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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32629/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda i ricorsi per cassazione proposti nell'interesse di due imputati condannati dalla Corte d'appello di Brescia con sentenza del 4 novembre 2025. A uno dei ricorrenti era contestata la violazione di legge in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa prevista dall'art. 61, n. 5, c.p. L'altro ricorrente censurava, per violazione di legge e vizio di motivazione, l'affermazione della propria responsabilità a titolo di concorso nel reato di truffa aggravata, deducendo la lacunosità della prova quanto al contributo materiale e all'identificazione da parte della persona offesa, nonché l'erronea valutazione del compendio probatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non consentiti, perché meramente reiterativi delle doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese, oltre che diretti a ottenere una rivalutazione delle prove e una lettura alternativa della loro capacità dimostrativa. Ha inoltre ritenuto logicamente corretta la motivazione della Corte d'appello sia sul contributo concorsuale, valorizzando anche il rinvenimento della refurtiva nell'abitacolo dell'autovettura condotta dal ricorrente, sia sulla configurabilità della minorata difesa, fondata su concrete circostanze indicative della particolare vulnerabilità della vittima e sulla consapevole strumentalizzazione di tale condizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha escluso che le censure potessero essere esaminate come violazioni di legge o vizi motivazionali, rilevando che riproponevano questioni già esaminate in appello e sollecitavano una non consentita rivalutazione del materiale probatorio. Ha ritenuto adeguata e logicamente coerente la motivazione della sentenza impugnata sia in ordine alla responsabilità concorsuale sia in ordine all'aggravante della minorata difesa. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640, comma 2, n. 2-bis, c.p.

    La responsabilità per truffa aggravata a titolo di concorso è stata ritenuta adeguatamente motivata sulla base delle risultanze processuali, incluso il rinvenimento della refurtiva nell'autovettura condotta dal ricorrente.

  • art. 61, n. 5, c.p.

    L'aggravante della minorata difesa non consegue automaticamente all'età avanzata della persona offesa, ma richiede la verifica di circostanze concrete indicative della particolare vulnerabilità della vittima, della quale l'agente si sia consapevolmente avvalso.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa delle prove, quando la motivazione della sentenza di merito sia logica e non contraddittoria.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma determinata in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a reiterare doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di secondo grado, senza confrontarsi specificamente con la relativa motivazione.
  • Il ricorso per cassazione non può risolversi nella richiesta di una rivalutazione del compendio probatorio o nella prospettazione di una diversa lettura della capacità dimostrativa delle prove, quando la motivazione del giudice di merito sia logicamente coerente e priva di contraddizioni manifeste.
  • Ai fini dell'aggravante della minorata difesa, l'età avanzata della persona offesa non determina una presunzione assoluta di vulnerabilità; occorre accertare concrete circostanze idonee a ridurre la capacità di resistenza della vittima e la consapevole strumentalizzazione di tale condizione da parte dell'agente.
  • La responsabilità concorsuale può ritenersi adeguatamente motivata quando il giudice di merito ricavi il contributo dell'imputato dalle risultanze processuali complessivamente considerate, in assenza di una ricostruzione alternativa dotata di concreta verosimiglianza.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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