Circolare numero 106 del 9-5-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come determinare il saldo del contributo del 10% dovuto dai liberi professionisti per l’anno 1996. Conferma le date di decorrenza dell’obbligo assicurativo (1 aprile 1996 o 30 giugno 1996, a seconda della posizione del professionista) e precisa che i compensi relativi a fatture emesse prima di tali date vanno esclusi dal calcolo del contributo, anche se incassati successivamente. Indica inoltre che l’esclusione non opera sul reddito netto dichiarato, ma sui profitti lordi 1996, e disciplina la ripartizione delle spese da dedurre in misura proporzionale al periodo di contribuzione. Viene infine comunicata la scadenza del pagamento del saldo 1996 al 2 giugno prossimo.
Contributo del 10% per i liberi professionisti: criteri di calcolo del saldo 1996
Contributo del 10% dovuto dai liberi professionisti: saldo 1996
La circolare interviene sull’applicazione del contributo del 10% previsto per i liberi professionisti dall’articolo 1, commi da 212 a 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con particolare riferimento al calcolo del saldo dovuto per l’anno 1996. Il documento chiarisce il trattamento dei compensi emessi prima della decorrenza dell’obbligo assicurativo, il criterio di imputazione delle spese e il termine di versamento.
Decorrenza dell’obbligo assicurativo
La circolare richiama le decorrenze già stabilite dai decreti-legge n. 166, 295, 396 e 499 del 1996, poi decaduti per mancata conversione. In base a tali indicazioni, l’obbligo assicurativo decorre:
- dal 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie;
- dal 1 aprile 1996 per coloro che non risultano iscritti alle predette forme.
Criterio di esclusione dei compensi
Per il versamento a saldo del contributo dovuto per l’anno 1996, la disposizione prevede che debbano essere esclusi i compensi relativi a fatture emesse fino alle date di decorrenza dell’obbligo, anche se tali compensi sono stati riscossi successivamente. La circolare precisa che l’esclusione non va operata sul reddito netto dichiarato al fisco, ma sui profitti lordi realizzati nel 1996.
Spese da portare in deduzione
Quanto alle spese, la circolare afferma che possono essere detratte dal reddito assoggettabile a contributo:
- le spese a piè di lista relative alle fatture comprese nel periodo e non escluse dalla norma;
- le altre spese, da determinare in misura proporzionale al periodo di contribuzione.
La proporzione indicata è la seguente:
- sei dodicesimi delle spese annue nel caso in cui l’obbligo assicurativo sia sorto il 30 giugno 1996;
- nove dodicesimi delle spese annue nel caso in cui l’obbligo assicurativo sia sorto il 1 aprile 1996.
Scadenza del pagamento
La circolare conclude precisando che il termine per il pagamento del saldo relativo all’anno 1996 scade il 2 giugno prossimo.
Punti principali
Decorrenza dell’obbligo assicurativo
Vengono richiamate le decorrenze già fissate dai decreti-legge n. 166, 295, 396 e 499 del 1996, decaduti per mancata conversione. L’obbligo assicurativo decorre dal 30 giugno 1996 per i soggetti già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e dal 1 aprile 1996 per i soggetti non iscritti alle predette forme.
Esclusione dei compensi antecedenti la decorrenza
Per il saldo del contributo dovuto per il 1996, devono essere esclusi i compensi relativi a fatture emesse fino alle date di decorrenza dell’obbligo, anche se incassati in momenti successivi. La circolare precisa che tale esclusione non si applica al reddito netto dichiarato al fisco, ma ai profitti lordi realizzati nel 1996.
Determinazione delle spese deducibili
Le spese possono essere sottratte dal reddito assoggettabile a contributo non solo nella parte riferibile alle fatture rientranti nel periodo e non escluse per legge, ma anche per le altre spese. Queste ultime vanno calcolate in misura proporzionale al periodo di contribuzione: sei dodicesimi delle spese annue se l’obbligo è sorto il 30 giugno 1996, nove dodicesimi se è sorto il 1 aprile 1996.
Termine di pagamento del saldo 1996
La circolare indica che il termine per il pagamento del saldo relativo all’anno 1996 scade il 2 giugno prossimo.
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