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Direttiva 2022/282

Direttiva delegata (UE) 2022/282 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade non lineari trifosforo (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022L0282

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata (UE) 2022/282 modifica l’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per rinnovare l’esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade non lineari trifosforo. La Commissione conclude che la sostituzione del mercurio resta tecnicamente impraticabile, ma restringe l’esenzione e abbassa il limite consentito da 15 mg a 10 mg per lampada per un periodo limitato. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 settembre 2022 e applicarle dal 1° ottobre 2022.

Rinnovo e riformulazione di un’esenzione RoHS per l’uso di mercurio nelle lampade non lineari trifosforo, con riduzione del limite di concentrazione consentito.

Ambito di applicazione

Si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella direttiva 2011/65/UE (RoHS), limitatamente all’esenzione di cui all’allegato III, voce 2 b) 3), relativa alle lampade non lineari trifosforo con tubo di diametro > 17 mm (ad esempio T9). Rileva per gli Stati membri quanto alla trasposizione e applicazione delle modifiche all’allegato III; non disciplina in generale tutte le sostanze o tutte le categorie di AEE, ma solo la specifica applicazione esentata. Il testo è rilevante ai fini del SEE.

Direttiva delegata (UE) 2022/282 – esenzione per il mercurio nelle lampade non lineari trifosforo

La direttiva delegata interviene sulla disciplina RoHS contenuta nella direttiva 2011/65/UE, che limita l’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’obiettivo è aggiornare al progresso tecnico e scientifico l’esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade non lineari trifosforo, alla luce della valutazione della Commissione sulla disponibilità di sostituti e sugli effetti socioeconomici della sostituzione.

Finalità e contesto normativo

La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le AEE immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II, salvo le applicazioni esentate di cui all’allegato III. Tra tali sostanze figura il mercurio. La Commissione richiama che l’esenzione già esisteva in forza della decisione 2010/571/UE ed era destinata a scadere, ma la domanda di rinnovo presentata tempestivamente ha mantenuto l’esenzione valida fino alla decisione sulla richiesta, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE.

Esito della valutazione tecnica

Dalla valutazione della domanda di rinnovo è emerso che, allo stato attuale, la sostituzione o l’eliminazione del mercurio nelle applicazioni interessate è tecnicamente impraticabile. La Commissione ha però ritenuto possibile un abbassamento del limite di concentrazione nelle lampade interessate, da 15 mg a 10 mg per lampada. La valutazione ha tenuto conto della disponibilità di sostituti e dell’impatto socioeconomico della sostituzione, oltre alle consultazioni con i portatori di interessi previste dall’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE.

Modifica dell’esenzione nell’allegato III

La modifica riguarda la voce 2 b) 3) dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE, sostituita integralmente. L’esenzione si applica alle lampade non lineari trifosforo con tubo di diametro superiore a 17 mm, come le T9.

  • fino al 24 febbraio 2023 resta utilizzabile il mercurio fino a 15 mg;
  • dal 25 febbraio 2023 al 24 febbraio 2025 è consentito l’uso di 10 mg per lampada.

La riformulazione mira a precisare l’ambito limitato dell’esenzione e a consentire un ulteriore periodo di raccolta dati sulla disponibilità di sostituti per tali tipologie di lampade.

Coerenza con il regolamento REACH

La Commissione afferma che l’esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute garantita da tale regolamento. Questo passaggio conferma che il rinnovo dell’esenzione non è considerato incompatibile con la disciplina chimica generale dell’Unione.

Obblighi per gli Stati membri e termini di recepimento

La direttiva, in quanto atto di armonizzazione tecnica di natura delegata, vincola gli Stati membri al risultato di aggiornare la disciplina nazionale conforme alla nuova esenzione, lasciando loro la scelta delle forme e dei mezzi di recepimento. Gli Stati membri devono:

  • adottare e pubblicare entro il 30 settembre 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
  • applicare tali disposizioni dal 1° ottobre 2022;
  • inserire un riferimento alla direttiva nelle disposizioni di recepimento o corredarle di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale;
  • comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni adottate, incluse le principali disposizioni di diritto interno nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e portata territoriale

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri. Il testo è espressamente qualificato come rilevante ai fini del SEE, con conseguente rilievo anche nell’ambito dello Spazio economico europeo.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE conformemente all’allegato della direttiva delegata, sostituendo la voce 2 b) 3) relativa alle lampade non lineari trifosforo con tubo di diametro > 17 mm.

Contenuto dell’esenzione riformulata

La nuova voce 2 b) 3) prevede che per le lampade non lineari trifosforo con tubo di diametro > 17 mm (per esempio T9) sia consentito l’uso di mercurio fino a 15 mg fino al 24 febbraio 2023; dal 25 febbraio 2023 al 24 febbraio 2025 è consentito l’uso di 10 mg per lampada.

Motivazione del rinnovo e riduzione del limite

La Commissione, sulla base della valutazione delle domande di rinnovo e delle consultazioni dei portatori di interessi svolte ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE, ha ritenuto che la sostituzione o eliminazione del mercurio sia attualmente tecnicamente impraticabile, ma che il limite di concentrazione possa essere ridotto da 15 mg a 10 mg per lampada.

Durata limitata dell’esenzione

Il rinnovo è concesso per un periodo di tre anni, con una scadenza specifica fissata nell’allegato; la direttiva richiama l’articolo 5, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2011/65/UE per la determinazione della durata e della data di scadenza dell’esenzione.

Termine di recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 settembre 2022 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1° ottobre 2022; devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieambientesostanze pericoloseapparecchiature elettriche ed elettronichediritto dei prodottisalute

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