Circolare numero 111 del 14-5-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’utilizzo dei medici di controllo in presenza di carenze o eccedenze nelle liste, chiarendo quando è possibile conferire incarichi provvisori e come mantenere o reintegrare le graduatorie. Regola inoltre la ripartizione del carico di lavoro, le assenze per motivi personali, il rinnovo annuale delle dichiarazioni di incompatibilità, il trattamento dei medici pensionati rispetto al divieto di cumulo, i criteri per il rimborso chilometrico e l’indicazione della struttura sanitaria nei casi di assenza del lavoratore alla visita di controllo.
Indicazioni operative sui medici di controllo: carenze nelle liste, incarichi provvisori, graduatorie, incompatibilità e rimborsi
Medici di controllo: gestione delle liste, incarichi e regole operative
La circolare fornisce istruzioni applicative per la gestione dei medici di controllo, con particolare riguardo alle carenze nelle liste, all’utilizzo provvisorio di medici in eccedenza o esclusi, alla reintegrazione delle liste speciali e alla disciplina di alcuni aspetti organizzativi e amministrativi connessi all’attività di controllo domiciliare.
Utilizzo provvisorio in caso di carenza o eccedenza
In presenza di insufficienze non temporanee nelle liste, è confermata la possibilità di attingere alla graduatoria dei medici con diritto di precedenza rimasti esclusi, partendo dal primo escluso, secondo quanto già chiarito dalla circolare n. 159 del 1.8.1996. La circolare precisa inoltre che tali sanitari possono essere utilizzati anche per far fronte a esigenze temporanee prevedibili, come sostituzioni di guardia medica, malattia, maternità o motivi di studio, purché non siano sopravvenute incompatibilità.
La medesima facoltà viene estesa anche ai medici in eccedenza rispetto alle graduatorie formate per il completamento delle liste carenti. In ogni caso, l’incarico deve essere conferito in via del tutto provvisoria, limitatamente al periodo di necessità, senza costituire titolo o precedenza per l’inclusione definitiva nelle liste e senza impegno a garantire un numero minimo di visite giornaliere. Resta fermo che, per esigenze sporadiche e improvvise, continuano ad applicarsi i medici indicati al comma 3 dell’art. 2 del decreto.
La circolare richiama anche il divieto, per i medici di guardia medica e di medicina dei servizi, di effettuare visite nell’ambito territoriale del relativo servizio, e raccomanda alle Sedi di verificare preventivamente la disponibilità di massima dei medici interessati.
Mantenimento della posizione in graduatoria
La posizione dei sanitari aventi diritto di precedenza è mantenuta per tutta la durata di validità della graduatoria. Di conseguenza, anche se il medico accetta un incarico presso un’altra lista della stessa o di un’altra provincia, può essere nuovamente chiamato per un incarico vacante nella lista di provenienza, sempre secondo l’ordine di collocazione.
Questo principio vale anche per l’utilizzo provvisorio dei medici in caso di carenza temporanea. I medici già collocati in graduatoria devono quindi essere interpellati nuovamente in caso di ulteriore carenza temporanea, soprattutto se essa presenti maggiore durata o sia più gradita all’interessato.
Se il medico accetta un incarico non temporaneo utilizzando la precedente posizione di graduatoria, deve rinunciare all’incarico già in essere e, se l’incarico riguarda un’altra provincia, trasferire immediatamente l’iscrizione al nuovo Ordine dei medici.
Reintegrazione delle liste speciali e pubblicizzazione delle carenze
Quando le liste risultano insufficienti per rinunce, sopravvenute incompatibilità o significativi incrementi delle visite di controllo, e non sia possibile sopperire con i medici in eccedenza né con la graduatoria provinciale dei medici aventi diritto di precedenza, si procede alla riapertura dell’inserimento nelle liste speciali.
La riapertura deve essere comunicata a livello nazionale. Le SAP interessate devono informare tempestivamente, entro una settimana, tutte le altre SAP e, per conoscenza, le Sedi regionali, indicando:
- l’ambito territoriale interessato;
- l’indirizzo cui inviare le domande;
- la data di individuazione della carenza;
- la data di scadenza delle domande.
La comunicazione deve essere inviata anche alla FNOMCeO, via fax, per consentirne un’ulteriore diffusione. Le SAP devono inoltre pubblicare immediatamente nei propri locali le carenze ricevute, fino alla scadenza per la presentazione delle domande.
Le domande devono essere presentate entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo all’individuazione della carenza. Se la carenza è individuata nell’ultima decade del mese, il termine finale può essere spostato alla fine del quarto mese, d’intesa con la Commissione locale INPS-Ordine dei Medici.
Per agevolare il trasferimento dell’iscrizione all’Ordine di altra provincia, le ex Sedi provinciali devono trasmettere all’Ordine dei medici copia delle comunicazioni di carenza entro una settimana dalla ricezione.
La circolare precisa anche che:
- per una stessa SAP possono essere presentate più domande, una per ciascuna lista carente, oppure una sola domanda con l’indicazione degli ambiti interessati;
- nell’ambito di ciascuna provincia possono essere presentate domande contemporaneamente per più SAP, ma non per province diverse, poiché alla data di scadenza è richiesta l’iscrizione all’Ordine provinciale competente;
- le domande formulate in modo indistinto per tutte le liste della provincia valgono solo per la SAP cui sono state inoltrate, se in essa risultano effettive carenze e il termine non è scaduto;
- per altre SAP della stessa provincia è necessario presentare domande separate nei rispettivi termini.
Eventuali indicazioni di priorità formulate dal candidato sono considerate come non apposte. L’Istituto attribuisce gli incarichi secondo l’ordine di completamento delle liste e nel rispetto dei criteri organizzativi indicati, così da garantire pari opportunità e trasparenza. Se il medico è inserito contemporaneamente in più graduatorie, deve scegliere immediatamente se accettare o meno l’incarico proposto; in caso di rifiuto viene cancellato dalla relativa graduatoria, mentre in caso di accettazione viene cancellato dalle altre.
L’individuazione dei medici da inserire nelle liste avviene secondo i criteri di valutazione previsti dall’art. 4, comma 8, del decreto e la graduatoria è approvata dal Direttore della Sede provinciale.
Criteri di precedenza e parità di punteggio
Per i medici non aventi diritto di precedenza, in caso di parità di punteggio si applicano, in analogia con quanto previsto per i medici di cui al comma 7 dell’art. 4 del decreto, i seguenti criteri:
- anzianità di laurea;
- in ulteriore parità, età, con preferenza per il più anziano.
Dichiarazione annuale di incompatibilità
La circolare richiama l’art. 2 del disciplinare per i medici di controllo, che impone il rinnovo annuale della dichiarazione di responsabilità sul modello conforme all’allegato 5 della circolare n. 159 del 1.8.1996. Il rinnovo deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 1998.
Resta comunque ferma la possibilità di effettuare verifiche ulteriori anche al di fuori della scadenza annuale, eventualmente con il supporto di USL e ospedali.
Carico di lavoro e distribuzione delle visite
L’art. 7 del D.M. 18.4.1996 fissa in linea di massima il carico di lavoro in 21 visite di controllo settimanali per medico, con possibili oscillazioni in più o in meno in funzione delle esigenze quotidiane dell’Ente.
Per limitati scostamenti dal numero di riferimento, le visite devono essere ripartite equamente tra tutti i medici della lista. Se invece vi sono riduzioni significative del carico di lavoro, gli incarichi devono essere ridotti d’intesa con la Commissione INPS-Ordine dei Medici, secondo le indicazioni già fornite dalla circolare n. 159 del 1.8.1996. Se il carico aumenta in modo significativo, si procede all’aumento degli incarichi mediante reintegrazione delle liste secondo la procedura prevista per le carenze.
Assenze per motivi personali
La circolare ribadisce che il rapporto dei medici iscritti nelle liste speciali ha natura libero-professionale e non subordinata, con conseguente inapplicabilità di istituti come le ferie. Tuttavia, riconosce la necessità di consentire assenze limitate per motivi personali, comprese vacanze o villeggiatura.
Pertanto, l’incarico può essere conservato anche in caso di assenza giustificata per motivi personali fino a un massimo di 30 giorni nell’anno. Ai fini del riconoscimento dell’assenza non è richiesta altra motivazione o documentazione oltre alla tempestiva comunicazione. Il medico deve informare con congruo anticipo la Sede del periodo in cui intende assentarsi, secondo le indicazioni della SAP, salvo casi improvvisi di durata estremamente limitata.
Medici pensionati e divieto di cumulo
Per i medici pensionati, la circolare richiama le norme vigenti che prevedono l’incumulabilità, totale o parziale, dei trattamenti pensionistici con i redditi di lavoro autonomo in determinate situazioni e per determinate date. L’esercizio dell’attività di medico delle liste può quindi comportare una trattenuta, parziale o totale, della pensione.
La situazione deve essere segnalata all’ente erogatore del trattamento pensionistico o alla struttura INPS che gestisce la pensione, per gli adempimenti di competenza. I medici interessati devono essere informati di tali possibili conseguenze, anche con il supporto dell’Ordine professionale; a tal fine la domanda di iscrizione contiene un’apposita dichiarazione.
Rimborso chilometrico e nuova nozione di cinta urbana
La circolare modifica il criterio utilizzato per identificare la cinta urbana ai fini del rimborso chilometrico, superando il precedente riferimento agli agglomerati urbani senza soluzione di continuità, che aveva dato luogo a incertezze applicative.
Dal 1 luglio c.a. il riferimento deve essere la segnaletica installata dai Comuni per l’individuazione dei "centri abitati" ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992. In assenza di diversa indicazione, tale nozione è considerata equivalente a quella di cinta urbana. Restano invariati gli altri criteri di conteggio già previsti dalla circolare precedente.
Assenza del lavoratore alla visita di controllo e referto medico-legale
Quando il medico non può eseguire la visita perché il lavoratore è assente all’indirizzo indicato, deve invitare il lavoratore a presentarsi al controllo ambulatoriale presso la struttura stabilita dalla Sede, cioè il Gabinetto Diagnostico INPS oppure la USL.
La struttura presso la quale il lavoratore deve presentarsi va indicata anche sul referto medico-legale, nel quadro B, così da consentire la corretta registrazione del dato nella procedura informatica.
Punti principali
Utilizzo provvisorio dei medici in eccedenza o esclusi dalle liste
In caso di insufficienza non temporanea o di carenze temporanee prevedibili, è possibile utilizzare in via provvisoria i medici rimasti esclusi dalle liste per eccedenza e quelli inseriti nelle graduatorie successive, purché non siano sopravvenute incompatibilità. L’incarico ha natura strettamente temporanea, dura solo finché permane la necessità e non attribuisce alcun titolo o precedenza per l’inclusione definitiva nelle liste.
Mantenimento della posizione in graduatoria
La posizione in graduatoria dei sanitari aventi diritto di precedenza resta valida per tutta la durata della graduatoria. Ciò vale anche se il medico accetta un incarico in un’altra lista della stessa o di altra provincia: può essere richiamato per un incarico che si renda vacante nella lista di provenienza, secondo l’ordine di collocazione. Il principio vale anche per i medici utilizzati provvisoriamente in caso di carenza temporanea.
Reintegrazione delle liste carenti e presentazione delle domande
Se le liste risultano insufficienti per sopravvenute incompatibilità, rinunce o incrementi significativi delle visite e non sia possibile farvi fronte con le graduatorie esistenti, si procede alla riapertura dell’inserimento nelle liste speciali con informativa nazionale. Le SAP devono comunicare la carenza entro una settimana, indicando ambito territoriale, indirizzo di invio, data di individuazione della carenza e scadenza per le domande. Le domande vanno presentate entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla individuazione della carenza; se la carenza è individuata nell’ultima decade del mese, il termine può arrivare alla fine del quarto mese. Le domande possono essere plurime nell’ambito della stessa provincia, ma non per liste di province diverse.
Criteri di assegnazione e pari punteggio
In caso di domande contemporanee per più liste carenti, l’assegnazione avviene secondo l’ordine di completamento delle liste stabilito dall’Istituto, senza tener conto di eventuali indicazioni di priorità del candidato. Chi è inserito in più graduatorie deve scegliere subito se accettare o meno l’incarico proposto; il rifiuto comporta la cancellazione dalla graduatoria relativa, mentre l’accettazione comporta la cancellazione dalle altre. A parità di punteggio, per i medici non aventi diritto di precedenza si applicano anzitutto l’anzianità di laurea e, in ulteriore parità, l’età, privilegiando il più anziano.
Rinnovo annuale della dichiarazione di incompatibilità
I medici iscritti nelle liste speciali devono rinnovare annualmente la dichiarazione di responsabilità sull’assenza di incompatibilità. Il rinnovo va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 1998. La circolare precisa che possono essere svolti anche controlli ulteriori, indipendentemente dalla scadenza annuale, con il supporto di USL e/o ospedali.
Carico di lavoro e ripartizione delle visite
Il carico di lavoro di riferimento è pari, in linea di massima, a 21 visite di controllo settimanali per ciascun medico, con possibili oscillazioni in più o in meno in relazione alle esigenze quotidiane dell’Ente. Per scostamenti limitati deve essere assicurata una ripartizione equa tra tutti i medici della lista. In caso di significative riduzioni, si procede alla riduzione degli incarichi d’intesa con la Commissione INPS-Ordine dei Medici; in caso di incrementi significativi, si aumenta il numero degli incarichi reintegrando le liste.
Assenze per motivi personali
Pur trattandosi di rapporto libero-professionale e non di lavoro subordinato, la circolare consente al medico di assentarsi per motivi personali, inclusi periodi di vacanza o villeggiatura, fino a un massimo di 30 giorni nell’anno. La riconoscibilità dell’assenza richiede solo una tempestiva comunicazione, senza ulteriore motivazione o documentazione. Il medico deve comunicare con congruo anticipo il periodo di assenza, secondo quanto stabilito dalla SAP, per consentire la programmazione del servizio.
Medici pensionati e divieto di cumulo
Per i medici pensionati, lo svolgimento dell’attività può comportare la trattenuta parziale o totale del trattamento pensionistico, in base alle norme vigenti sull’incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo. La situazione deve essere segnalata all’ente erogatore della pensione o alla struttura INPS competente. I medici interessati devono essere informati preventivamente di tali conseguenze, anche tramite l’Ordine dei medici.
Rimborso chilometrico e cinta urbana
Dal 1 luglio c.a., ai fini del rimborso chilometrico, il criterio di individuazione della cinta urbana viene sostituito dal riferimento alla segnaletica comunale che individua i "centri abitati" ai sensi del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992). Restano fermi gli altri criteri di conteggio già previsti dalla circolare precedente.
Visita di controllo in caso di assenza del lavoratore
Quando il lavoratore è assente all’indirizzo indicato, il medico deve invitarlo a presentarsi al controllo ambulatoriale presso la struttura indicata dalla Sede, cioè il Gabinetto Diagnostico INPS o la USL. Tale struttura deve essere riportata anche sul referto medico-legale, nel quadro B, per consentire la corretta registrazione in procedura.
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