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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09914/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, con il quale l'Ufficio ha rettificato in aumento i ricavi dichiarati da una società, recuperando maggiori imposte dirette e indirette. L'accertamento era stato preceduto da invito al contraddittorio: la società aveva giustificato lo scostamento dai risultati degli studi di settore richiamando la lieve entità della divergenza e le difficoltà di recupero dei crediti, ma l'Ufficio aveva ritenuto tali spiegazioni generiche e prive di documentazione. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e in appello, la società fallita ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, deducendo violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; 2) nullità dell'avviso per difetto di motivazione, perché non avrebbe esplicitato le ragioni del mancato accoglimento delle giustificazioni rese nel contraddittorio, con richiamo agli artt. 42 e 56 d.P.R. 600/1973, 56 d.P.R. 633/1972 e 7 della normativa sul contraddittorio; 3) violazione delle norme sugli accertamenti da studi di settore, sostenendo che lo scostamento tra ricavi dichiarati e accertati fosse del 7,36%, quindi inferiore alla soglia del 10% richiamata in ricorso, e non idoneo a integrare la grave incongruenza richiesta per l'accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza della CTR conteneva una motivazione effettiva, non apparente, e le censure miravano in realtà a contestare il merito della valutazione, profilo non più scrutinabile nei limiti del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. Ha respinto il secondo motivo osservando che la CTR aveva dato atto dell'esito negativo del contraddittorio e che l'avviso richiamava espressamente le ragioni della mancata accettazione delle giustificazioni della contribuente, consistenti nella genericità delle stesse e nell'assenza di documentazione idonea. Ha respinto anche il terzo motivo affermando che, negli accertamenti fondati sugli studi di settore, la grave incongruenza è una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e non è predeterminata da una percentuale fissa e automatica; pertanto, uno scostamento inferiore al 10% non esclude di per sé la gravità dell'incongruenza. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato come parametro della nullità per motivazione apparente, esclusa perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione effettiva.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    È richiamato in relazione al dovere di motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude la sua violazione poiché la CTR aveva motivato in modo sufficiente ed effettivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente la denuncia della nullità della sentenza, ma non è utilizzabile per trasformare in vizio di legittimità una mera critica alla valutazione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato è ridotto al "minimo costituzionale"; sono denunciabili solo anomalie motivazionali radicali, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    Richiamato per sostenere il vizio di motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte ritiene invece che l'atto esplicitasse le ragioni del mancato accoglimento delle giustificazioni.

  • art. 56 d.P.R. 600/1973

    Richiamato nel motivo relativo alla motivazione dell'accertamento, ma non ritenuto violato dalla Corte.

  • art. 56 d.P.R. 633/1972

    Richiamato nel motivo sulla motivazione dell'avviso di accertamento IVA, ma la Corte esclude il vizio.

  • art. 7

    Richiamato dalla ricorrente come norma sul contraddittorio/motivazione; la Corte osserva che l'avviso dava conto delle ragioni del dissenso rispetto alle deduzioni del contribuente.

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    Richiamato per contestare il presupposto dell'accertamento basato sugli studi di settore; la Corte ribadisce che la grave incongruenza è valutazione di fatto del giudice di merito.

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    Richiamato quale base dell'accertamento ai fini IVA; la Corte conferma la legittimità del rilievo quando vi sia grave incongruenza apprezzata dal giudice di merito.

  • art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993

    È la norma centrale sull'accertamento mediante studi di settore e sul presupposto delle gravi incongruenze; la Corte afferma che tale presupposto è una clausola generale rimessa alla valutazione del merito.

  • art. 2, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 570 del 1996

    La Corte chiarisce che la soglia del 10% indicata dalla norma non introduce un automatismo inverso: uno scostamento inferiore non esclude, da solo, la grave incongruenza.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Richiamato per evidenziare che la doppia conforme di merito preclude il sindacato sul vizio motivazionale nei limiti prospettati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando manca effettivamente sotto il profilo grafico o contenutistico, oppure quando presenti anomalie radicali; non è sufficiente la mera insoddisfazione della parte rispetto al ragionamento del giudice.
  • Nel ricorso per cassazione non è consentito convertire una critica alla valutazione delle prove o delle giustificazioni di merito in un vizio di motivazione o in una nullità della sentenza.
  • Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, la "grave incongruenza" è una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e non coincide con una percentuale fissa e automatica di scostamento.
  • La soglia quantitativa prevista dalla disciplina degli studi di settore opera come indice rilevante, ma non impedisce al giudice di ritenere integrata la grave incongruenza anche in presenza di uno scostamento inferiore, se il quadro complessivo lo giustifica.
  • L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando dà conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni per cui le deduzioni del contribuente rese nel contraddittorio preventivo sono state disattese, specie se ritenute generiche o non supportate da documentazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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