Sentenza del 01/09/2022 n. 25748 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per imposte dirette e IVA per vizio di sottoscrizione: la ricorrente contestava la validità dell'atto impositivo per mancata indicazione nominativa del funzionario delegato nella delega alla sottoscrizione (art. 42 D.P.R. 600/1973). In secondo luogo censurava l'omesso esame della questione relativa all'idoneità della delega.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto infondata l'eccezione di invalidità per vizio di sottoscrizione. La Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui la delega alla sottoscrizione ex art. 42 DPR 600/1973 ha natura di delega di firma e può essere attestata anche mediante ordini di servizio senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'indicazione della qualifica del delegato. Perciò l'atto è valido e imputabile all'organo delegante. Le spese sono compensate in considerazione della stabilizzazione giurisprudenziale sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso. La Corte ha altresì disposto quanto previsto dal D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all'eventuale versamento del contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
La delega prevista dall'art. 42 è una delega di firma e non di funzioni; si realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna e l'atto sottoscritto resta imputabile all'organo delegante. Per l'attuazione interna della delega è sufficiente l'indicazione della qualifica del delegato, non necessariamente del suo nominativo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (e richiamo al comma 1 bis)
La sentenza dà atto dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, secondo le disposizioni indicate.
Cass. Sez. 5, n. 11013 del 19/04/2019
Giurisprudenza richiamata che afferma la natura di delega di firma dell'art. 42 DPR 600/1973 e la sufficienza dell'indicazione della qualifica del delegato senza nominativo per la validità dell'attuazione interna della delega.
Cass. Sez. 5, n. 17080 del 2022
Conferma dell'orientamento consolidato secondo cui la delega di firma non richiede indicazione nominativa e non invalida l'atto se la qualifica indicata è corrispondente al sottoscrittore.
Massime di principio
- La delega alla sottoscrizione di atti impositivi ex art. 42 DPR 600/1973 va intesa come delega di firma; pertanto la mancanza del nominativo del delegato nella documentazione di delega non determina automaticamente l'invalidità dell'atto.
- È sufficiente che la delega individui la qualifica o il ruolo dell'impiegato delegato: ciò consente la verifica successiva della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega.
- Per impugnare con successo la validità dell'atto per vizio di delega occorre provare l'assenza di qualsiasi delega o la mancata corrispondenza tra qualifica del sottoscrittore e la delega stessa, non la mera assenza del nome.
- Gli ordini di servizio o altri atti interni possono validamente attestare l'esistenza della delega di firma; l'effetto rimane interno all'organizzazione ma rende valido l'atto nei confronti dei terzi perché imputabile all'organo delegante.
- Se la giurisprudenza si consolida dopo la proposizione del ricorso, il giudice può compensare le spese; quindi, nel valutare il rischio processuale, considerare lo stato della giurisprudenza al momento della proposizione dell'atto processuale.
- Verificare sempre, oltre alla validità della delega, gli aspetti formali relativi al pagamento del contributo unificato secondo DPR 115/2002, art. 13, in quanto può sorgere l'obbligo di versamento di importi aggiuntivi.
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