confisca e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio su quel punto; per il resto i ricorsi sono rigettati.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Utilizzato per inquadrare il concorso di persone nel fatto; la Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione della responsabilità collettiva sulla base delle prove e delle dichiarazioni rese dall'imputato che aveva optato per il rito abbreviato
art. 617‑quinquies cod. pen.
Interpretato come reato di pericolo concreto: non è necessaria la effettiva intercettazione o interruzione delle comunicazioni, ma va accertata l'idoneità dell'apparecchiatura a compromettere le comunicazioni; la Corte ha dato valore alla perizia tecnica che ha attestato tale idoneità
art. 62‑bis cod. pen.
Applicata nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito che ha escluso le attenuanti per la capacità a delinquere desunta da precedenti e dalla dotazione di oggetti idonei a commettere reati
art. 240 cod. pen.
Norma sulla confisca delle cose utilizzate per commettere il reato: la Cassazione ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale che richiede la dimostrazione di un rapporto di asservimento stabile e non occasionale tra la cosa e l'attività criminosa; la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta insufficiente sul punto
art. 350 cod. proc. pen.
Richiamato come fonte delle sommarie informazioni rese dall'imputato; la Corte ha riconosciuto l'utilizzabilità ai fini probatori delle dichiarazioni rese con opzione per il rito abbreviato
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesta per i limiti di enunciazione dei motivi di ricorso in cassazione; l'impugnativa è stata dichiarata conforme ai limiti previsti
Massime di principio
- Per il reato di cui all'art. 617‑quinquies c.p. (installazione di apparecchiature atte a intercettare/impedire comunicazioni) è sufficiente comprovare l'idoneità tecnica dell'apparato a compromettere le comunicazioni: è determinante la perizia tecnica che ne accerti il funzionamento e le potenzialità, non l'effettiva intercettazione
- La responsabilità di un coautore può essere desunta da dichiarazioni, comportamenti e dalla valutazione complessiva degli atti (perquisizioni, sequestro, fuga dal luogo), purché la motivazione sia congrua e coerente
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato sulla base della capacità a delinquere desunta da precedenti specifici e dal possesso di strumenti organizzativi per commettere reati; questa valutazione richiede motivazione completa e non apodittica
- La confisca facoltativa di cose 'a servizio' del reato (art. 240 c.p.) richiede la dimostrazione di un nesso strumentale stabile e non occasionale tra la cosa e l'attività criminosa: per i veicoli occorre provare modifiche, manipolazioni o un uso costante e funzionale al reato, non basta la mera presenza o collocazione dell'oggetto criminale all'interno
- La Cassazione può annullare parzialmente la decisione di merito quando la motivazione non soddisfa i criteri giurisprudenziali su questioni specifiche (es. confisca) e rinviare per un nuovo giudizio limitatamente alla parte viziata
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