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Circolare

Circolare numero 107 del 12-5-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare conferma integralmente le istruzioni già impartite con la circolare n. 38 del 19 febbraio 1997 dopo la conversione del d.l. n. 11/1997 nella legge n. 81/1997. In particolare, viene sciolta la riserva relativa all'estensione della riduzione contributiva di 4,92 punti percentuali, dal 1 aprile 1997, anche alle aziende ubicate in territori che hanno perso il diritto alle riduzioni contributive per il Mezzogiorno. Il Ministero del Lavoro ha espresso parere conforme, precisando che la fiscalizzazione va applicata alle aziende che non operano nei territori di cui all'art. 1 del T.U. sugli interventi nel Mezzogiorno, così da non escluderle da ogni forma di agevolazione contributiva.

Conferma dell'applicazione della fiscalizzazione degli oneri sociali alle aziende agricole in territori non più agevolati del Mezzogiorno

Conferma della disciplina sulla fiscalizzazione nel settore agricolo

La circolare interviene a seguito della conversione del d.l. n. 11 del 31 gennaio 1997 nella legge n. 81 del 18 marzo 1997 e conferma integralmente le istruzioni già impartite con la circolare n. 38 del 19 febbraio 1997 in materia di disposizioni previdenziali per il settore agricolo. L'atto chiarisce inoltre l'ambito di applicazione della fiscalizzazione degli oneri sociali, sciogliendo una riserva interpretativa precedentemente formulata.

Ambito di applicazione della fiscalizzazione

Per i destinatari della fiscalizzazione degli oneri sociali di cui all'art. 1, comma 5, della legge 20 marzo 1991, viene ribadito che la riduzione contributiva di 4,92 punti percentuali si applica, a decorrere dal 1 aprile 1997, anche alle aziende ubicate in territori che, per effetto dell'art. 11, comma 2, del d.l. n. 11/1997, hanno perso il diritto alle riduzioni contributive previste per il Mezzogiorno.

Soggetti interessati e riferimenti territoriali

L'estensione riguarda, in particolare, le aziende ubicate nei territori delle Regioni Abruzzo, Molise e negli ulteriori territori indicati in dettaglio nella circolare SCAU n. 26 dell'8 giugno 1987, lettere b-h. Si tratta di imprese che non possono più beneficiare delle riduzioni contributive del Mezzogiorno ma che, in forza della nuova interpretazione, restano incluse tra i soggetti che usufruiscono della fiscalizzazione.

Parere ministeriale e chiarimento interpretativo

La precedente circolare n. 38 del 1997 aveva subordinato questa estensione al parere conforme del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Il parere del 13 marzo 1997, prot. n. 6/PS 50513/8E, ha condiviso la posizione dell'Istituto, precisando che la fiscalizzazione contributiva di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 89 del 1991 deve essere interpretata come applicabile alle aziende non operanti nei territori di cui all'art. 1 del T.U. degli interventi nel Mezzogiorno, e che non usufruiscono quindi delle riduzioni previste dalla legge n. 64 del 1986 e successive modificazioni. La finalità è evitare che tali aziende restino prive di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

Esito finale

In conseguenza del parere ministeriale, la riserva inserita nella circolare n. 38 del 1997 è definitivamente sciolta e l'applicazione della riduzione contributiva viene confermata per le aziende interessate a decorrere dal 1 aprile 1997.

Punti principali

Conferma delle istruzioni già impartite

A seguito della conversione in legge del d.l. n. 11 del 31 gennaio 1997 nella legge n. 81 del 18 marzo 1997, la Direzione Generale conferma integralmente le disposizioni già diramate con la circolare n. 38 del 19 febbraio 1997 in materia di attuazione delle disposizioni previdenziali per il settore agricolo.

Estensione della riduzione contributiva del 4,92%

Per i destinatari della fiscalizzazione degli oneri sociali prevista dall'art. 1, comma 5, della legge 20 marzo 1991, la riduzione contributiva di 4,92 punti percentuali si applica, dal 1 aprile 1997, anche alle aziende ubicate nei territori che, per effetto dell'art. 11, comma 2, del d.l. n. 11/1997, non hanno più titolo alle riduzioni contributive del Mezzogiorno.

Territori e aziende interessati

L'inclusione riguarda le aziende ubicate nei territori delle Regioni Abruzzo, Molise e altri territori richiamati in dettaglio dalla circolare SCAU n. 26 dell'8 giugno 1987, lettere b-h. Si tratta delle aziende che, pur non potendo più usufruire delle riduzioni contributive del Mezzogiorno, restano destinatarie della fiscalizzazione.

Parere favorevole del Ministero del Lavoro

La precedente indicazione era subordinata al parere conforme del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Con parere del 13 marzo 1997, prot. n. 6/PS 50513/8E, il Ministero ha condiviso l'interpretazione dell'Istituto, chiarendo che la fiscalizzazione contributiva di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 89 del 1991 deve applicarsi alle aziende non operanti nei territori di cui all'art. 1 del T.U. sugli interventi nel Mezzogiorno, proprio per evitare che esse restino prive di qualsiasi agevolazione contributiva.

Scioglimento della riserva

Alla luce del parere ministeriale, la riserva formulata nella circolare n. 38 del 1997 viene espressamente sciolta, rendendo pienamente operativa l'estensione della fiscalizzazione alle aziende interessate.

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