Ordinanza n. 1014/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo non inadeguata la motivazione del provvedimento impugnato, fondata sul rischio migratorio derivante dallo stretto rapporto di parentela con il datore di lavoro. La valutazione è stata ricondotta all’art. 2, comma 2, del d.l. n. 145 del 2024, convertito nella legge n. 187 del 2024. Le spese del grado cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro il rigetto del visto di ingresso per lavoro subordinato adottato dal Consolato d’Italia a Casablanca
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino straniero ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la richiesta di sospensione del provvedimento consolare di rigetto del visto di ingresso per lavoro subordinato. Dal testo emerge che il diniego era motivato dal rischio migratorio connesso allo stretto rapporto di parentela tra il richiedente e il datore di lavoro. L’appello contestava, in sostanza, la sufficienza della motivazione e la legittimità della valutazione posta a fondamento del diniego.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR.
art. 2, comma 2, d.l. n. 145/2024, convertito nella l. n. 187/2024
Il Consiglio di Stato ha ritenuto non inadeguata la motivazione del rigetto del visto, fondata sul rischio migratorio connesso allo stretto rapporto di parentela tra richiedente e datore di lavoro.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare, non è inadeguatamente motivato il rigetto di un visto di ingresso per lavoro subordinato quando l’amministrazione fonda la decisione sul rischio migratorio collegato allo stretto rapporto di parentela tra il richiedente e il datore di lavoro, nei limiti previsti dall’art. 2, comma 2, del d.l. n. 145/2024, convertito nella l. n. 187/2024.
- L’appello cautelare deve essere respinto quando le censure non evidenziano l’inadeguatezza della motivazione amministrativa posta a fondamento del diniego del visto.
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