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Circolare

Circolare numero 112 del 17-5-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce istruzioni contabili per gestire la riduzione al 2% della contribuzione dovuta dalle aziende del settore editoriale sugli accantonamenti a fondi integrativi di previdenza per il periodo 1.9.1985/30.6.1991, disciplinando i casi in cui il credito sia già stato o non sia ancora stato contabilizzato. Inoltre, recepisce il mutamento della denominazione della Confederazione CISNAL in Unione Generale del Lavoro (UGL), confermando le modalità di contabilizzazione dei contributi sindacali e aggiornando i conti del piano dei conti, nonché gli estremi bancari e anagrafici utili per i versamenti e le comunicazioni.

Aspetti contabili per la riduzione al 2% della contribuzione su accantonamenti a fondi integrativi di previdenza e per il mutamento CISNAL/UGL

Mutamento della denominazione CISNAL in UGL e istruzioni contabili

La circolare disciplina, da un lato, le modalità contabili connesse alla riduzione al 2% della contribuzione dovuta dalle aziende del settore editoriale sugli accantonamenti a fondi integrativi di previdenza per il periodo 1.9.1985/30.6.1991 e, dall’altro, gli effetti del mutamento della denominazione della Confederazione CISNAL in Unione Generale del Lavoro (UGL). Vengono inoltre aggiornati i riferimenti contabili del piano dei conti e forniti gli estremi operativi per i versamenti e le comunicazioni all’organizzazione sindacale.

Riduzione della contribuzione editoriale al 2%

In attuazione della circolare n. 73 del 24 marzo 1997, le aziende del settore editoriale devono applicare la nuova misura del 2% sulla contribuzione dovuta per gli accantonamenti a Fondi integrativi di previdenza nel periodo indicato. La circolare precisa le modalità di rilevazione contabile a seconda dello stato della posizione aziendale presso la Sede.

Se l’azienda ha già comunicato l’importo calcolato al 15% e il relativo credito è già stato contabilizzato, l’Ufficio riscossione contributi deve predisporre un mod. SC 3 in triplice copia per ciascuna azienda, registrando lo storno della differenza tra il credito originario e quello rideterminato: FPR 21/39 a GPA 06/39. Dopo la scrittura di storno, devono essere eseguiti i successivi adempimenti previsti dalla circolare n. 60 del 13 marzo 1997, compreso l’aggiornamento del partitario del conto GPA 06/39.

Se, invece, l’azienda non ha ancora comunicato l’importo dovuto al 15% oppure la Sede, pur avendolo ricevuto, non ha ancora assunto in contabilità il credito, l’Ufficio riscossione contributi deve comunque predisporre il mod. SC 3 in triplice copia, ma con registrazione in partita doppia GPA 06/39 a FPR 21/39 per l’importo dovuto nella nuova misura, sulla base della comunicazione aziendale. Anche in questo caso restano fermi i successivi adempimenti della circolare n. 60.

La circolare chiarisce inoltre che la rideterminazione del credito non incide sui contributi dovuti sulle somme destinate al finanziamento di trattamenti integrativi diversi, come le polizze, per i quali la misura rimane fissata al 15%.

Recupero dell’eccedenza della prima rata

Per la quota eventualmente versata in eccedenza sulla prima rata, calcolata sulla base dell’aliquota del 15%, il recupero deve avvenire tramite denuncia contributiva mod. DM 10, secondo quanto già stabilito dalla circolare n. 73. La procedura di ripartizione contabile provvede a imputare l’eccedenza in DARE del conto GPA 06/39 e a generare una lista di analisi in duplice copia; una copia della lista va trasmessa all’Ufficio competente per l’aggiornamento del partitario del medesimo conto.

Mutamento della denominazione CISNAL in UGL

In relazione alla circolare n. 97 del 19 aprile 1997, la circolare conferma che le convenzioni stipulate con la ex Confederazione CISNAL si applicano senza soluzione di continuità anche all’Unione Generale del Lavoro (UGL). Di conseguenza, per la rilevazione contabile dei contributi sindacali trattenuti su prestazioni pensionistiche, indennità di disoccupazione agricola e prestazioni economiche temporanee restano valide le disposizioni vigenti.

Resta fermo che i rapporti finanziari relativi alle quote associative trattenute sulle pensioni e ai contributi associativi e di assistenza contrattuale riscossi in base alle convenzioni già stipulate dal soppresso SCAU continuano a essere definiti dalla Direzione Generale. I conti di imputazione esistenti vengono confermati, con la sola adeguata modifica della denominazione secondo quanto riportato nell’allegato alla circolare.

Versamenti all’UGL e dati di riferimento

A seguito del cambio di denominazione, le quote associative trattenute sull’indennità di disoccupazione agricola devono essere versate tramite bonifico bancario intestato a UGL Lavoratori Agricoli, conto corrente n. 45003 presso la Banca Nazionale del Lavoro, coordinate ABI 01005 e CAB 03200.

Le quote associative trattenute sulle prestazioni economiche temporanee devono invece essere versate con bonifico a UGL Segreteria Generale, conto corrente n. 45005 presso la stessa banca, con coordinate ABI 01005 e CAB 03200.

La circolare indica inoltre i dati identificativi dei destinatari: UGL Lavoratori Agricoli ha codice fiscale o partita IVA 80225090580, mentre UGL Segreteria Generale ha codice fiscale o partita IVA 80197910582. Le comunicazioni attinenti all’attuazione delle convenzioni per le trattenute sindacali devono essere indirizzate a UGL Segreteria Generale, Via Margutta 19, 00187 Roma.

Variazioni al piano dei conti

L’allegato riporta le variazioni al piano dei conti con aggiornamento della denominazione in favore dell’UGL. Tra i conti indicati figurano:

  • GPA 11/33: debito verso UGL per contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli;
  • GPA 18/97: debito verso UGL per contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
  • GPA 25/47 e GPA 27/47: contributi sindacali trattenuti per conto di UGL sulle pensioni pagate, rispettivamente, nell’anno in corso e nell’anno precedente;
  • GPA 25/63: contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli per conto di UGL;
  • GPA 27/97: contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee per conto di UGL;
  • GPA 37/97: accreditamento a UGL dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee.

Le variazioni contabili recepiscono quindi il nuovo soggetto denominato UGL, mantenendo inalterata la funzione dei conti già esistenti e adattandone la descrizione alle nuove intestazioni.

Punti principali

Riduzione al 2% della contribuzione editoriale su fondi integrativi di previdenza

Vengono fornite le istruzioni contabili conseguenti alla riduzione, disposta dalla circolare n. 73 del 24 marzo 1997, della misura contributiva dal 15% al 2% per gli accantonamenti a fondi integrativi di previdenza dovuti dalle aziende del settore editoriale per il periodo 1.9.1985/30.6.1991.

Caso in cui il credito sia già stato contabilizzato

Se l’azienda ha già comunicato alla Sede l’importo dovuto nella misura del 15% e il credito è stato già assunto in contabilità, l’Ufficio riscossione contributi deve predisporre un mod. SC 3 in triplice copia per ciascuna azienda, con scrittura di storno pari alla differenza tra credito originario e credito dovuto nella nuova misura: FPR 21/39 a GPA 06/39. Restano fermi gli adempimenti della circolare n. 60 del 13 marzo 1997, incluso l’aggiornamento del partitario del conto GPA 06/39.

Caso in cui il credito non sia ancora stato contabilizzato

Se l’azienda non ha comunicato l’importo dovuto al 15% oppure la Sede, pur avendo ricevuto la comunicazione, non ha ancora contabilizzato il credito, l’Ufficio riscossione contributi deve predisporre un mod. SC 3 in triplice copia con registrazione in partita doppia GPA 06/39 a FPR 21/39 per l’importo dovuto nella nuova misura, sulla base della comunicazione dell’azienda. Restano applicabili i successivi adempimenti della circolare n. 60.

Recupero dell’eccedenza della prima rata

Il recupero dell’eccedenza versata sulla prima rata, calcolata originariamente al 15%, avviene mediante denuncia contributiva mod. DM 10, come previsto dalla circolare n. 73. La procedura contabile deve imputare l’eccedenza in DARE del conto GPA 06/39 e produrre una lista di analisi in duplice copia; una copia va trasmessa all’Ufficio competente per aggiornare il partitario del conto GPA 06/39.

Esclusione dei trattamenti integrativi diversi

La rideterminazione del credito non riguarda il contributo dovuto sulle somme destinate al finanziamento di trattamenti integrativi diversi, come le polizze, per i quali il contributo resta fissato al 15%.

Mutamento della denominazione CISNAL in UGL e continuità delle convenzioni

In applicazione della circolare n. 97 del 19 aprile 1997, le convenzioni stipulate con la ex Confederazione CISNAL continuano senza soluzione di continuità con l’Unione Generale del Lavoro (UGL). Ai fini contabili dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni pensionistiche, sull’indennità di disoccupazione agricola e sulle prestazioni economiche temporanee, restano confermate le vigenti disposizioni e i rapporti finanziari restano definiti dalla Direzione Generale per le quote associative sulle pensioni e per i contributi associativi e di assistenza contrattuale riscossi tramite convenzioni del soppresso SCAU.

Aggiornamento dei conti del piano dei conti

Sono confermati i conti di imputazione esistenti, con denominazione aggiornata secondo l’allegato. Tra i conti variati figurano, tra gli altri: GPA 11/33, GPA 18/97, GPA 25/47, GPA 25/63, GPA 27/47, GPA 27/97 e GPA 37/97, tutti riferiti a debiti o contributi sindacali verso/ per conto dell’UGL su pensioni, disoccupazione agricola e prestazioni economiche temporanee.

Modalità di versamento e dati bancari dell’UGL

Le quote associative trattenute sull’indennità di disoccupazione agricola devono essere versate con bonifico a favore di UGL Lavoratori Agricoli sul conto corrente n. 45003 presso la Banca Nazionale del Lavoro, ABI 01005, CAB 03200. Le quote trattenute sulle prestazioni economiche temporanee devono essere versate con bonifico a favore di UGL Segreteria Generale sul conto corrente n. 45005 presso la stessa banca e con le medesime coordinate ABI/CAB.

Dati identificativi e indirizzo per le comunicazioni

UGL Lavoratori Agricoli e UGL Segreteria Generale hanno rispettivamente codice fiscale o partita IVA 80225090580 e 80197910582. Le comunicazioni relative all’attuazione delle convenzioni per le trattenute sindacali devono essere inviate a UGL Segreteria Generale, Via Margutta 19, 00187 Roma.

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