Circolare numero 110 del 13-5-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come applicare la normativa in materia di sanatoria degli indebiti alle pensioni erogate in regime internazionale, richiamando le istruzioni già fornite con la circolare n. 96 del 17 aprile 1997. Vengono precisati l’ambito dei redditi da considerare, il periodo di riferimento, le ipotesi di dolo che escludono la sanatoria, l’esclusione dei casi disciplinati dalla Decisione n. 105 CEE e i limiti legati al recupero su arretrati esteri. Il documento consente all’Istituto, per il limitato periodo di validità della normativa, di derogare alla disciplina ordinaria degli indebiti, ma solo entro i confini indicati.
Applicazione della sanatoria degli indebiti alle pensioni in regime internazionale
Applicazione della sanatoria degli indebiti alle pensioni in regime internazionale
La circolare interviene per precisare l’applicazione della normativa sulla sanatoria degli indebiti alle pensioni in regime internazionale, richiamando le istruzioni già impartite con la circolare n. 96 del 17 aprile 1997. Il documento delimita i casi in cui la sanatoria può operare e quelli in cui, invece, resta legittimo il recupero delle somme indebitamente erogate.
Quadro generale e richiamo alla disciplina precedente
La circolare conferma che la disciplina in esame comprende anche le anticipazioni concesse ai sensi dell’art. 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sui trattamenti pensionistici liquidati per effetto del cumulo dei contributi italiani con quelli maturati all’estero in base a rapporti e convenzioni internazionali. In considerazione del limitato periodo di applicazione della normativa, l’Istituto è autorizzato a derogare alla disciplina ordinaria degli indebiti relativa alle pensioni in regime internazionale, ma soltanto nei limiti precisati nei successivi punti.
Redditi rilevanti ai fini dell’accertamento
Ai fini della verifica dei requisiti reddituali richiesti per la sanatoria devono essere considerati anche i redditi percepiti all’estero, se della stessa natura di quelli rilevanti in Italia. La rilevazione dei redditi deve seguire le istruzioni della Direzione Centrale Pensioni: per i soggetti residenti all’estero, le strutture territoriali devono inviare il modello IND/96 a tutti gli interessati per i quali i redditi 1995 non siano già presenti agli atti della sede competente. Non va invece inviato il modello ai titolari di pensioni INPS o estere superiori, singolarmente o complessivamente, a lire 16.000.000.
Periodo di riferimento e casi esclusi
La circolare precisa che non rientrano nella sanatoria gli indebiti derivanti dalla coesistenza di una pensione integrata al trattamento minimo con una pensione estera non nota all’Istituto prima dell’entrata in vigore della legge. In tale situazione, l’Istituto può comunque procedere al recupero delle somme, anche se l’indebito si colloca nell’arco temporale coperto dalla normativa, poiché non vi era stata la possibilità materiale di attivare il recupero nel periodo previsto.
Omissioni dichiarative e valutazione del dolo
Ai fini dell’esclusione dalla sanatoria assumono rilievo le omissioni o inesatte comunicazioni degli interessati sulla titolarità di una pensione estera, purché la relativa informazione non sia già stata acquisita direttamente agli atti della SAP tramite collegamenti con l’ente estero o altri canali informativi. Per i titolari di pensioni in regime internazionale, la circolare raccomanda inoltre una valutazione particolarmente attenta del requisito della preordinazione fraudolenta, tenendo conto delle specifiche situazioni locali e del contesto socio-economico dei soggetti interessati.
Esclusione dei casi riconducibili alla Decisione n. 105 CEE
La sanatoria non si applica all’ipotesi di normale adeguamento annuale delle pensioni in regime CE integrate al trattamento minimo previsto dalla Decisione n. 105 della Commissione Amministrativa della CE. In questi casi, l’eventuale indebito è considerato fisiologico rispetto al meccanismo di adeguamento, poiché i nuovi importi esteri sono conosciuti dall’Istituto solo successivamente al periodo di riferimento.
Recupero su arretrati esteri
La circolare esclude la sanatoria anche quando il recupero possa avvenire mediante compensazione sugli arretrati messi a disposizione dall’istituzione estera. È richiamato, a questo proposito, il principio di rivalsa reciproca tra istituzioni di Stati membri della CE o di Stati convenzionati, previsto dagli accordi internazionali per impedire la percezione indebita di prestazioni in regime internazionale. Resta infine confermato che la sanatoria non si applica alle somme già recuperate al 1 gennaio 1997.
Punti principali
Richiamo alla circolare n. 96/1997 e ambito della normativa
La circolare richiama integralmente le istruzioni già impartite con la circolare n. 96 del 17 aprile 1997, specificando che la normativa in esame riguarda anche le anticipazioni concesse ai sensi dell’art. 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sui trattamenti pensionistici liquidati per effetto del cumulo dei contributi versati in Italia con quelli fatti valere all’estero in base a rapporti e convenzioni internazionali. In considerazione del limitato arco temporale di applicabilità della disciplina, l’Istituto può derogare alla vigente disciplina degli indebiti relativa alle pensioni in regime internazionale, nei limiti fissati dalla circolare.
Redditi da considerare ai fini della sanatoria
Ai fini dell’accertamento dei requisiti reddituali per accedere alla sanatoria devono essere inclusi anche i redditi percepiti all’estero della stessa natura di quelli rilevanti in Italia. La rilevazione dei redditi per stabilire l’applicabilità della sanatoria deve essere effettuata, anche per i pensionati residenti all’estero, secondo le indicazioni della Direzione Centrale Pensioni: le strutture territoriali devono inviare il modello IND/96 a tutti gli interessati i cui redditi per il 1995 non siano già disponibili agli atti della sede competente. Il modello non deve essere inviato ai titolari di pensioni INPS o estere di importo superiore, singolarmente o complessivamente, a lire 16.000.000.
Periodo di riferimento e indebiti esclusi dalla sanatoria
Viene precisato che non rientrano nella sanatoria gli indebiti derivanti dalla coesistenza di una pensione integrata al trattamento minimo con una pensione estera non nota all’Istituto prima dell’entrata in vigore della legge. In tale ipotesi, poiché l’Istituto non è stato in condizione di recuperare le somme erogate nel periodo previsto, il recupero resta legittimo anche se l’indebito si colloca nell’arco temporale di riferimento della legge.
Comportamenti omissivi e requisito del dolo
Ai fini dell’esclusione dalla sanatoria sono considerate rilevanti le omissioni o inesatte comunicazioni degli interessati sulla titolarità di pensione estera, purché la notizia della prestazione non risulti già direttamente acquisita agli atti della SAP tramite collegamenti con l’ente estero o altri sistemi informativi. Per le pensioni in regime internazionale occorre inoltre valutare con particolare attenzione, e tenendo conto delle situazioni locali, il contesto socio-economico dei percettori, in coerenza con quanto già indicato dalla circolare n. 96 e con la necessità di accertare con estrema cautela la preordinazione fraudolenta.
Esclusione dei casi disciplinati dalla Decisione n. 105 CEE
La normativa sulla sanatoria, pur riferita agli indebiti sorti nell’attribuzione dell’integrazione al trattamento minimo ai sensi dell’art. 8 della legge n. 153/1969, non si applica ai casi di normale adeguamento annuale delle pensioni in regime CE integrate al trattamento minimo previsto dalla Decisione n. 105 della Commissione Amministrativa della CE. In tali ipotesi l’indebito deriva fisiologicamente dai meccanismi di applicazione della Decisione, poiché l’Istituto conosce i nuovi importi esteri solo in un momento successivo rispetto al periodo di riferimento.
Recupero su arretrati esteri e limiti alla sanatoria
La sanatoria non è concedibile neppure quando, per il recupero degli indebiti, vi sia capienza sugli arretrati messi a disposizione dall’istituzione estera. La circolare precisa infatti che il diritto di rivalsa reciproca tra istituzioni di Stati membri della CE o di Stati convenzionati sugli arretrati disponibili è previsto dagli accordi internazionali proprio per evitare l’indebita percezione di prestazioni in regime internazionale. Rimane inoltre fermo quanto già indicato nella circolare n. 96 circa l’inapplicabilità della sanatoria alle somme già recuperate al 1 gennaio 1997.
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